Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 347/2026 - Bari, Sezione 2

per l'annullamento: - del decreto prot. -OMISSIS- e notificato il 21 novembre successivo, del Prefetto della Provincia di Foggia; - della nota -OMISSIS- del Dirigente dell’Area I della Prefettura di Foggia, avente ad oggetto “avvio del procedimento per la revoca del decreto di nomina a guardia particolare giurata, del decreto di porto di pistola per difesa personale e per l’applicazione del divieto di detenzione armi ex art. 39 TULPS”, quale atto presupposto; - di ogni altro atto del procedimento, connesso e correlato, ancorché non conosciuto.

Giustizia amministrativa202600314

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Puglia - Bari, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Decreto prefettizio recante il divieto di detenere armi, munizioni e materie esplodenti, con ordine di cessione delle armi legalmente detenute entro 150 giorni

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (prefettura)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il decreto prefettizio adottato ai sensi dell'art. 39 T.U.L.P.S., deducendo, in primo luogo, la violazione dei termini e dei principi di celerità, buon andamento, imparzialità, collaborazione e giusto procedimento, in ragione del tempo trascorso tra il ritiro cautelativo delle armi e dei titoli di polizia e l'adozione del divieto definitivo. In secondo luogo, ha lamentato la violazione delle garanzie partecipative e degli obblighi di comunicazione, istruttoria e contraddittorio, sostenendo che la partecipazione procedimentale fosse stata soltanto apparente e che l'amministrazione non avesse adeguatamente valutato le sue deduzioni. In terzo luogo, ha dedotto la violazione degli artt. 11, 39, 42 e 43 T.U.L.P.S., dell'art. 3 e dell'art. 21-octies, comma 1, l. 241/1990, nonché eccesso di potere per difetto di istruttoria, motivazione insufficiente o contraddittoria, illogicità, travisamento, sviamento, ingiustizia manifesta e arbitrarietà. In particolare, ha contestato il richiamo, nel decreto, a disposizioni del T.U.L.P.S. ritenute non pertinenti e ha sostenuto l'insussistenza di elementi sufficienti a fondare il giudizio di inaffidabilità, anche considerando che le querele relative all'aggressione subita erano state rimesse e non avevano dato luogo a procedimento penale. Il giudice ha preliminarmente circoscritto l'oggetto del giudizio al solo divieto di detenzione di armi ex art. 39 T.U.L.P.S., rilevando che il decreto non aveva invece definito la distinta questione della revoca del titolo di guardia particolare giurata.

La decisione

Il TAR ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondata la censura relativa al ritardo procedimentale, affermando che i termini per la definizione del procedimento sono ordinatori e che la loro scadenza non determina la perdita del potere prefettizio. Il tempo trascorso era giustificato dalla necessità di procedere immediatamente al ritiro cautelare delle armi e, successivamente, di svolgere un'istruttoria completa sugli episodi contestati, anche su quelli eventualmente favorevoli all'interessato. È stata respinta anche la censura partecipativa: il ritiro cautelare, proprio per la sua natura, non richiede una comunicazione preventiva; la partecipazione è stata invece assicurata mediante la successiva comunicazione di avvio dei procedimenti di revoca e di applicazione del divieto ex art. 39 T.U.L.P.S. Quanto alla censura sostanziale, il TAR ha ritenuto che il provvedimento fosse fondato sui presupposti dell'art. 39 T.U.L.P.S. e che il richiamo non pertinente ad altre disposizioni del T.U.L.P.S. non ne determinasse l'illegittimità. Il decreto era adeguatamente motivato anche per relationem, mediante il rinvio alla nota della Questura relativa al controllo amministrativo eseguito presso la sede dell'istituto di vigilanza, e risultava sostenuto dagli episodi contestati al ricorrente, tra cui la detenzione di munizioni non denunciate e la prestazione lavorativa con funzioni di GPG nonostante il ritiro cautelare dei titoli. Il giudice ha ribadito che il divieto di detenzione di armi ha natura cautelare e preventiva e presuppone una valutazione discrezionale e prognostica sull'affidabilità del soggetto, non la prova certa di un abuso già verificatosi né l'accertamento penale definitivo. È sufficiente una previsione ragionevole e attendibile, secondo il criterio del più probabile che non, di un possibile uso improprio delle armi. Anche la pendenza di procedimenti penali o di prevenzione e la presenza di denunce o querele possono essere valutate, indipendentemente dall'esito penale. Le spese sono state compensate per giusti motivi.

