Parere n. 1262/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1
Richiesta di parere in ordine al trattamento previdenziale del compenso corrisposto ai componenti del collegio dell’Autorità «Garante nazionale dei diritti delle persone con disabilità».
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeTrattamento previdenziale delle indennità di funzione corrisposte ai componenti del collegio dell’Autorità Garante nazionale dei diritti delle persone con disabilità
Esito
La questione giuridica
L’Autorità ha chiesto al Consiglio di Stato di chiarire l’inquadramento previdenziale delle indennità di funzione corrisposte ai componenti del proprio collegio ai sensi dell’articolo 2, comma 10, del decreto legislativo 5 febbraio 2024, n. 20. Il dubbio riguardava, in particolare, l’alternativa tra la qualificazione fiscale ai sensi dell’articolo 50, comma 1, lettera c-bis), del TUIR, con conseguente assimilazione al reddito di lavoro dipendente, iscrizione alla gestione separata INPS e applicazione della relativa disciplina contributiva, e la qualificazione ai sensi della lettera f), relativa ai compensi corrisposti dallo Stato, dalle regioni, dalle province e dai comuni, con esenzione dall’obbligo contributivo. L’Agenzia delle entrate aveva ritenuto applicabile la lettera c-bis) e non la lettera f), poiché il Garante non sarebbe un’Amministrazione dello Stato. L’Autorità sosteneva invece che le indennità dovessero considerarsi compensi corrisposti dallo Stato, anche in ragione della provenienza statale delle entrate dell’Autorità e dell’estensione del patrocinio obbligatorio dell’Avvocatura dello Stato. La richiesta traeva origine anche dal rischio paventato per un componente del collegio, titolare di pensione di inabilità, di incorrere nel divieto di cumulo e nella revoca della pensione qualora fosse stata aperta una posizione presso la gestione separata INPS. Il Consiglio di Stato era stato inoltre sollecitato a considerare, in termini generali, il trattamento previdenziale e fiscale dei componenti dei collegi delle autorità amministrative indipendenti.
Il parere
La Sezione ha dichiarato inammissibile la richiesta di parere. Ha ricordato che i pareri facoltativi del Consiglio di Stato hanno funzione di ausilio tecnico-giuridico per le attività di maggiore rilievo dell’amministrazione e non possono essere richiesti per esigenze meramente individuali, per aspetti minimali dell’ordinaria attività amministrativa o per questioni rientranti nella consulenza istituzionale dell’Avvocatura dello Stato. Nel caso concreto, l’Autorità non ha esplicitato rilevanti motivi di interesse pubblico, strumentali alle proprie attività fondamentali o più significative, tali da rendere necessaria l’attivazione della funzione consultiva. L’esigenza prospettata riguardava essenzialmente la posizione individuale di un componente titolare di pensione di inabilità; l’eventuale incidenza sull’operatività dell’Autorità sarebbe stata soltanto indiretta, eventuale e dipendente da una scelta personale del componente. La Sezione ha inoltre rilevato che l’INPS aveva già rappresentato l’insussistenza dell’incompatibilità tra pensione di inabilità e compenso per la partecipazione a un organo collegiale, ritenendo che la qualità di componente di un organo collegiale non fosse assimilabile, di per sé, a quella di lavoratore autonomo o subordinato ai sensi dell’articolo 2, comma 5, della legge 12 giugno 1984, n. 222. Infine, l’Agenzia delle entrate aveva evidenziato che la qualificazione tributaria delle indennità corrisposte ai componenti dei collegi delle autorità amministrative indipendenti varia in funzione della tipologia del contribuente, della riconducibilità dell’incarico ai compiti istituzionali ordinariamente svolti e della natura dell’ente erogante. Anche per tale ragione, oltre che per il mancato riscontro della Ragioneria generale dello Stato, non era possibile fornire una risposta generale senza rischiare di alimentare contenziosi fondati su disparità di trattamento tra autorità o componenti diversi.
