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Ordinanza

Ordinanza n. 12995/2026 - Roma, Sezione 2T

per l'ottemperanza al giudicato per l'esecuzione di decreto della Corte di Appello di Roma depositato in data 22/12/2017, R.G. 52281/2012, cronol. 10952/2017 con cui ha condannato il Ministero della Giustizia al pagamento in favore della ricorrente dell’importo di € 3.500,00 a titolo di equa riparazione del danno non patrimoniale, oltre interessi legali dalla domanda (5/4/2012) fino al saldo effettivo autorizzando in mancanza la provvisoria esecuzione, ex art. 3, 5° comma, L. 24/3/2001 n. 89;

Giustizia amministrativa201909231

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. II terOrdinanzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione del decreto della Corte d’Appello di Roma recante condanna al pagamento di € 3.500,00 per equa riparazione, oltre interessi

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (creditore da equa riparazione)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha chiesto l’esecuzione del decreto della Corte d’Appello di Roma che aveva condannato il Ministero della Giustizia al pagamento di una somma per equa riparazione del danno non patrimoniale, oltre interessi legali. Il TAR aveva già accolto il ricorso per ottemperanza, ordinando al Ministero di adempiere entro sessanta giorni e nominando, per il caso di persistente inerzia, un commissario ad acta. A seguito del mancato pagamento, nonostante l’istanza rivolta al commissario e il decorso dei termini, la ricorrente ha proposto reclamo ai sensi dell’art. 114, comma 6, c.p.a., chiedendo l’attivazione del potere sostitutivo del commissario, ulteriori disposizioni per l’immediato adempimento, la condanna del Ministero per responsabilità aggravata e la trasmissione degli atti alle procure contabile e penale. Il Ministero non si è costituito. Il TAR ha inoltre esaminato l’applicabilità della sopravvenuta disciplina dell’art. 5-sexies, comma 12-bis, l. n. 89/2001, ritenendola non ostativa alla decisione sul reclamo.

La decisione

Il TAR ha ritenuto che la sospensione biennale delle azioni esecutive e dei giudizi di ottemperanza prevista dall’art. 5-sexies, comma 12-bis, l. n. 89/2001 non si applicasse al caso concreto, poiché il giudizio di ottemperanza era già definito e il commissario ad acta si era già insediato; il reclamo ex art. 114, comma 6, c.p.a. costituisce infatti uno strumento diretto ad assicurare l’esecuzione del giudicato. Ha quindi revocato la precedente nomina del responsabile dell’Ufficio I della Direzione generale degli affari giuridici e legali e ha nominato, in sua sostituzione, un funzionario del Ministero della Giustizia individuato dal Capo del Dipartimento dell’organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi, assegnandogli novanta giorni per l’esecuzione del giudicato. Sono state respinte le residue richieste: non è stata ravvisata temerarietà nella condotta processuale della difesa erariale, né una colpevole negligenza omissiva del Ministero, considerato l’elevato numero di richieste di pagamento per equo indennizzo gravanti sull’amministrazione. Le spese della fase di reclamo sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 3, comma 5, l. 24 marzo 2001, n. 89

    autorizzando in mancanza la provvisoria esecuzione

    La disposizione è richiamata quale base del decreto della Corte d’Appello relativo alla condanna al pagamento dell’equa riparazione.

  • art. 5-sexies, comma 12-bis, l. 89/2001

    decorsi venti giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, per i successivi due anni, i creditori di cui al comma 1 non possono iniziare azioni esecutive o giudizi di ottemperanza e le azioni esecutive e i giudizi di ottemperanza in corso sono sospesi

    La disciplina sopravvenuta non impedisce al giudice di decidere il reclamo in un giudizio di ottemperanza già definito, nel quale il commissario ad acta era già stato insediato.

  • art. 5-sexies l. 24 marzo 2001, n. 89, nel testo novellato dall’art. 1, comma 817, lett. m), l. 30 dicembre 2024, n. 207

    La disposizione novellata giustifica la sostituzione del precedente commissario con un funzionario del Ministero della Giustizia individuato dal competente Capo Dipartimento.

  • art. 114, comma 6, c.p.a.

    Consente al giudice dell’ottemperanza di adottare, su reclamo, le misure necessarie per assicurare l’esecuzione del giudicato, compresa la rimodulazione dell’assetto commissariale.

  • art. 26, comma 1, c.p.a.

    È richiamato quale base della richiesta di condanna per responsabilità aggravata, non accolta per assenza di temerarietà della condotta processuale.

  • art. 96, comma 3, c.p.c.

    È richiamato, insieme all’art. 26, comma 1, c.p.a., per la richiesta di responsabilità aggravata, non accolta.

Massime di principio

  • La sospensione legislativa delle azioni esecutive e dei giudizi di ottemperanza relativi ai crediti da equa riparazione non impedisce al giudice di decidere un reclamo ex art. 114, comma 6, c.p.a. quando il giudizio di ottemperanza sia già stato definito e il commissario ad acta sia già stato insediato.
  • Nel giudizio di ottemperanza, il giudice può revocare il commissario ad acta precedentemente nominato e sostituirlo con un diverso soggetto quando una disciplina sopravvenuta individui nuove modalità organizzative per il pagamento del credito giudizialmente riconosciuto.
  • La mancata esecuzione di una condanna al pagamento di equa riparazione, pur integrando un’inottemperanza, non determina automaticamente responsabilità aggravata dell’amministrazione o della difesa erariale: occorre una condotta processuale temeraria o una colpevole negligenza omissiva, che non è ravvisabile sulla base del solo ritardo connesso a un eccezionale numero di richieste di pagamento.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaTermini e notificazione del ricorsoSpese di lite
RamiProcesso amministrativoProcedimento amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEfficacia ed esecutorietàTermini del procedimentoPonderazione degli interessi e interesse pubblico

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