Cassazione Penale, Sentenza n. 37673/2022 del 05/10/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Vesprini, in qualità di amministratore della Vuesse Moda Italia s.r.l., era stato condannato per bancarotta fraudolenta patrimoniale per aver distratto assegni circolari per complessivi euro 220.000,00 incassati il 7 dicembre 2005. In primo grado e in appello era stata esclusa l'esistenza di finanziamenti dei soci e l'avvenuta restituzione delle somme; la Cassazione annullò per carenza di motivazione e rinviò alla Corte d'appello di Perugia affinché verificasse, tra l'altro, se i versamenti dei soci fossero in conto capitale o a titolo di mutuo (rilevante per qualificare il fatto come bancarotta preferenziale o patrimoniale). La Corte di appello di Perugia, in sede di rinvio, confermò la qualificazione come bancarotta patrimoniale ritenendo che non fosse dimostrata la restituzione delle somme ai soci e che le somme non fossero state destinate al pagamento di debiti societari. Vesprini ha impugnato in Cassazione sostenendo violazione dell'art. 627, comma 3, c.p.p., perché il giudice del rinvio avrebbe disatteso i limiti indicati dalla sentenza di annullamento e avrebbe riaperto profili che la Cassazione aveva ritenuto irrilevanti.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che il giudice di rinvio non abbia violato l'art. 627, comma 3, c.p.p.: il giudice del rinvio può ricostruire i fatti e integrare la motivazione con argomentazioni diverse da quelle censurate, purché non fondi la decisione sugli stessi vizi. Nel caso concreto la Corte d'appello ha fornito una diversa e coerente valutazione probatoria circa la mancata restituzione delle somme e la destinazione diversa dagli adempimenti societari, per cui non è incorsa nella violazione denunciata. Conseguentemente il ricorso è stato respinto e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile ammessa al patrocinio a spese dello Stato, nei termini indicati dalla decisione.
Norme richiamate
art. 216, quarto comma, Legge fallimentare
Riferimento alla pena accessoria applicata al condannato (durata della pena accessoria determinata in tre anni dalla Corte d'appello di Perugia)
art. 627, comma 3, cod. proc. pen.
Stabilisce il vincolo del giudice del rinvio rispetto al principio di diritto enunciato dalla Cassazione; la Corte precisa che tale vincolo impedisce di riproporre vizi già censurati ma non toglie al giudice di merito la facoltà di ricostruire i fatti e motivare diversamente entro l'ambito del capo annullato
art. 616 cod. proc. pen.
Norma che consente la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali in caso di rigetto del ricorso; applicata per condannare Vesprini alle spese
art. 144, d.P.R. n. 115/2002
Riferimento al patrocinio a spese dello Stato della parte civile; ha inciso sulla modalità di liquidazione delle spese che devono essere pagate allo Stato
artt. 82 e 83, d.P.R. n. 115/2002
Norme di riferimento per la liquidazione e il decreto di pagamento delle spese a favore della parte civile ammessa al patrocinio a spese dello Stato
Massime di principio
- Il giudice del rinvio non può riproporre nelle motivazioni gli stessi vizi indicati dalla Cassazione, ma può arrivare allo stesso risultato con argomentazioni diverse e valutazioni fattuali approfondite.
- La Corte di cassazione non sostituisce il giudizio di merito sulla valutazione delle prove: la ricostruzione dei fatti e l'apprezzamento delle fonti di prova spettano al giudice di merito anche in sede di rinvio, entro i limiti del capo annullato.
- Per distinguere bancarotta patrimoniale da bancarotta preferenziale è decisiva la prova della natura dei versamenti dei soci (conto capitale vs mutuo) e dell'effettiva restituzione o collegamento del prelievo al ripianamento di debiti societari.
- I motivi nuovi o i rilievi di fatto che eccedono la specifica censura ammessa in cassazione sono inammissibili: il ricorrente non può ottenere in Cassazione la rinnovazione completa del giudizio di merito sollevando questioni non compresi nel ricorso ammesso.
- In sede di impugnazione per cassazione l'oggetto del thema decidendum indicato dalla sentenza di annullamento vincola il perimetro della nuova valutazione, ma non impedisce al giudice di rinvio di integrare o riformulare la motivazione purché eviti i vizi già censurati.
Testo integrale
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