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Cassazione Civile, Ordinanza n. 25058/2025 del 11/09/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (parte privata)

La controversia

La controversia origina da un'opposizione a decreto ingiuntivo nella quale era stata dedotta l'esistenza di una clausola compromissoria di arbitrato irrituale. La Corte d'appello aveva ritenuto tempestiva e fondata l'eccezione di arbitrato; la società aveva quindi proposto ricorso per cassazione sostenendo, da un lato, la tardiva negazione della competenza del giudice ordinario ai sensi dell'art. 38 c.p.c. e, dall'altro, l'omessa pronuncia su un motivo decisivo relativo alla tardività/inammissibilità del disconoscimento della competenza. La Cassazione, con l'ordinanza poi impugnata per revocazione, aveva rigettato il ricorso osservando che l'arbitrato irrituale non pone un problema di incompetenza in senso tecnico, ma di improponibilità della domanda ove sia proposta ritualmente l'eccezione, e che tale eccezione integra un fatto impeditivo dell'azione da far valere nei modi e tempi delle eccezioni di merito. Con il ricorso per revocazione ai sensi degli artt. 391-bis e 395, n. 4, c.p.c., la società ha sostenuto che la Cassazione avrebbe esaminato solo il profilo dell'asserita rinuncia implicita all'eccezione di arbitrato, senza pronunciarsi sul diverso profilo della tardività del rilievo sulla competenza; ha dunque invocato un errore di fatto revocatorio.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso per revocazione inammissibile. Ha ritenuto che l'ordinanza revocanda avesse già esaminato e disatteso entrambi i profili della censura, chiarendo che la clausola di arbitrato irrituale non determina incompetenza del giudice ordinario ma attiene al merito e all'improponibilità della domanda, sicché il richiamo all'art. 38 c.p.c. era inconferente. La Corte ha inoltre escluso che fosse configurabile un errore di fatto revocatorio, poiché la doglianza della ricorrente mirava in realtà a una diversa soluzione giuridica e a rimettere in discussione la valutazione di diritto compiuta nella precedente decisione, ciò che non è consentito nel rimedio ex art. 391-bis c.p.c. Nessuna statuizione sulle spese è stata adottata perché la controparte era rimasta intimata; è stato inoltre dato atto dell'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    richiamato nel ricorso originario quale vizio denunciato per violazione processuale e omessa pronuncia

  • art. 38 c.p.c.

    ritenuto inconferente rispetto all'arbitrato irrituale, perché non vi è una vera questione di competenza del giudice ordinario

  • art. 112 c.p.c.

    invocato per omessa pronuncia su un motivo decisivo, ma la Corte ha ritenuto che la precedente ordinanza avesse deciso anche su quel profilo

  • art. 391-bis c.p.c.

    indicato come base del ricorso per revocazione avverso l'ordinanza della Cassazione

  • art. 395, n. 4, c.p.c.

    l'errore di fatto revocatorio è circoscritto a una svista percettiva su dati di fatto decisivi, non a errori di diritto o di giudizio

  • art. 183, comma 6, c.p.c.

    richiamato nei fatti processuali quale termine richiesto dalla parte per attività difensive

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002

    consente il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto o inammissibilità, se dovuto

  • art. 1, comma 17, L. n. 228/2012

    norma inseritrice della previsione sul contributo unificato aggiuntivo

  • art. 111 Cost.

    richiamato per ribadire i limiti costituzionali del sistema delle impugnazioni e la legittimità della scelta legislativa di delimitare la revocazione

Massime di principio

  • La clausola di arbitrato irrituale non determina incompetenza del giudice ordinario, ma incide sulla proponibilità della domanda e sulla giurisdizione in senso sostanziale, sicché non si applica la disciplina dell'eccezione di incompetenza ex art. 38 c.p.c.
  • L'eccezione di arbitrato irrituale è un'eccezione di merito in senso stretto, soggetta alle ordinarie preclusioni di deduzione e rilevazione.
  • Il ricorso per revocazione ex art. 391-bis c.p.c. contro le ordinanze della Cassazione è ammesso solo per errore di fatto revocatorio, ossia per una svista percettiva su dati di fatto decisivi, e non per contestare errori di diritto, interpretazioni giuridiche o valutazioni del giudice.
  • Non sussiste errore revocatorio quando la censura, sotto l'apparente deduzione di un fatto trascurato, mira in realtà a ottenere una diversa soluzione giuridica della questione già esaminata.
  • L'errore di fatto revocatorio richiede che il fatto sia stato oggetto di oggettiva percezione errata, emerga immediatamente dagli atti senza complesse operazioni interpretative e sia decisivo per l'esito della decisione.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaLitisconsorzio necessario

Testo integrale

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