Cassazione Civile, Ordinanza n. 18029/2023 del 23/06/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
Un professionista era stato raggiunto, all’esito di attività istruttoria conseguente a invito a esibire documentazione contabile, da due avvisi di accertamento relativi agli anni d’imposta 2008 e 2009, fondati su rilievi di sottofatturazione di prestazioni e indebita deduzione/detrazione di costi. Per il 2009, in particolare, venivano contestati: a) il costo e l’IVA relativi a una fattura per saggi e indagini strutturali, per asserita mancanza di prova certa del pagamento nell’anno; b) il costo per lavori di sgombero e ripulitura di un immobile, ritenuti dall’Ufficio spese incrementative da ammortizzare; c) il costo relativo a lavori di riparazione di tubazioni e reti idriche, che l’Amministrazione riteneva deducibile solo pro quota, essendo il contribuente proprietario del 50% dell’immobile. La CTP accoglieva solo parzialmente il ricorso; la CTR confermava in larga parte gli avvisi, respingendo le deduzioni del contribuente e accogliendo l’appello incidentale dell’Agenzia sul punto della ripartizione pro quota del costo. In cassazione il contribuente proponeva due motivi: omesso esame di fatti decisivi ex art. 360, n. 5 c.p.c. in relazione al rilievo b) (fattura per saggi e indagini strutturali, con dedotta prova del pagamento tramite assegno ed estratti conto) e, per il rilievo c), omesso esame di fatto decisivo e violazione/falsa applicazione dell’art. 102, comma VI, TUIR, sostenendo che le spese di sgombero e ripulitura erano ordinarie e che la CTR aveva anche confuso la numerazione della fattura. Nella memoria illustrativa il ricorrente rappresentava inoltre di avere definito agevolmente la controversia ai sensi dell’art. 6 e 7, comma 2, del D.L. 119/2018, depositando le domande e le quietanze di pagamento, e chiedeva la cessazione della materia del contendere.
La decisione
La Corte ha preso atto della documentazione relativa alla definizione agevolata della controversia e del pagamento dell’intero dovuto per il 2008 e della prima rata per il 2009, rilevando che era decorso il termine del 31 dicembre 2020 senza istanza di trattazione. Ha quindi dichiarato l’estinzione del processo. Le spese sono state regolate in applicazione dell’art. 6 del D.L. 119/2018, secondo quanto risulta dal testo, nel quadro della definizione agevolata.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
è richiamato come parametro per denunciare l’omesso esame di fatti decisivi e controversi da parte del giudice d’appello
art. 102, comma VI, TUIR
è invocato dal ricorrente per sostenere la distinzione tra spese ordinarie e straordinarie/manutentive ai fini della deducibilità
art. 6 e 7, comma 2, D.L. 23/10/2018, n. 119, conv. in L. 17/12/2018, n. 136
è richiamato quale base della definizione agevolata della lite, con effetti estintivi del giudizio a seguito del pagamento e della mancata istanza di trattazione entro il termine previsto
Massime di principio
- Quando la lite tributaria viene definita in via agevolata ai sensi della disciplina speciale applicabile, il deposito della domanda e della prova dei pagamenti, unito al decorso del termine per l’istanza di trattazione, comporta l’estinzione del processo.
- In presenza di definizione agevolata della controversia, il giudice di legittimità non decide i motivi di ricorso nel merito, ma prende atto della sopravvenuta cessazione dell’interesse alla decisione e dichiara l’estinzione.
- Nei giudizi tributari, la deducibilità di costi e la qualificazione delle spese come ordinarie o incrementative restano questioni centrali, ma diventano irrilevanti se la controversia è estinta per definizione agevolata prima della pronuncia sul merito.
- La prova del pagamento e la corretta documentazione delle spese assumono rilievo decisivo nei giudizi sui costi deducibili; tuttavia, se interviene una definizione agevolata valida, la verifica di tali profili non viene più esaminata nel merito.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 23 giu 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 18011/2023 del 23/06/2023
- ordinanza_civile · 23 giu 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 18012/2023 del 23/06/2023
- ordinanza_civile · 23 giu 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 18013/2023 del 23/06/2023
- ordinanza_civile · 23 giu 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 18015/2023 del 23/06/2023
- ordinanza_civile · 23 giu 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 18016/2023 del 23/06/2023
- ordinanza_civile · 23 giu 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 18017/2023 del 23/06/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →