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Sentenza

Sentenza n. 1287/2026 - Venezia, Sezione 4

Giustizia amministrativa202502644

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Veneto, Sez. IVSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione, al momento della proposizione del ricorso, della sentenza del Tribunale di Verona, Sezione Lavoro, del 19 settembre 2024, n. 533

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

Favorevole al ricorrente (creditrice privata)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha proposto ricorso per l’ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Verona, Sezione Lavoro, chiedendo l’esecuzione dell’obbligo di pagamento posto a carico dell’Amministrazione. Nelle more della camera di consiglio, la ricorrente ha comunicato che il Ministero aveva provveduto al pagamento della somma dovuta e ha chiesto la dichiarazione di cessazione della materia del contendere, con rifusione delle spese, evidenziando che il pagamento era intervenuto soltanto in pendenza del giudizio di ottemperanza.

La decisione

Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere, ritenendo integralmente soddisfatta la pretesa creditoria della ricorrente mediante il pagamento intervenuto in corso di giudizio. In applicazione della soccombenza virtuale, ha condannato il Ministero a rifondere alla ricorrente la metà delle spese processuali, liquidate in euro 400,00 oltre accessori di legge, con distrazione in favore dei procuratori antistatari. La restante metà delle spese è stata dichiarata non ripetibile, anche in considerazione della mancata costituzione del Ministero.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    La disposizione costituisce la base processuale del giudizio di ottemperanza, definito dal TAR a seguito dell’intervenuto adempimento dell’Amministrazione.

Massime di principio

  • Quando, nel corso di un giudizio di ottemperanza, l’Amministrazione adempie integralmente all’obbligo derivante dal giudicato, la pretesa azionata risulta soddisfatta e il giudizio deve essere definito con la dichiarazione di cessazione della materia del contendere.
  • Il pagamento eseguito dall’Amministrazione soltanto dopo la proposizione del ricorso per ottemperanza giustifica, in applicazione della soccombenza virtuale, la condanna dell’Amministrazione alla rifusione delle spese processuali, anche se il giudizio si conclude senza una pronuncia di merito sull’esecuzione del giudicato.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaSopravvenuta carenza di interesse

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