Ordinanza n. 66/2026 - Ancona, Sezione 1
per l'annullamento con il ricorso introduttivo: - della nota del Comune di Camerano del 6/11/2017 avente ad oggetto “A14 Bologna – Bari – Taranto. Informazioni e chiarimenti in merito alla determinazione della fascia di rispetto autostradale. Correzione errore materiale in ordinanza n. 18/17” - in parte qua, dell'ordinanza n. 18/17 del Comune di Camerano con la quale è stato ordinato al Sig. Baldini quale proprietario e alla Conero Frantumazioni quale comodataria, la demolizione di manufatti abusivi, ivi elencati e la rimessa in pristino dello stato dei luoghi. nonché di tutti gli atti connessi, presupposti e conseguenti Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da SOC. AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA il 17\7\2018 : per l'annullamento - della nota del Comune di Camerano del 3/5/2018 avente ad oggetto: “Ordinanza n. 18 del 27/2/2017 a carico di Baldini Sandro (proprietario) e Conero Frantumazioni Srl (comodataria) – Aggiornamento a seguito della comunicazione prot. 4479 del 9/4/2018 di diniego finale ed accoglimento parziale alla richiesta di permesso di costruire in sanatoria”; - della nota del Comune di Camerano del 9/4/2018 prot. n. 4479 avente ad oggetto: “Comunicazione di diniego finale ed accoglimento parziale – sanatoria per opere e manufatti realizzati per esclusive esigenze dell'attività lavorativa ubicata in via Direttissima del Conero snc”; - della nota del Comune di Camerano del 2/3/2018 avente ad oggetto: “Preavviso di rigetto ed accoglimento parziale – comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza art. 10 bis L. 241/90”, in parte qua e per quanto occorrer possa; - della nota del Comune di Camerano dell'8/6/2018, in parte qua e per quanto occorrer possa; nonché di tutti gli atti connessi, presupposti e conseguenti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Ordinanza comunale di demolizione e rimessione in pristino, nonché atti comunali relativi alla determinazione della fascia di rispetto autostradale e al procedimento di sanatoria edilizia
Esito
La controversia
La società ricorrente ha impugnato la nota del Comune di Camerano del 6 novembre 2017, relativa alla determinazione della fascia di rispetto autostradale e alla correzione di un errore materiale contenuto nell'ordinanza comunale n. 18/2017, nonché, in parte qua, la stessa ordinanza, con la quale era stata disposta la demolizione di manufatti abusivi e la rimessione in pristino dello stato dei luoghi nei confronti del proprietario e della società comodataria. Con motivi aggiunti sono stati impugnati gli ulteriori atti comunali del 3 maggio 2018, del 9 aprile 2018, del 2 marzo 2018 e dell'8 giugno 2018, concernenti l'aggiornamento dell'ordinanza, il diniego finale e l'accoglimento parziale dell'istanza di permesso di costruire in sanatoria, nonché il preavviso di rigetto ex art. 10-bis l. 241/1990. Dal testo dell'ordinanza non risultano esposti né esaminati specifici motivi di illegittimità.
La decisione
Il TAR non ha deciso nel merito le domande di annullamento. Preso atto della dichiarazione della parte ricorrente di permanenza dell'interesse alla decisione, ha ritenuto opportuno disporre incombenti istruttori ai sensi dell'art. 46, comma 2, c.p.a., ordinando alle amministrazioni intimate, ciascuna per la propria competenza, di depositare al più presto una relazione dettagliata e aggiornata sulla vicenda, insieme agli atti e documenti ritenuti utili per la decisione. L'ordinanza si limita quindi a una misura istruttoria e non contiene una valutazione sulla fondatezza dei motivi, né una regolazione delle spese.
Norme richiamate
art. 46, comma 2, c.p.a.
deposito di una dettagliata relazione aggiornata sulla vicenda dedotta in contenzioso
La disposizione è utilizzata quale base per ordinare alle amministrazioni intimate il deposito di una relazione aggiornata e della documentazione utile ai fini della decisione.
art. 10-bis l. 241/1990
comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza
È richiamato esclusivamente quale oggetto di uno degli atti comunali impugnati con motivi aggiunti; l'ordinanza non ne esamina l'applicazione.
Massime di principio
- Prima di decidere nel merito, il giudice amministrativo può ordinare alle amministrazioni intimate, ai sensi dell'art. 46, comma 2, c.p.a., il deposito di una relazione dettagliata e aggiornata sulla vicenda controversa e degli atti o documenti utili alla decisione.
- La dichiarazione della parte ricorrente di permanenza dell'interesse alla decisione giustifica la prosecuzione dell'istruttoria e impedisce di definire il giudizio per sopravvenuta carenza di interesse, quando il giudice ravvisi la necessità di acquisire ulteriori elementi.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Ordinanza · 21 gen 2026Ordinanza n. 157/2026 - Venezia, Sezione 1
- Ordinanza · 21 gen 2026Ordinanza n. 161/2026 - Venezia, Sezione 1
- Ordinanza · 21 gen 2026Ordinanza n. 21/2026 - Trieste, Sezione 1
- Ordinanza · 21 gen 2026Ordinanza n. 22/2026 - Trieste, Sezione 1
- Ordinanza · 21 gen 2026Ordinanza n. 95/2026 - Torino, Sezione 3
- Ordinanza · 21 gen 2026Ordinanza n. 441/2026 - Roma, Sezione 1T
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →