Cassazione Civile, Ordinanza n. 00361/2024 del 05/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (proprietaria)
La controversia
La controversia nasce da lavori eseguiti su una villa bifamiliare in Rocca di Mezzo. La proprietaria di una metà dell'immobile lamentava che le controparti, proprietarie dell'altra metà per successione, avessero iniziato opere per frazionare la loro porzione in due unità abitative, tra cui la realizzazione di una scala metallica esterna e l'installazione di un serbatoio idrico, con asserita occupazione di terreno comune e violazione del regolamento. Il Tribunale aveva dichiarato illegittima la scala e ne aveva ordinato la rimozione, aveva dichiarato inammissibile la domanda relativa al serbatoio e aveva rigettato la riconvenzionale risarcitoria. In appello la decisione era stata sostanzialmente confermata, ritenendo che la scala compromettesse il decoro architettonico della villa e che il complesso costituisse un condominio minimo. Con il ricorso per cassazione le soccombenti deducevano: 1) nullità della sentenza per motivazione apparente, sostenendo che la Corte d'appello avesse affermato senza adeguata argomentazione la natura condominiale dell'edificio e la comunione del muro perimetrale; 2) violazione delle norme sulla consulenza tecnica d'ufficio e sul contraddittorio, per la mancata comunicazione della data del secondo sopralluogo del CTU, con conseguente nullità della CTU e inutilizzabilità delle conclusioni sul decoro architettonico.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo, osservando che la Corte territoriale aveva comunque indicato elementi idonei a fondare la conclusione circa la sussistenza di un condominio minimo e la natura comune del muro perimetrale, e che la censura mirava in realtà a ottenere una rivalutazione del merito. Ha inoltre escluso la motivazione apparente, poiché il ragionamento decisorio risultava percepibile e coerente. Quanto al secondo motivo, la Corte lo ha giudicato infondato: in tema di CTU, la comunicazione alle parti è necessaria per l'inizio delle operazioni peritali, non per le indagini successive; se vi è rinvio e successiva ripresa, la mancata nuova comunicazione può dar luogo a nullità solo se abbia concretamente pregiudicato il diritto di difesa, circostanza qui esclusa per l'inerzia delle ricorrenti e per la possibilità di chiedere la ripetizione del sopralluogo o di formulare osservazioni alla relazione. Le ricorrenti sono state condannate alle spese del giudizio di legittimità e, per quanto emerge dal dispositivo, sono stati richiamati anche gli oneri conseguenti al contributo unificato.
Norme richiamate
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
La motivazione è apparente solo se, pur esistente graficamente, non consente di percepire il fondamento della decisione; nel caso concreto tale vizio è stato escluso.
art. 360, n. 4, c.p.c.
È stato invocato come mezzo di censura per la dedotta nullità della sentenza, ma la Corte ha ritenuto la doglianza inammissibile perché diretta a rivalutare il merito.
art. 360, n. 3, c.p.c.
È stato richiamato per la dedotta violazione di legge in tema di CTU e contraddittorio, ma il motivo è stato respinto perché infondato.
art. 194 c.p.c.
Il consulente deve dare comunicazione a giorno, ora e luogo di inizio delle operazioni peritali; non sussiste un analogo obbligo per le indagini successive.
art. 195, comma 3, c.p.c.
Le parti possono trasmettere osservazioni alla relazione del CTU, circostanza valorizzata per escludere il concreto pregiudizio al diritto di difesa.
art. 90, comma 1, disp. att. c.p.c.
Conferma l'obbligo di comunicazione dell'inizio delle operazioni peritali, ma non delle successive attività istruttorie del consulente.
art. 1120, comma 2, c.c.
Le innovazioni che alterano il decoro architettonico dell'edificio sono vietate; nel caso concreto la scala esterna è stata ritenuta lesiva del decoro.
artt. 1120, 1121, 1129, 1130, 1131, 1132, 1133, 1135, 1136, 1137, 1138 c.c.
Sono richiamate per affermare che, nel condominio minimo, operano le norme sulla organizzazione e sul funzionamento dell'assemblea.
art. 1136, commi 1 e 2, c.c.
Nel condominio composto da due soli partecipanti l'assemblea si costituisce con la presenza di entrambi e delibera validamente solo all'unanimità.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
È stato dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- Nel condominio minimo formato da due soli partecipanti, le regole dell'assemblea si applicano, ma le decisioni richiedono l'unanimità di entrambi i comproprietari; non opera il principio maggioritario come nei condomini più numerosi.
- La censura di motivazione apparente è fondata solo quando la sentenza, pur formalmente motivata, non consenta di comprendere il percorso logico-giuridico seguito dal giudice; non basta il dissenso della parte sulle valutazioni di merito.
- In cassazione non è ammessa una rivalutazione del materiale probatorio: l'apprezzamento delle prove, la scelta di quelle ritenute decisive e la ricostruzione del fatto sono riservati al giudice di merito.
- In tema di consulenza tecnica d'ufficio, la comunicazione alle parti è necessaria per l'inizio delle operazioni peritali, non per ogni attività successiva; se il consulente rinvia e riprende i lavori, la mancata nuova comunicazione rileva solo se abbia provocato un concreto pregiudizio difensivo.
- La nullità della CTU per violazione del contraddittorio è relativa e può essere sanata se non tempestivamente eccepita; in ogni caso, il vizio non è rilevante se la parte avrebbe potuto comunque partecipare o replicare efficacemente all'elaborato peritale.
- Le innovazioni su parti comuni o assimilate non sono consentite quando alterano il decoro architettonico dell'edificio; la valutazione può fondarsi sugli accertamenti tecnici e sugli elementi documentali acquisiti dal giudice di merito.
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