Parere n. 582/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1
Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto da -OMISSIS-, avverso comunicazione interdittiva antimafia;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeImpugnazione di una comunicazione antimafia interdittiva adottata ai sensi dell'art. 88, comma 3, d.lgs. 159/2011 nei confronti di una società
Esito
Prevale l’amministrazione
La questione giuridica
Il ricorrente ha impugnato con ricorso straordinario una comunicazione antimafia interdittiva emessa nei confronti della società di cui era stato amministratore unico e socio di maggioranza. Il Ministero dell'interno ha eccepito il difetto di legittimazione attiva, rilevando che, alla data di notifica del ricorso, il ricorrente non rivestiva più alcuna carica nella società. La questione riguarda inoltre se l'amministratore o il socio possano comunque impugnare l'interdittiva adottata nei confronti della persona giuridica, alla luce del principio affermato dall'Adunanza plenaria nella sentenza n. 3 del 2022.
Il parere
Il Consiglio di Stato ha ritenuto fondata l'eccezione di inammissibilità. Dalla visura camerale aggiornata risultava che, alla data di notifica del ricorso, il ricorrente non era più amministratore né legale rappresentante della società, essendo tali cariche ricoperte da altra persona. Pertanto, egli non era legittimato ad agire in nome della società. Il parere ha aggiunto che, anche qualora si fosse valorizzata la carica ricoperta al momento dell'adozione dell'interdittiva, il ricorso sarebbe stato comunque inammissibile: secondo l'Adunanza plenaria n. 3 del 28 gennaio 2022, amministratori e soci della società destinataria dell'interdittiva non sono titolari di legittimazione attiva autonoma, poiché il potere amministrativo incide direttamente sulla persona giuridica e l'eventuale pregiudizio degli amministratori o soci deriva solo dal rapporto che li lega alla società, rapporto inidoneo a fondare un interesse legittimo nei confronti dell'interdittiva.
Osservazioni
Difetto di legittimazione alla data della notifica
Il ricorrente non rivestiva più alcuna carica nella società alla data del 4 luglio 2025, quando il ricorso è stato notificato, e non poteva quindi agire quale amministratore o legale rappresentante della persona giuridica.
Legittimazione autonoma dell'amministratore o del socio
Anche se il ricorrente avesse agito in ragione della carica rivestita al momento dell'adozione dell'interdittiva, amministratori e soci della società destinataria non hanno una legittimazione attiva autonoma all'impugnazione, secondo il principio affermato dall'Adunanza plenaria del Consiglio di Stato, sentenza n. 3 del 28 gennaio 2022.
Norme richiamate
art. 88, comma 3, d.lgs. 159/2011
La disposizione è indicata quale base normativa della comunicazione antimafia interdittiva adottata nei confronti della società.
art. 70 d.lgs. 159/2011
La Prefettura ha verificato che il soggetto interessato non aveva chiesto né ottenuto la riabilitazione prevista dalla disposizione; tale circostanza è riportata tra gli elementi istruttori dell'interdittiva.
art. 73 d.P.R. 309/1990
È richiamato in relazione a una condanna per produzione di sostanze stupefacenti, quale elemento della posizione del soggetto considerata nell'istruttoria antimafia.
art. 629 c.p.
È richiamato in relazione alle condanne per estorsione e per illecito profitto in associazioni mafiose, considerate nell'istruttoria antimafia.
Adunanza plenaria del Consiglio di Stato, sentenza n. 3 del 28 gennaio 2022
"gli amministratori e/o i soci non sono destinatari diretti del potere amministrativo"
Gli amministratori e i soci della società destinataria di un'interdittiva antimafia non hanno, per il solo rapporto con la società, legittimazione attiva autonoma né un interesse legittimo direttamente leso dall'atto.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196
È richiamato quale base per l'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti e dei terzi.
artt. 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679
Sono richiamati, insieme all'art. 52 del d.lgs. 196/2003, a tutela dei diritti e della dignità dell'interessato mediante oscuramento dei dati identificativi.
