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Parere

Parere n. 1261/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1

Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, con istanza sospensiva, proposto con deposito diretto ex art. 11 d.P.R. n. 1199/1971, dal signor -OMISSIS- -OMISSIS- contro lo Sportello unico per l'immigrazione della Prefettura U.T.G. di Latina per l’annullamento del decreto prot. n. P-LT/L/Q/2023/123568 del 29 maggio 2024 di rigetto dell'istanza di conversione del permesso di soggiorno da lavoro stagionale a lavoro subordinato.

Giustizia amministrativa202500419

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IRicorso straordinario al Presidente della Repubblica

Decreto del 29 maggio 2024 di rigetto dell’istanza di conversione del permesso di soggiorno da lavoro stagionale a lavoro subordinato.

Esito

IMPROCEDIBILITA

Prevale l’amministrazione

La questione giuridica

Il ricorrente ha impugnato il decreto con cui lo Sportello unico per l’immigrazione della Prefettura di Latina ha rigettato l’istanza di conversione del permesso di soggiorno, deducendo: violazione delle garanzie partecipative e difetto di istruttoria e motivazione, per avere l’amministrazione applicato un limite rigido di quattro quote senza valutare concretamente la capacità economica del datore di lavoro; violazione dell’art. 24, comma 10, del d.lgs. n. 286/1998, per l’asserita inesistenza di un tetto massimo di quote per singolo datore di lavoro; violazione dei principi di proporzionalità, ragionevolezza e legittimo affidamento. Nel corso del procedimento di riesame avviato su istanza del ricorrente, l’amministrazione ha acquisito documentazione integrativa e ha adottato, l’11 febbraio 2025, un nuovo provvedimento di rigetto, fondato su una rivalutazione autonoma della posizione. Il ricorso straordinario è stato proposto soltanto contro il provvedimento originario del 29 maggio 2024, senza impugnare quello successivo.

Il parere

La Sezione ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse attuale e concreto, ritenendo assorbente la mancata impugnazione del provvedimento dell’11 febbraio 2025. Tale atto è stato qualificato come conferma in senso proprio, poiché adottato all’esito di un autonomo procedimento di riesame, con acquisizione di documentazione integrativa e di un nuovo parere dell’Ispettorato territoriale del lavoro, e dotato quindi di autonoma efficacia lesiva. Esso avrebbe dovuto essere autonomamente impugnato nel termine di decadenza. Poiché il ricorrente era consapevole dell’esito del riesame e non ha contestato la ricostruzione amministrativa né dedotto di non avere ricevuto il provvedimento, il successivo diniego si è consolidato. Anche l’eventuale annullamento del decreto originario non avrebbe prodotto alcun vantaggio concreto, poiché la posizione sarebbe rimasta comunque regolata dal provvedimento confermativo ormai inoppugnabile. La Sezione non ha quindi esaminato nel merito i motivi relativi alla capacità reddituale del datore di lavoro, all’applicazione delle quote e alla partecipazione procedimentale.

Osservazioni

Sopravvenuta adozione di un atto di conferma in senso proprio

Il provvedimento dell’11 febbraio 2025, adottato all’esito di un autonomo riesame con acquisizione di documentazione integrativa e di un nuovo parere dell’Ispettorato territoriale del lavoro, costituisce conferma in senso proprio ed è dotato di autonoma efficacia lesiva.

Necessità di autonoma impugnazione del provvedimento confermativo

Il provvedimento di conferma in senso proprio deve essere autonomamente impugnato nel termine di decadenza; la mancata impugnazione ne determina il consolidamento nella sfera giuridica del destinatario.

Sopravvenuta carenza di interesse

L’annullamento del solo provvedimento originario non potrebbe arrecare al ricorrente alcun vantaggio concreto e giuridicamente rilevante, poiché la fattispecie resterebbe regolata dal successivo diniego non impugnato.

Norme richiamate

  • art. 11 d.P.R. n. 1199/1971

    Richiamato quale base per il deposito diretto del ricorso straordinario presso il Consiglio di Stato.

  • artt. 7, 8, 9, 10 e 10-bis l. n. 241/1990

    Richiamati dal ricorrente in relazione alle garanzie partecipative e al preavviso di rigetto; l’amministrazione ha effettivamente attivato il contraddittorio mediante comunicazione ex art. 10-bis.

  • art. 24, comma 10, d.lgs. n. 286/1998

    Richiamato dal ricorrente quale disciplina della conversione del permesso di soggiorno da lavoro stagionale a lavoro subordinato; la relativa questione di merito non è stata esaminata per l’improcedibilità del ricorso.

  • Cons. Stato, sez. IV, sent. n. 1972 dell’11 marzo 2026

    Richiamata a sostegno della distinzione tra conferma meramente riproduttiva e conferma in senso proprio, dotata di autonoma lesività e autonomamente impugnabile.

  • Cons. Stato, sez. III, sent. n. 1633 del 2 marzo 2026

    Richiamata quale precedente sul dovere di autonoma impugnazione dell’atto di conferma in senso proprio.

  • Cons. Stato, sez. V, sent. n. 6876 del 13 ottobre 2021

    Richiamata quale ulteriore precedente sulla natura autonomamente lesiva dell’atto di conferma in senso proprio.