Osservazioni
Ammissibilità del parere facoltativo
La richiesta di parere facoltativo è ammissibile solo quando riguarda attività che impegnano in modo incisivo l’azione del Governo o di altri organi di maggiore rilevanza dello Stato-ordinamento e quando l’amministrazione espone rilevanti motivi di interesse pubblico strumentali alle proprie attività fondamentali o comunque più significative.
Interesse individuale del componente del collegio
La richiesta non è giustificata dall’interesse generale dell’ordinamento né da uno specifico interesse istituzionale dell’Autorità, poiché è stata determinata principalmente dalla posizione individuale di un componente titolare di pensione di inabilità. L’eventuale incidenza sull’operatività dell’Autorità sarebbe stata soltanto indiretta ed eventuale.
Insussistenza del presupposto relativo al cumulo pensionistico
Secondo quanto riferito dall’INPS, l’incompatibilità prevista dall’articolo 2, comma 5, della legge n. 222 del 1984 tra pensione di inabilità e compensi per attività di lavoro autonomo o subordinato non ricorre, per la diversa natura e funzione della partecipazione a un organo collegiale rispetto a un rapporto di lavoro.
Impossibilità di una qualificazione generale delle indennità
La qualificazione fiscale delle indennità corrisposte ai componenti dei collegi delle autorità amministrative indipendenti non può essere determinata in termini uniformi e astratti, poiché dipende dalla tipologia del contribuente, dalla riconducibilità dell’incarico ai compiti istituzionali ordinariamente svolti e dalla natura dell’ente erogante.
Norme richiamate
art. 100 Cost.
funzioni consultive del Consiglio di Stato
La funzione consultiva deve essere esercitata in una prospettiva sistemica, quale ausilio tecnico-giuridico alle istituzioni, senza sostituirsi all’amministrazione attiva né all’Avvocatura dello Stato.
art. 17 l. 127/1997
il parere facoltativo deve riguardare solo “le attività che più incisivamente impegnano l’azione del Governo e degli altri organi di maggior rilevanza dello Stato ordinamento”
La disposizione limita l’attivazione dei pareri facoltativi alle questioni di maggiore rilievo istituzionale e impedisce che essi siano richiesti per mere esigenze dell’amministrazione o per segmenti ordinari del procedimento.
art. 2, comma 10, d.lgs. 20/2024
indennità di funzione corrisposte ai componenti del collegio del Garante
Costituisce la base normativa del trattamento economico oggetto del quesito, senza che la Sezione ne definisca nel merito la qualificazione previdenziale.
art. 50, comma 1, lett. c-bis), d.P.R. 917/1986 (TUIR)
somme e valori percepiti in relazione alla partecipazione a collegi
L’Agenzia delle entrate aveva ricondotto le indennità alla categoria dei redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, ma la Sezione non ha avallato né escluso nel merito tale qualificazione.
art. 50, comma 1, lett. f), d.P.R. 917/1986 (TUIR)
compensi corrisposti dallo Stato, dalle regioni, dalle province e dai comuni
L’Agenzia delle entrate aveva escluso l’applicabilità della disposizione, ritenendo che il Garante non fosse un’Amministrazione dello Stato; la Sezione non ha deciso la questione sostanziale.
art. 2, comma 5, l. 222/1984
compensi per attività di lavoro autonomo o subordinato
Secondo l’INPS, la disposizione non determina l’incompatibilità tra pensione di inabilità e compenso per la partecipazione a un organo collegiale, poiché tale partecipazione non è di per sé assimilabile a lavoro autonomo o subordinato.
art. 4, comma 5, d.lgs. 20/2024
patrocinio obbligatorio dell’Avvocatura dello Stato
L’estensione del patrocinio dell’Avvocatura dello Stato è stata prospettata dall’Autorità come elemento a sostegno della qualificazione del Garante quale Amministrazione statale, ma la Sezione non ha ritenuto di esaminare nel merito tale argomento.
art. 33, comma 1, r.d. 1054/1924
limiti alla richiesta di pareri facoltativi in presenza di controversie giurisdizionali
La Sezione richiama il principio per cui, a garanzia dell’equilibrio istituzionale, non devono essere richiesti pareri facoltativi su materie oggetto di controversie giurisdizionali pendenti o in corso di attivazione.
