Sentenza n. 2848/2026 - Napoli, Sezione 5
per l'annullamento del provvedimento emesso dalla Prefettura – Ufficio territoriale del Governo di Napoli prot. Uscita n. 00032269 del 25/01/2024;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Diniego prefettizio di riesame del divieto di detenere armi, munizioni e materiale esplodente adottato nel luglio 2023
Esito
Favorevole al resistente (prefettura)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il provvedimento del 25 gennaio 2024 con cui la Prefettura ha respinto l'istanza di riesame del divieto di detenzione di armi adottato nel luglio 2023 in relazione alla perdita dell'affidabilità, ricollegata alla denuncia-querela presentata dalla coniuge per violazione degli obblighi di assistenza familiare. Ha dedotto: violazione dell'art. 3 l. n. 241/1990 per omessa indicazione dell'autorità competente e del termine per ricorrere, chiedendo la rimessione in termini; eccesso di potere e violazione degli artt. 10, 11, 39 e 43 T.U.L.P.S., sostenendo che il divieto fosse fondato su una denuncia relativa al reato di cui all'art. 572 c.p., il cui procedimento era stato archiviato; rilevanza del decorso del tempo e di nuovi elementi favorevoli, tra cui la sentenza di separazione del 2024, che avrebbe respinto la domanda di addebito della coniuge per difetto di prova delle violenze; violazione dell'art. 2 Cost., assumendo che il diniego incidesse sulla manifestazione della personalità attraverso la caccia sportiva. Il Ministero ha eccepito la tardività delle censure rivolte contro il divieto originario e l'insussistenza dei presupposti per la rimessione in termini.
La decisione
Il TAR ha prescisso dalla questione della tempestività dell'impugnazione del provvedimento di riesame e ha respinto il ricorso perché infondato. Ha ritenuto che il divieto di detenzione di armi costituisca espressione di un'ampia discrezionalità prefettizia, esercitata in funzione preventiva e non sanzionatoria, e che non sia necessario un abuso effettivo delle armi o una condanna penale, essendo sufficiente che il soggetto non offra pieno affidamento sul loro uso corretto e avveduto. Il sindacato giurisdizionale è quindi limitato all'irragionevolezza, illogicità manifesta o sproporzione, non ravvisate nel caso concreto. In materia di riesame del divieto, il destinatario ha interesse a ottenere una nuova valutazione quando ricorrano sia un mutamento sostanziale delle circostanze sia il decorso di un ragionevole lasso di tempo, individuato dalla giurisprudenza e dalla circolare ministeriale in cinque anni, in presenza di nuovi elementi. Nessuno dei due presupposti sussisteva: l'istanza era stata presentata pochi mesi dopo il divieto del luglio 2023 e la sentenza di separazione del giugno 2024 era successiva all'istanza e non poteva essere utilizzata per valutare la legittimità del diniego impugnato, pur potendo fondare una successiva richiesta di nuova istruttoria. La censura relativa all'archiviazione penale è stata dichiarata irricevibile, poiché la circostanza, risalente al 2022, avrebbe dovuto essere fatta valere nel procedimento conclusosi con il divieto originario, rimasto inoppugnato. È stata respinta anche la censura fondata sull'art. 2 Cost., non configurandosi un diritto soggettivo alla detenzione o al porto d'armi, che costituiscono eccezioni al generale divieto di circolare armati. È stata inoltre respinta la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato e sono state compensate le spese di lite.
Norme richiamate
art. 3 l. 241/1990
La censura relativa all'omessa indicazione dell'autorità e del termine per ricorrere non è stata esaminata nel merito in ragione dell'infondatezza complessiva del ricorso.
art. 11 T.U.L.P.S. (R.D. 773/1931)
Le autorizzazioni di polizia possono essere negate a chi non può provare la sua buona condotta; le autorizzazioni devono essere revocate quando vengono a mancare le condizioni cui sono subordinate.
La norma consente di negare o revocare autorizzazioni di polizia quando manchino i requisiti di buona condotta, nell'ambito della valutazione discrezionale dell'autorità di pubblica sicurezza.
art. 39 T.U.L.P.S. (R.D. 773/1931)
Il Prefetto può vietare la detenzione delle armi, munizioni e materie esplodenti alle persone ritenute capaci di abusarne.
Attribuisce al Prefetto un potere ampiamente discrezionale e preventivo, esercitabile anche in assenza di un abuso effettivo, quando il soggetto non offra pieno affidamento sul corretto uso delle armi.
art. 43 T.U.L.P.S. (R.D. 773/1931)
La licenza di portare armi non può essere concessa a chi non può provare la sua buona condotta o non dà affidamento di non abusare delle armi.
Conferma che l'affidabilità e la buona condotta costituiscono presupposti necessari per l'autorizzazione al porto d'armi.
art. 699 c.p.
È richiamato per evidenziare che il porto d'armi costituisce eccezione al generale divieto di circolare armati.
art. 4, comma 1, l. 110/1975
È richiamato insieme all'art. 699 c.p. per affermare la natura eccezionale delle autorizzazioni alla detenzione e al porto d'armi.
art. 2 Cost.
Non fonda un diritto soggettivo alla detenzione o al porto d'armi né consente di far prevalere l'interesse del privato all'attività venatoria sull'interesse pubblico alla sicurezza.
Massime di principio
- Il divieto prefettizio di detenzione di armi, munizioni e materiale esplodente ha natura preventiva e non sanzionatoria: può essere adottato quando il soggetto non offra pieno affidamento sul corretto e avveduto uso delle armi, anche in assenza di un abuso effettivo, di una condanna penale o di una misura di pubblica sicurezza.
- La valutazione prefettizia sull'affidabilità del detentore di armi è ampiamente discrezionale; il sindacato del giudice amministrativo non può sostituire quello dell'autorità di pubblica sicurezza e resta limitato alla verifica di manifesta irragionevolezza, illogicità o sproporzione.
- L'istanza di riesame di un divieto di detenzione di armi deve essere valutata dall'amministrazione quando ricorrano congiuntamente un mutamento sostanziale delle circostanze poste a fondamento del divieto e il decorso di un ragionevole lasso di tempo; secondo l'orientamento richiamato e la circolare ministeriale, tale lasso è individuato in cinque anni, in presenza di nuovi elementi.
- Gli elementi sopravvenuti dopo la presentazione dell'istanza di riesame non possono essere utilizzati per valutare la legittimità del diniego adottato in risposta a quell'istanza, ferma restando la possibilità per l'interessato di proporre una nuova istanza fondata sulle sopravvenienze.
- Le circostanze già esistenti e conoscibili al momento dell'adozione del divieto originario devono essere dedotte impugnando tempestivamente tale provvedimento e non possono essere utilizzate per eludere la sua mancata impugnazione mediante una successiva istanza di riesame.
- La detenzione e il porto d'armi non costituiscono diritti soggettivi, ma situazioni eccezionali rispetto al generale divieto di circolare armati; nel bilanciamento, l'interesse pubblico alla sicurezza e all'incolumità prevale sull'interesse privato all'esercizio dell'attività venatoria.
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