Massime di principio

  • Quando l’amministrazione, a seguito di un’istanza di riesame, svolge una nuova istruttoria e rivaluta autonomamente la posizione dell’interessato, il successivo provvedimento di rigetto costituisce conferma in senso proprio e ha autonoma efficacia lesiva.
  • Il provvedimento di conferma in senso proprio deve essere autonomamente impugnato nel termine di decadenza; la sola impugnazione dell’atto originario non consente di rimettere in discussione il successivo atto non impugnato.
  • La mancata impugnazione dell’atto confermativo autonomamente lesivo determina il suo consolidamento e rende improcedibile, per sopravvenuta carenza di interesse, il ricorso contro il precedente provvedimento, quando l’eventuale annullamento di quest’ultimo non potrebbe produrre un’utilità concreta e giuridicamente rilevante.
  • La conoscenza dell’atto e della sua portata lesiva può risultare dalla stessa ricostruzione contenuta nel ricorso e dalla mancata contestazione, dopo la trasmissione della relazione ministeriale, della sequenza procedimentale rappresentata dall’amministrazione.

Improcedibilità del ricorso contro il diniego di conversione del permesso di soggiorno

Il Consiglio di Stato, Sezione Prima, ha esaminato un ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto da un lavoratore straniero contro il rigetto dell’istanza di conversione del permesso di soggiorno da lavoro stagionale a lavoro subordinato, adottato dallo Sportello unico per l’immigrazione della Prefettura di Latina.

Premesse e svolgimento della vicenda

L’istanza di conversione era stata presentata dal lavoratore per il tramite del datore di lavoro, allegando documentazione fiscale relativa alla capacità economica dell’impresa. Il procedimento si era concluso con il rigetto del 29 maggio 2024, preceduto dal preavviso di rigetto ex art. 10-bis della legge n. 241/1990. Il diniego era fondato sul parere negativo dell’Ispettorato territoriale del lavoro, secondo cui il reddito del datore di lavoro era insufficiente, avendo già autorizzato quattro quote.

Successivamente, il ricorrente aveva chiesto l’accesso agli atti e il riesame in autotutela, producendo ulteriore documentazione fiscale. La Prefettura aveva richiesto altra documentazione, tra cui un DURC valido e le dichiarazioni dei redditi, e aveva sottoposto nuovamente la pratica all’Ispettorato territoriale del lavoro. All’esito della nuova istruttoria, l’11 febbraio 2025 lo Sportello unico aveva adottato un ulteriore provvedimento di rigetto, ribadendo l’insufficienza del reddito del datore di lavoro.

Motivi dedotti dal ricorrente

Il ricorrente aveva sostenuto che il primo diniego fosse illegittimo perché fondato su un automatismo relativo al limite di quattro quote, senza una concreta valutazione della capacità economica del datore di lavoro. Aveva inoltre dedotto la violazione dell’art. 24, comma 10, del d.lgs. n. 286/1998, sostenendo che la norma non prevedesse un tetto massimo di quote per singolo datore di lavoro.

Erano stati altresì invocati i principi di proporzionalità, ragionevolezza e legittimo affidamento, lamentando che l’amministrazione non avesse considerato soluzioni alternative né valorizzato la documentazione fiscale prodotta.

Qualificazione del provvedimento dell’11 febbraio 2025

La Sezione ha ritenuto decisiva la circostanza che il ricorso fosse stato proposto soltanto contro il decreto del 29 maggio 2024, senza impugnare il successivo provvedimento dell’11 febbraio 2025.

Quest’ultimo non è stato qualificato come mera conferma riproduttiva del precedente diniego, bensì come conferma in senso proprio. Esso era infatti intervenuto al termine di un autonomo procedimento di riesame, nel quale erano stati acquisiti nuovi documenti e un nuovo parere dell’Ispettorato territoriale del lavoro, con una rivalutazione autonoma della posizione del ricorrente.

Secondo la Sezione, un atto siffatto possiede autonoma efficacia lesiva e deve essere impugnato autonomamente nel termine di decadenza. La decisione richiama, in proposito, precedenti del Consiglio di Stato delle sezioni IV, III e V.

Consapevolezza del ricorrente e consolidamento dell’atto

La Sezione ha rilevato che il ricorrente era consapevole dell’esito negativo del riesame. Lo stesso ricorso straordinario riferiva infatti che il provvedimento originario era stato confermato. Inoltre, la relazione ministeriale e le controdeduzioni della Prefettura avevano descritto puntualmente il procedimento di riesame e il nuovo diniego.

Dopo la trasmissione della relazione ministeriale, il ricorrente non aveva svolto attività difensiva, non aveva contestato la sequenza procedimentale e non aveva dedotto di non avere ricevuto il provvedimento dell’11 febbraio 2025. La Sezione ha interpretato tale silenzio come acquiescenza alla ricostruzione fattuale dell’amministrazione.

Sopravvenuta carenza di interesse

Poiché il provvedimento dell’11 febbraio 2025 non era stato impugnato, esso si era consolidato ed era divenuto definitivo. Di conseguenza, anche l’eventuale annullamento del provvedimento originario del 29 maggio 2024 non avrebbe prodotto alcuna utilità concreta per il ricorrente: la sua posizione sarebbe comunque rimasta regolata dal successivo diniego ormai inoppugnabile.

La Sezione ha quindi ritenuto sussistente una sopravvenuta carenza di interesse attuale e concreto alla decisione di merito. Per tale ragione non ha esaminato le censure relative alla capacità reddituale del datore di lavoro, all’applicazione del limite delle quote, alla violazione dell’art. 24, comma 10, del d.lgs. n. 286/1998 e alle garanzie partecipative.

Conclusioni

Il Consiglio di Stato ha espresso il parere che il ricorso straordinario debba essere dichiarato improcedibile.

Come è indicizzato

MateriePermesso di soggiornoEstinzione, perenzione e improcedibilitàRicorso straordinario al Presidente della Repubblica
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesseDecadenza e tardivitàLegittimazione e interesse a ricorrere

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