Massime di principio
- Il parere facoltativo del Consiglio di Stato è ammissibile soltanto quando la questione incide su attività amministrative di particolare rilievo istituzionale e l’amministrazione richiedente espone specifici motivi di interesse pubblico riferiti alle proprie funzioni fondamentali o più significative.
- Non è ammissibile utilizzare la funzione consultiva del Consiglio di Stato per tutelare esclusivamente la posizione individuale di un componente dell’organo amministrativo, quando l’incidenza sull’attività istituzionale dell’ente è indiretta, eventuale e dipende da una scelta personale dell’interessato.
- La funzione consultiva del Consiglio di Stato non può sostituire né l’attività decisionale dell’amministrazione né la consulenza istituzionale dell’Avvocatura dello Stato su questioni ordinarie di gestione.
- La qualificazione fiscale e previdenziale dei compensi corrisposti ai componenti degli organi collegiali delle autorità amministrative indipendenti non può essere necessariamente operata in modo uniforme per tutte le autorità e per tutti i componenti, dovendo considerare la natura dell’ente erogante, la posizione del percettore e la riconducibilità dell’incarico ai suoi compiti istituzionali.
- La partecipazione a un organo collegiale non è, di per sé, assimilabile a un’attività di lavoro autonomo o subordinato ai fini dell’incompatibilità tra compensi e pensione di inabilità; la relativa valutazione dipende dalla natura concreta del rapporto e dalla disciplina applicabile.
Trattamento previdenziale delle indennità dei componenti del Garante nazionale dei diritti delle persone con disabilità
Il Consiglio di Stato, Sezione Prima, è stato chiamato a esprimere un parere facoltativo richiesto dall’Autorità Garante nazionale dei diritti delle persone con disabilità in ordine al trattamento previdenziale delle indennità di funzione corrisposte ai componenti del collegio. La richiesta riguardava anche il possibile impatto delle diverse qualificazioni fiscali e previdenziali sulla pensione di inabilità percepita da uno dei componenti.
Premesse e contenuto della richiesta
L’Autorità aveva prospettato due possibili qualificazioni delle indennità ai sensi dell’articolo 50, comma 1, del TUIR:
- la lettera c-bis), relativa ai redditi derivanti da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e, in particolare, alle somme percepite in relazione alla partecipazione a collegi, con conseguente assimilazione al reddito da lavoro dipendente e iscrizione alla gestione separata INPS;
- la lettera f), relativa ai compensi corrisposti dallo Stato, dalle regioni, dalle province e dai comuni, con conseguente esenzione dall’obbligo contributivo.
L’Agenzia delle entrate aveva ritenuto applicabile la lettera c-bis) e non la lettera f), in quanto il Garante non sarebbe un’Amministrazione dello Stato. L’Autorità aveva contestato tale conclusione, sostenendo che la provenienza statale delle risorse e l’estensione del patrocinio obbligatorio dell’Avvocatura dello Stato giustificassero la qualificazione dei compensi come corrisposti dallo Stato.
Precedente parere interlocutorio e acquisizione degli elementi istruttori
Con il precedente parere n. 1382 del 9 dicembre 2025, la Sezione aveva chiesto all’Autorità di precisare i rilevanti motivi di interesse pubblico posti a fondamento della richiesta. Aveva inoltre richiesto chiarimenti all’INPS sul trattamento previdenziale dei componenti dei collegi delle autorità amministrative indipendenti, all’Agenzia delle entrate sul trattamento fiscale e alla Ragioneria generale dello Stato su eventuali informazioni o osservazioni.
L’Autorità, l’Agenzia delle entrate e l’INPS hanno trasmesso le proprie note; la Ragioneria generale dello Stato non ha fornito riscontro.
