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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 9106/2023 del 03/03/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione avverso l'ordinanza della Corte di appello di Palermo che aveva rigettato la dichiarazione di ricusazione proposta da Cattaneo nei confronti dei magistrati del Tribunale di Marsala. Il ricorrente lamentava inosservanza degli artt. 37 cod. proc. pen., violazione dei diritti costituzionali (artt. 3, 24, comma 2, 11, comma 2 Cost.) e dell'art. 6 §1 CEDU, per vizio di motivazione: sosteneva che la sentenza n. 1765/2021 emessa dallo stesso collegio avesse già valutato (in modo pregiudicante) le medesime condotte contestate al Cattaneo nel procedimento attuale, con coincidenza di tempo e luogo, tali da compromettere l'indipendenza e imparzialità del giudice.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso come infondato. Ha ritenuto che la Corte di appello avesse fornito motivazione adeguata e priva di vizi logici: dalla documentazione non risultava che i fatti attribuiti a Cattaneo nell'attuale procedimento fossero identici, per titolo e epoca, a quelli esaminati nella sentenza n. 1765/2021; inoltre il Tribunale di Marsala non aveva formulato autonome valutazioni di merito riferibili al ricorrente, avendo in larga misura riportato o riassunto conversazioni captate in funzione di disamina degli elementi a carico di altri imputati (Luppino e altri). La Corte ha richiamato i criteri per l'incompatibilità endoprocessuale (necessità di una valutazione pregressa sulla stessa res, natura sostanziale della precedente decisione e collocazione in diversa fase del procedimento) e ha ritenuto che tali condizioni non sussistessero. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 37 cod. proc. pen.

    Norma richiamata in relazione alla disciplina della ricusazione/incompatibilità del giudice: la Corte ha valutato che la contestata previsione non fosse stata violata perché mancava una valutazione pregressa di contenuto sulle medesime condotte imputate al ricorrente.

  • art. 38 cod. proc. pen.

    Richiamata nella motivazione in quanto la dichiarazione di ricusazione era corredata di documentazione (estratto di sentenza) ai sensi di questa norma; la Corte ha ritenuto che il materiale allegato non dimostrasse una valutazione pregiudicante rivolta al ricorrente.

  • art. 3 Cost.

    Citate le garanzie costituzionali generali (uguaglianza) in ordine al corretto esercizio della funzione giudiziaria; la Corte ha ritenuto che non fosse compromessa tale garanzia.

  • art. 24, comma 2, Cost.

    Richiamato come principio del diritto di difesa; la Corte ha ritenuto che il rigetto della ricusazione non avesse violato il diritto del ricorrente ad un giudice imparziale.

  • art. 11, comma 2, Cost.

    Invocato con riferimento ai principi costituzionali inviolabili nella procedura penale; la Corte ha ritenuto che tali principi non fossero stati lesi dalla contestata ordinanza.

  • art. 6 §1 CEDU

    Diritto al giusto processo e a un giudice imparziale: la Corte ha valutato che non sussistessero gli elementi di una precedente valutazione di merito pregiudicante tale da configurare violazione di tale principio.

  • art. 416 cod. pen. e l. 13 dicembre 1989, n. 401 (art. 4)

    Norme sostanziali relative alle imputazioni nel procedimento di merito (reati a cui si riferisce il processo); citate in relazione all'oggetto del procedimento principale, non direttamente interpretate in punto di ricusazione.

Massime di principio

  • La ricusazione per incompatibilità richiede la prova di una precedente valutazione di contenuto (non mera conoscenza o citazione di atti) riguardante la stessa res iudicanda: la semplice menzione del nome in una sentenza altrui non è sufficiente.
  • È necessario distinguere tra conoscenza di atti/prove e valutazioni giudiziali sostanziali: solo queste ultime, se rese in una diversa fase del procedimento e riferite alla stessa fattispecie, possono integrare incompatibilità.
  • La documentazione allegata alla dichiarazione di ricusazione deve mostrare chiaramente coincidenza di oggetto, tempo e contenuto delle valutazioni pregresse; allegazioni generiche o richiami non argomentati alla lettura di una sentenza sono inammissibili o insufficienti.
  • La Corte di merito ha un ampio margine nella valutazione delle intercettazioni e delle prove: i giudizi di merito sulle stesse questioni non sono riesaminabili in Cassazione in sede di ricusazione salvo profili di manifesta illogicità o contraddittorietà della motivazione.
  • In situazioni analoghe, il difensore che proponga ricusazione dovrebbe indicare puntualmente i passaggi decisivi della precedente decisione che dimostrano una valutazione autonoma e pregiudicante concernente il ricorrente, illustrando la coincidenza materiale tra le valutazioni pregresse e il nuovo capo di imputazione.

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