Sentenza del 09/05/2016 n. 828 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana
Contenzioso - Mancata notifica dell'appello contro la sentenza di primo grado a tutte le parti che hanno partecipato al giudizio - Ordinanza del giudice per l'integrazione del contraddittorio - Notifica dell'appello ad una delle parti non avvenuta entro il termine indicato dall'ordinanza - Inammissibilità dell'appello - Sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeL'appello è stato dichiarato inammissibile per mancata esecuzione, entro il termine perentorio fissato dal giudice, dell'ordine di integrazione del contraddittorio. La mancata notifica iniziale, di per sé, non comportava automaticamente la nullità dell'appello, poiché la legge non prevede tale sanzione; tuttavia, l'inosservanza dell'ordine giudiziale di integrazione determina l'inammissibilità dell'impugnazione.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
L'appello non era stato notificato a tutte le parti che avevano partecipato al giudizio di primo grado, come richiesto dall'art. 53, comma 2, del d.lgs. n. 546/1992. Il giudice aveva quindi ordinato l'integrazione del contraddittorio ai sensi dell'art. 331 c.p.c., fissando un termine per la notificazione. L'appellante non ha notificato l'impugnazione a una delle parti entro il termine stabilito dall'ordinanza.
Norme richiamate
Art. 53, comma 2, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Il ricorso in appello è proposto nelle forme di cui all'art. 20, commi 1 e 2, d.lgs. 546/92 nei confronti di tutte le parti che hanno partecipato al giudizio di primo grado.
L'appello tributario deve essere notificato a tutte le parti del giudizio di primo grado. La violazione di tale obbligo non comporta automaticamente la nullità dell'impugnazione, in assenza di una specifica previsione sanzionatoria.
Art. 156 c.p.c.
Nessuna nullità può essere pronunciata se non è comminata dalla legge.
La nullità processuale richiede una previsione legislativa espressa; pertanto, la mancata notifica dell'appello a una parte non determina automaticamente la nullità quando la legge non la prevede.
Art. 331 c.p.c.
Il giudice ordina l'integrazione del contraddittorio fissando il termine nel quale la notificazione deve essere fatta.
Quando l'impugnazione non è stata proposta nei confronti di tutte le parti necessarie, il giudice deve ordinare l'integrazione del contraddittorio e stabilire un termine perentorio per eseguirla. Il mancato rispetto del termine comporta l'inammissibilità dell'impugnazione.
Massime di principio
- La mancata notifica dell'impugnazione a tutte le parti del precedente giudizio non determina necessariamente la nullità immediata: il giudice può consentire la regolarizzazione mediante integrazione del contraddittorio.
- Il termine fissato dal giudice per l'integrazione del contraddittorio deve essere rispettato rigorosamente; la notifica tardiva non evita, di regola, l'inammissibilità dell'appello.
- Chi propone un'impugnazione deve individuare e notificare l'atto a tutte le parti che hanno partecipato al grado precedente, verificando con particolare attenzione il perfezionamento delle notifiche.
- L'ordine di integrazione del contraddittorio non è un adempimento meramente formale: la sua mancata esecuzione entro il termine stabilito impedisce al giudice di esaminare nel merito l'appello.
- La conseguenza processuale descritta riguarda soprattutto il mancato rispetto del termine imposto dall'ordinanza giudiziale, distinto dalla semplice omissione originaria della notifica.
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