Cassazione Civile, Ordinanza n. 08015/2024 del 25/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (debitore)
La controversia
La controversia nasce da un decreto ingiuntivo ottenuto da un soggetto nei confronti del fratello per il pagamento di una somma riferita alla definizione di rapporti patrimoniali connessi alla gestione di una società familiare. Il credito era fondato su una scrittura privata nella quale il resistente dichiarava di essere debitore. L'opponente disconosceva la sottoscrizione e contestava anche il contenuto del documento, deducendo di non aver mai avuto debiti verso il fratello e rilevando anomalie formali dell'atto. Dopo lo smarrimento del fascicolo a seguito di un furto in Tribunale, il giudizio veniva ricostruito. Il Tribunale revocava l'ordinanza di ammissione della CTU grafologica e accoglieva l'opposizione, ritenendo necessaria l'esibizione dell'originale per la verificazione ex art. 216 c.p.c. La Corte d'appello, espletata CTU grafologica, confermava la decisione. In cassazione il ricorrente deduceva: omesso esame delle risultanze della CTU che avrebbero attribuito la firma al debitore; omesso esame della sottrazione dell'originale e della possibilità di utilizzare la copia; violazione delle norme sulla valutazione delle prove e sulla verificazione della scrittura privata; nullità della CTU e della sentenza per avere il consulente ecceduto il quesito, ipotizzando una possibile falsificazione del contenuto e non solo della firma.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili i primi due motivi per la preclusione derivante dalla doppia conforme ex art. 348-ter c.p.c., poiché non erano state indicate ragioni di fatto diverse tra primo e secondo grado. Ha poi rigettato nel merito i motivi dal terzo al sesto, ritenendo che la Corte d'appello avesse correttamente fondato il proprio convincimento su due pilastri: da un lato, la verificazione della sottoscrizione richiede l'originale dell'atto, poiché solo su di esso possono rinvenirsi gli elementi utili all'attribuzione della firma; dall'altro, la prova testimoniale era stata valutata non decisiva. Le doglianze del ricorrente miravano in realtà a ottenere una nuova valutazione del materiale probatorio, inammissibile in sede di legittimità. Il ricorso è stato quindi integralmente respinto, con condanna del ricorrente alle spese e all'ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
art. 216 c.p.c.
verificazione della scrittura privata
La verificazione della scrittura privata richiede, per la valutazione della sottoscrizione contestata, l'originale del documento.
art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
Il motivo per omesso esame di un fatto decisivo è inammissibile in presenza di doppia conforme se non vengono indicate le diverse ragioni di fatto poste a base delle due decisioni di merito.
art. 348-ter c.p.c.
In caso di decisioni di primo e secondo grado fondate sul medesimo iter logico-argomentativo, la censura ex art. 360, n. 5 c.p.c. è inammissibile.
artt. 113 e 115 c.p.c.
Il giudice di merito valuta le prove secondo il proprio prudente apprezzamento, nei limiti di legge.
artt. 194 e 195 c.p.c.
Le doglianze sulla CTU sono infondate quando mirano a contestare l'apprezzamento tecnico compiuto dal consulente e recepito dal giudice di merito senza evidenziare vizi processuali rilevanti.
art. 2702 c.c.
La scrittura privata fa piena prova, fino a querela di falso o verificazione, della provenienza delle dichiarazioni da chi l'ha sottoscritta.
art. 221 c.p.c.
La disciplina della verificazione e delle contestazioni sulla sottoscrizione presuppone il corretto uso degli strumenti processuali previsti per l'accertamento dell'autenticità.
art. 72 disp. att. c.p.c.
È richiamato insieme alla disciplina della ricostruzione del fascicolo, senza che ne derivi una diversa regola decisiva rispetto alla necessità dell'originale per la verificazione.
art. 74 disp. att. c.p.c.
È richiamato con riferimento alla ricostruzione del fascicolo smarrito, ma non esclude la necessità dell'originale ai fini della verificazione grafologica.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
In caso di rigetto del ricorso, ricorrono i presupposti per l'ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Massime di principio
- Nel giudizio di verificazione della sottoscrizione, l'originale della scrittura privata è normalmente necessario, perché solo su di esso possono essere acquisiti gli elementi idonei all'attribuzione della firma con sufficiente grado di probabilità.
- In presenza di "doppia conforme", il motivo di ricorso per cassazione ex art. 360, n. 5 c.p.c. è inammissibile se il ricorrente non indica specificamente le diverse ragioni di fatto poste a base delle due decisioni di merito.
- In sede di legittimità non è consentito chiedere una nuova valutazione delle prove o un diverso apprezzamento del materiale istruttorio rispetto a quello compiuto dal giudice di merito.
- La contestazione dell'autenticità della firma non si trasforma, di per sé, in contestazione del contenuto della scrittura; il giudice deve attenersi al quesito effettivamente devoluto e alle eccezioni concretamente sollevate.
- La prova testimoniale può essere ammessa anche dopo il disconoscimento della scrittura privata, salvo i casi in cui la forma scritta sia richiesta ad substantiam o ad probationem, ma il giudice di merito può ritenerla non decisiva in concreto.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 25 mar 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 07933/2024 del 25/03/2024
- ordinanza_civile · 25 mar 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 07934/2024 del 25/03/2024
- ordinanza_civile · 25 mar 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 07935/2024 del 25/03/2024
- ordinanza_civile · 25 mar 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 07939/2024 del 25/03/2024
- ordinanza_civile · 25 mar 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 07943/2024 del 25/03/2024
- ordinanza_civile · 25 mar 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 07944/2024 del 25/03/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →