Sentenza n. 10712/2026 - Roma, Sezione 5Q
Per l'ottemperanza all’obbligo del MAECI - Consolato Generale d'Italia a Casablanca di eseguire la sentenza del TAR Lazio n. -OMISSIS- -pubblicata e notificata il 26/6/2025 nonché passata in giudicato il 25/9/2025 - a reistruire l’istanza di visto d'ingresso in Italia per motivi di Lavoro subordinato dell’interessato, rilasciandogli il relativo provvedimento.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del TAR Lazio che aveva annullato il diniego di visto d'ingresso per lavoro subordinato e imposto la rinnovazione dell'istruttoria
Esito
Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha proposto ricorso ex art. 114 c.p.a. per ottenere l'esecuzione di una precedente sentenza del TAR Lazio, passata in giudicato, che aveva annullato il diniego del visto d'ingresso per motivi di lavoro subordinato adottato dal Consolato Generale d'Italia a Casablanca. La sentenza di cognizione aveva rilevato un deficit istruttorio e motivazionale e la violazione del principio del giusto procedimento, imponendo lo svolgimento della fase istruttoria in contraddittorio tra l'Ufficio procedente e l'interessato. Il Consolato non aveva rinnovato l'istruttoria entro un termine ragionevole. Il MAECI si è costituito sostenendo l'impossibilità di rinnovare l'istruttoria procedimentale. Il ricorrente ha chiesto anche la nomina di un commissario ad acta, già prospettata nella precedente pronuncia in caso di condotta elusiva.
La decisione
Il TAR ha ritenuto che il Consolato avrebbe dovuto eseguire la precedente sentenza entro un termine ragionevole dalla sua pubblicazione e notificazione. Le difficoltà procedimentali dedotte dal MAECI non sono state ritenute giustificate, anche perché la sentenza non era stata impugnata dall'Amministrazione e il potenziale datore di lavoro aveva confermato l'interesse all'assunzione del lavoratore. Il Collegio ha quindi ordinato la rinnovazione dell'istruttoria relativa al procedimento di rilascio del visto per lavoro subordinato entro 15 giorni dalla comunicazione della pronuncia. A tal fine ha nominato commissario ad acta il Capo di Gabinetto in carica presso il MAECI, incaricandolo di provvedere in luogo del Ministero e del Consolato. Il TAR ha dato atto dell'avvenuto pagamento delle spese del precedente giudizio e ha compensato le spese della presente fase, secondo quanto disposto nel dispositivo.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Consente di chiedere l'esecuzione del giudicato amministrativo e legittima l'adozione delle misure necessarie per assicurare l'attuazione della sentenza, compresa la nomina di un commissario ad acta.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata
Giustifica l'oscuramento delle generalità della parte interessata nella pubblicazione della pronuncia.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati dal giudice insieme alla disciplina nazionale a fondamento dell'oscuramento delle generalità per ragioni di tutela dei diritti e della dignità della parte.
Massime di principio
- L'amministrazione destinataria di una sentenza amministrativa passata in giudicato deve eseguirla entro un termine ragionevole dalla pubblicazione o notificazione, adottando senza ritardo gli atti e gli adempimenti necessari conformi all'effetto conformativo della pronuncia.
- Le difficoltà procedimentali genericamente prospettate dall'amministrazione non giustificano il ritardo nell'esecuzione del giudicato quando non risultino compatibili con i puntuali obblighi derivanti dalla sentenza e con il principio di buona fede nell'attuazione delle decisioni giurisdizionali.
- Nel giudizio di ottemperanza, il giudice amministrativo può ordinare la rinnovazione dell'istruttoria procedimentale entro un termine perentorio e nominare un commissario ad acta affinché provveda in luogo dell'amministrazione inadempiente o elusiva.
- Quando la sentenza di cognizione ha imposto la rinnovazione dell'istruttoria nel rispetto del contraddittorio, l'amministrazione deve riaprire e svolgere la fase istruttoria secondo tale vincolo, senza limitarsi a mantenere l'esito del precedente procedimento.
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