Limiti della funzione consultiva facoltativa
La Sezione ha richiamato la giurisprudenza secondo cui i pareri facoltativi del Consiglio di Stato costituiscono un ausilio tecnico-giuridico destinato a orientare l’attività amministrativa nell’alveo della legalità e della buona amministrazione. Dopo l’articolo 17 della legge n. 127 del 1997, essi devono riguardare le attività che impegnano più incisivamente l’azione del Governo e degli organi di maggiore rilevanza dello Stato-ordinamento.
Non è quindi sufficiente una mera esigenza dell’amministrazione. La richiesta deve indicare motivi di interesse pubblico collegati ad attività fondamentali o comunque particolarmente significative. Il parere non può essere utilizzato per risolvere aspetti marginali dell’ordinaria gestione, sostituire l’amministrazione nelle sue responsabilità istituzionali o invadere l’ambito della consulenza dell’Avvocatura dello Stato.
La Sezione ha inoltre ricordato che, per ragioni di equilibrio istituzionale, non devono essere richiesti pareri facoltativi su questioni già oggetto di controversie giurisdizionali pendenti o in corso di attivazione.
Ragioni dell’inammissibilità
La richiesta è stata ritenuta inammissibile perché l’Autorità, nonostante il precedente invito della Sezione, non ha indicato rilevanti motivi di interesse pubblico strumentali alle proprie attività fondamentali o più significative.
La questione risultava infatti collegata soprattutto alla posizione individuale di un componente del collegio, titolare di pensione di inabilità. L’eventuale rischio di revoca della pensione e le conseguenti dimissioni del componente avrebbero inciso sull’operatività dell’Autorità soltanto in via indiretta ed eventuale, dipendendo in ultima analisi da una scelta personale dell’interessato. Secondo la Sezione, il quesito non era dunque riconducibile all’esercizio delle funzioni istituzionali del Garante né a un interesse generale dell’ordinamento.
Rilevanza dei chiarimenti dell’INPS
La Sezione ha osservato che l’INPS aveva già rappresentato, in risposta a un analogo quesito, l’insussistenza dell’incompatibilità tra pensione di inabilità e compenso percepito quale componente di un organo collegiale.
L’INPS aveva distinto la partecipazione a un organo collegiale dall’attività lavorativa autonoma o subordinata, sottolineando la diversa natura e funzione dei rispettivi rapporti. Ne derivava che la qualità di componente di un organo collegiale non fosse, di per sé, riconducibile ai “compensi per attività di lavoro autonomo o subordinato” ai quali l’articolo 2, comma 5, della legge n. 222 del 1984 collega l’incompatibilità con la pensione di inabilità.
La Sezione ha quindi rilevato che lo stesso presupposto fattuale della richiesta — il rischio di incompatibilità derivante dalla qualificazione delle indennità come redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente — risultava smentito dalle indicazioni dell’amministrazione competente.
Impossibilità di una risposta generale
L’Agenzia delle entrate ha precisato che la qualificazione reddituale delle indennità corrisposte ai componenti dei collegi delle autorità amministrative indipendenti varia in funzione:
- della tipologia del contribuente percettore;
- della riconducibilità dell’incarico ai compiti istituzionali ordinariamente svolti dal percettore;
- della natura dell’ente erogante.
La Sezione ha ritenuto che tali elementi impedissero di fornire una soluzione generale riferita indistintamente a tutte le autorità amministrative indipendenti. Una risposta astratta avrebbe potuto generare contenzioso fondato su asserite disparità di trattamento tra autorità diverse o tra componenti aventi diversa provenienza professionale e lavorativa, in assenza di una base istruttoria completa e di ragionevoli giustificazioni delle eventuali differenze.
Conclusioni
La Sezione Prima ha concluso per l’inammissibilità della richiesta di parere, senza pronunciarsi nel merito sulla qualificazione fiscale e previdenziale delle indennità di funzione spettanti ai componenti del collegio del Garante.
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