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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 46827/2022 del 12/12/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Due motivi di ricorso in cassazione: 1) violazione di legge e vizio di motivazione per presunta incongruità del valore attribuito al marchio "Natys" ceduto per euro 3.000, e censura che il pagamento successivo alla curatela escluderebbe la distrazione; si lamenta altresì che la condanna non sarebbe stata provata oltre ogni ragionevole dubbio; 2) violazione di legge e vizio di motivazione per non aver tenuto conto che l'imputato non era più amministratore di diritto al momento della cessione delle rimanenze di magazzino (cedute in cambio dell'accollo del TFR), della supposta rinuncia dei dipendenti all'insinuazione al passivo e della mancata prova del suo ruolo di amministratore di fatto sia nella cedente Natex che nella cessionaria Natys.

La decisione

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte di cassazione ha ritenuto che le questioni sollevate fossero, in larga parte, censure di merito o ripetizioni delle doglianze già proposte in appello (limitazioni dovute alla 'doppia conforme'), non sindacabili in sede di legittimità salvo illogicità manifesta. Quanto al marchio venduto per euro 3.000, la Corte ha ritenuto fondata la valutazione dei giudici di merito circa l'irrisorietà e ha qualificato come post factum il pagamento successivo alla curatela, quindi irrilevante ai fini della sussistenza del reato di bancarotta fraudolenta pre-fallimentare. Analogamente il presunto accollo del TFR e la rinuncia dei lavoratori, se non adeguatamente dedotti e provati in sede di merito, non potevano essere valorizzati in cassazione e sono stati considerati, se esistenti, eventi postumi privi di incidenza sul giudizio di distrazione. Sulla qualifica di amministratore di fatto la Corte ha confermato la valutazione dei giudici di merito, ritenendo adeguatamente provata un'attività gestionale continuativa e significativa (anche tramite dichiarazioni confessorie e testimonianze). Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile e il ricorrente condannato al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    Norma richiamata per la disciplina della enunciazione dei motivi del ricorso; la Corte osserva che i motivi sono stati enunciati nei limiti richiesti.

  • art. 606, comma 3, cod. proc. pen.

    Richiamata per indicare la preclusione in sede di legittimità di dedurre fatti non prospettati in sede di merito; la Corte dichiara inammissibili le censure che introdurrebbero nuovi elementi non valutati nei gradi precedenti.

  • art. 616 c.p.p.

    Norma applicata per la condanna alle spese processuali del ricorrente e per l'irrogazione della somma alla Cassa delle ammende in caso di ricorso inammissibile ritenuto colposo.

  • art. 2639 cod. civ.

    Norma che definisce la figura dell'amministratore di fatto; la Corte la interpreta richiedendo l'esercizio continuativo e significativo dei poteri tipici della funzione, anche se non in esclusiva.

  • art. 33 legge fallimentare (relazione del curatore)

    La relazione del curatore ex art. 33 è stata utilizzata dai giudici di merito come base per valutare l'irrisorietà del valore del marchio; la Corte ritiene legittimo il peso probatorio della relazione e delle dichiarazioni del curatore.

Massime di principio

  • In Cassazione non è consentito rinnovare critiche di merito già deliberate nei gradi precedenti: quando le sentenze di primo e secondo grado formano una 'doppia conforme' la verifica di legittimità è molto limitata e richiede l'indicazione di illogicità manifesta o travisamento decisivo degli atti processuali.
  • Il pagamento o il recupero successivo al fallimento di beni o somme (post factum) non esclude automaticamente la sussistenza della bancarotta fraudolenta pre-fallimentare: rileva il distacco del bene dal patrimonio antecedente alla dichiarazione di fallimento e l'eventuale intenzionalità distrattiva.
  • Le valutazioni probatorie del curatore fallimentare (relazione ex art. 33 l.f.) hanno rilevanza e possono essere assunte dai giudici di merito; le contestazioni sulla attendibilità del curatore richiedono censure specifiche e motivate per essere efficaci in Cassazione.
  • La qualifica di 'amministratore di fatto' si valuta sulla base di elementi sintomatici di esercizio continuativo e significativo di poteri gestori (rapporti con dipendenti, fornitori, scelte commerciali ecc.); non è necessaria l'esclusività della gestione né l'assenza di amministratori di diritto.
  • Per censurare un presunto travisamento o omissione probatoria in Cassazione è necessario indicare con precisione gli atti o le dichiarazioni ritenute travisate e dimostrare la loro decisività nel disarticolare il ragionamento probatorio del giudice di merito.
  • Il principio della condanna 'al di là di ogni ragionevole dubbio' esige che eventualità alternative siano concrete e plausibili; ipotesi mere e congetturali non ostano ad una condanna se non supportate da riscontri probatori convincenti.

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