Massime di principio
- La legittimazione a impugnare un provvedimento amministrativo deve sussistere in capo al ricorrente al momento della proposizione e notificazione del ricorso; chi non riveste più la carica di legale rappresentante della persona giuridica destinataria dell'atto non può agire in nome di quest'ultima.
- L'amministratore o il socio di una società destinataria di un'interdittiva antimafia non è, per il solo rapporto societario, titolare di una legittimazione autonoma a impugnare il provvedimento, poiché il destinatario diretto del potere amministrativo è la persona giuridica.
- Il pregiudizio riflesso subito dall'amministratore o dal socio in conseguenza dell'interdittiva, derivante dal rapporto contrattuale o di altro tipo con la società, non è sufficiente a configurare un interesse legittimo e la relativa legittimazione processuale.
Impugnazione di un’interdittiva antimafia da parte dell’ex amministratore della società
Il Consiglio di Stato, Sezione Prima, ha esaminato un ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto da una persona fisica contro una comunicazione antimafia interdittiva adottata nei confronti di una società ai sensi dell’art. 88, comma 3, del d.lgs. 159/2011. Il parere ha concluso per l’inammissibilità del ricorso per difetto di legittimazione attiva.
Premesse e procedimento antimafia
Il Comune aveva richiesto alla Prefettura-UTG il rilascio della comunicazione antimafia nei confronti della società. Gli accertamenti, esaminati dal Gruppo investigativo antimafia, avevano evidenziato la posizione dell’allora amministratore unico e socio di maggioranza, destinatario di una misura di prevenzione personale divenuta definitiva e di condanne per reati indicati nel parere.
La Prefettura aveva inoltre verificato che il soggetto non aveva ottenuto la riabilitazione prevista dall’art. 70 del d.lgs. 159/2011. Sulla base delle risultanze istruttorie era stata adottata, l’8 aprile 2025, e notificata il 10 aprile 2025, la comunicazione antimafia interdittiva nei confronti della società.
Eccezione di inammissibilità
Il Ministero dell’interno ha eccepito il difetto di legittimazione attiva, rilevando che il ricorrente aveva proposto l’impugnazione quale legale rappresentante della società, ma non rivestiva più tale ruolo.
La Sezione ha verificato che, alla data di notificazione del ricorso, avvenuta il 4 luglio 2025, il ricorrente non ricopriva più alcuna carica nella società. Dal 14 maggio 2025, infatti, amministratrice e legale rappresentante risultava altra persona. Ne consegue che il ricorrente non poteva agire in nome della società destinataria dell’interdittiva.
Assenza di legittimazione autonoma dell’amministratore o del socio
Il Consiglio di Stato ha ritenuto dirimente anche un’ulteriore ragione. Richiamando la sentenza dell’Adunanza plenaria n. 3 del 28 gennaio 2022, ha affermato che gli amministratori e i soci della società destinataria di un’interdittiva antimafia non sono direttamente destinatari del potere amministrativo e non possono impugnare autonomamente il provvedimento per il solo fatto di essere legati alla società.
L’eventuale pregiudizio subito dall’amministratore o dal socio è un effetto riflesso dell’interdittiva e deriva dal rapporto contrattuale o da altro rapporto esistente con la persona giuridica. Tale rapporto non è idoneo a fondare un interesse legittimo direttamente leso dal provvedimento né, sul piano processuale, la legittimazione ad agire.
Conclusioni
Il ricorso straordinario è stato dichiarato inammissibile per difetto di legittimazione attiva. Il parere dispone inoltre l’oscuramento delle generalità e di ogni altro dato idoneo a identificare le parti e i terzi, in applicazione dell’art. 52, commi 1 e 2, del d.lgs. 196/2003 e degli artt. 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679.
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