Sentenza n. 6205/2026 - Roma, Sezione 1
per l'annullamento - del verbale con il quale la Commissione istituita presso la Corte d'appello di Milano che ha recepito i criteri di valutazione elaborati dalla Commissione centrale istituita presso il Ministero della Giustizia giusto Decreto 5 novembre 2024; - del verbale del 4 febbraio 2025, con il quale la sottocommissione n. V per l'esame di abilitazione alla professione di avvocato sessione 2024, istituita presso la Corte d'Appello di Milano ha valutato con esito negativo l'elaborato redatto da parte ricorrente; - del verbale n. 2 del 5 dicembre 2024 con la quale la Commissione Centrale istituita presso il Ministero della giustizia ha elaborato i criteri di valutazione; - del provvedimento con il quale la sottocommissione esami per l'abilitazione alla professione di avvocato, sessione 2024, istituita presso la Corte d'appello di Milano ha dichiarato parte ricorrente inidoneo a sostenere le prove orali.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: verbali e provvedimento di valutazione negativa dell’elaborato scritto e di non ammissione alle prove orali dell’esame di abilitazione alla professione forense
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato gli atti con cui la sottocommissione istituita presso la Corte d’appello di Milano, sulla base dei criteri elaborati dalla Commissione centrale presso il Ministero della Giustizia e recepiti dalla commissione locale, ha valutato negativamente il suo elaborato scritto e lo ha dichiarato inidoneo alle prove orali. Con il primo motivo ha dedotto l’illegittimità della valutazione numerica, sostenendo che l’attribuzione del solo punteggio non sarebbe stata sufficiente a integrare l’obbligo di motivazione. Con il secondo motivo ha contestato la correttezza della valutazione tecnico-discrezionale, sostenendo che l’elaborato sarebbe stato valutato in modo difforme dai criteri fissati dalla Commissione centrale e che, a seguito del raffronto con elaborati di altri candidati ammessi, avrebbe dovuto conseguire almeno la sufficienza. Ha inoltre prodotto un parere pro veritate a sostegno delle proprie censure.
La decisione
Il TAR ha respinto integralmente il ricorso. Quanto al primo motivo, ha ritenuto che il voto numerico attribuito all’elaborato, quando sia espresso in applicazione di criteri previamente predeterminati, costituisca motivazione sufficiente del giudizio di inidoneità e non richieda osservazioni, glosse o ulteriori spiegazioni. Il Collegio ha richiamato il principio affermato dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato con la sentenza n. 7/2017 e la sentenza della Corte costituzionale n. 175/2011, rilevando anche le esigenze di buon andamento, economicità ed efficienza delle correzioni. Quanto al secondo motivo, il TAR ha affermato che la valutazione delle prove d’esame costituisce espressione di ampia discrezionalità tecnica, sindacabile soltanto in presenza di palese illogicità, manifesta irragionevolezza, arbitrarietà, irrazionalità, grave travisamento dei fatti o motivazione carente. Nel caso concreto non sono stati ravvisati tali vizi. Il parere pro veritate è stato ritenuto irrilevante, non potendo il giudice sostituire la propria valutazione o quella di un soggetto terzo a quella della commissione, salvo il caso di abnormità. È stata inoltre esclusa la rilevanza del raffronto con gli elaborati di altri candidati, poiché ogni prova è valutata singolarmente e in modo unitario, considerando completezza, profondità, capacità espositiva, argomentativa e coerenza del percorso logico-giuridico. Il giudizio favorevole su un altro elaborato non sana gli eventuali errori del candidato ricorrente. Spese di lite compensate.
Norme richiamate
art. 22, nono comma, r.d.l. n. 1578/1933
I parametri normativi di valutazione dell’elaborato concorrono a fondare il giudizio complessivo espresso mediante il punteggio numerico.
legge 31 dicembre 2012, n. 247
La disciplina previgente all’entrata in vigore della legge è stata ritenuta applicabile ratione temporis alla procedura esaminata.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196
È stato disposto l’oscuramento delle generalità della parte a tutela dei suoi diritti e della sua dignità.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Sono stati richiamati, insieme alla normativa nazionale sulla protezione dei dati personali, quali presupposti per l’oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- Nelle procedure di abilitazione forense, il voto numerico attribuito all’elaborato è sufficiente a motivare il giudizio di inidoneità quando sia espresso sulla base di criteri di valutazione previamente predeterminati; non sono necessarie annotazioni o spiegazioni ulteriori sul singolo elaborato.
- Le valutazioni delle commissioni esaminatrici sulle prove scritte e orali costituiscono espressione di ampia discrezionalità tecnica e sono sindacabili dal giudice amministrativo soltanto in presenza di vizi manifesti, quali arbitrarietà, illogicità, irragionevolezza, irrazionalità, travisamento dei fatti o motivazione carente, senza possibilità di sostituzione del giudizio giudiziale a quello della commissione.
- Un parere pro veritate o altra valutazione tecnica proveniente da un soggetto terzo non può sostituire il giudizio della commissione esaminatrice, salvo che la valutazione amministrativa presenti caratteri di abnormità o altri vizi manifesti di legittimità.
- La comparazione tra elaborati di candidati diversi non dimostra, di per sé, disparità di trattamento, poiché ciascun elaborato deve essere valutato unitariamente considerando non solo la soluzione giuridica adottata, ma anche completezza, profondità, coerenza logica, capacità espositiva e capacità argomentativa.
- Il giudizio favorevole attribuito all’elaborato di un altro candidato non è idoneo a sanare gli errori o le carenze dell’elaborato del candidato che contesta la propria valutazione.
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