Norme richiamate

  • art. 39 R.D. n. 773/1931 (T.U.L.P.S.)

    il Prefetto ha facoltà di vietare la detenzione delle armi, munizioni e materie esplodenti, denunciate ai termini dell'articolo precedente, alle persone ritenute capaci di abusarne

    Il divieto prefettizio ha natura cautelare e preventiva e può essere adottato sulla base di una valutazione prognostica sull'affidabilità del detentore; non occorre la prova di un abuso già verificatosi né un accertamento penale definitivo.

  • art. 697 c.p.

    La contestazione della detenzione abusiva di munizioni non denunciate costituisce uno degli elementi valutabili dall'autorità di pubblica sicurezza nel giudizio di affidabilità.

  • artt. 1 e 2 l. 241/1990

    I termini e i principi di celerità e buon andamento non comportano, nel caso esaminato, la decadenza dal potere prefettizio, trattandosi di termini ordinatori.

  • artt. 7 e 8 l. 241/1990

    Il ritiro cautelare delle armi non deve essere preceduto dalla comunicazione di avvio; le garanzie partecipative sono state assicurate mediante la successiva comunicazione dell'avvio dei procedimenti di revoca e di applicazione del divieto.

  • art. 3 l. 241/1990

    La motivazione del divieto è sufficiente anche mediante rinvio per relationem agli esiti degli accertamenti amministrativi richiamati nel provvedimento.

  • art. 21-octies, comma 1, l. 241/1990

    Il giudice ha esaminato la dedotta illegittimità per violazione di legge ed eccesso di potere, escludendola in ragione della sufficienza della motivazione e dell'istruttoria.

  • art. 60 c.p.a.

    La controversia è stata definita con sentenza in forma semplificata, previo avviso alle parti nella camera di consiglio fissata per la domanda cautelare.

Massime di principio

  • Il termine per la conclusione del procedimento relativo al divieto prefettizio di detenzione di armi è ordinatorio e la sua scadenza non determina la decadenza dell'autorità dal potere di provvedere, permanendo l'interesse pubblico alla prevenzione dei rischi per l'ordine e la sicurezza pubblici.
  • Il divieto prefettizio di detenzione di armi ex art. 39 T.U.L.P.S. ha natura cautelare e preventiva e può essere fondato su una prognosi ragionevole e attendibile di possibile abuso, senza necessità di dimostrare un abuso già consumato o una responsabilità penale accertata con sentenza definitiva.
  • La valutazione di affidabilità del detentore di armi è espressione di discrezionalità dell'autorità di pubblica sicurezza e può considerare, quali elementi sintomatici del pericolo di abuso, la pendenza di procedimenti penali o di prevenzione e la presenza di denunce o querele, anche indipendentemente dal loro esito nell'ordinamento penale.
  • Il ritiro cautelare delle armi, in quanto misura immediata e preventiva, può essere adottato senza previa comunicazione di avvio del procedimento; le garanzie partecipative devono essere assicurate nel successivo procedimento volto all'adozione del divieto definitivo o alla revoca dei titoli.
  • Il provvedimento prefettizio di divieto di detenzione di armi è adeguatamente motivato quando espone gli elementi posti a fondamento del giudizio di inaffidabilità e richiama per relationem una relazione o nota istruttoria conoscibile e idonea a documentare gli accertamenti compiuti.

Come è indicizzato

MateriePericolosità sociale e valutazioni di sicurezzaPartecipazione al procedimentoMotivazione del provvedimentoTermini del procedimento e silenzio
RamiAntimafia, sicurezza e ordine pubblicoProcedimento amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di istruttoriaPartecipazione procedimentaleTermini del procedimento

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.