Cassazione Penale, Sentenza n. 15920/2025 del 24/04/2025
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
La ricorrente impugna la sentenza della Corte d'appello che aveva dichiarato inammissibile il suo appello avverso il proscioglimento per particolare tenuità del fatto (art. 131‑bis c.p.) pronunciato dal Tribunale di Lucca per il reato di cui all'art. 392 c.p. Il motivo di doglianza principale denunciava la violazione dell'art. 591 c.p.p., sostenendo che la Corte territoriale aveva erroneamente ritenuto assente l'interesse all'impugnazione nonostante la giurisprudenza (Sez. 5, n. 32010/2018, Giordano) riconosca interesse dell'imputato quando la sentenza di proscioglimento ha efficacia di giudicato ex art. 651‑bis c.p.p.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato. Ha osservato che la Corte d'appello avrebbe dovuto dichiarare l'inammissibilità dell'appello per altro motivo processuale (l'inappellabilità prevista dall'art. 593, comma 3, c.p.p., delle sentenze di proscioglimento relative a reati puniti con la sola pena pecuniaria come l'art. 392 c.p.), invece di basarsi sulla mancanza di interesse. Dal punto di vista sostanziale però la Cassazione ha riconosciuto che la prescrizione maturata il 20/03/2021 estingue il reato e costituisce esito più favorevole rispetto al proscioglimento per particolare tenuità (che lascia intatto l'illecito in senso materiale e giuridico). Sulla base di ciò la Suprema Corte ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione (ai sensi degli artt. 157 e 161 c.p.).
Norme richiamate
art. 131‑bis cod. pen.
Norma che disciplina l'esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto; la Corte territoriale aveva applicato questa causa di non punibilità per il primo grado.
art. 392 cod. pen.
Delitto contestato all'imputata; è un reato che, ai fini del processo, è stato ritenuto punito con la sola pena pecuniaria, rilevante per l'inappellabilità ex art. 593, comma 3, c.p.p.
art. 591 cod. proc. pen.
Norma processuale citata nel motivo di doglianza; la ricorrente lamentava violazione di questa disposizione relativa ai termini e alle formalità dell'impugnazione.
art. 593, comma 3, cod. proc. pen.
art. 593, comma 3, c.p.p.
Prevede l'inappellabilità, tra le altre, delle sentenze di proscioglimento relative a reati puniti con la sola pena pecuniaria; la Cassazione ritiene che la Corte d'appello avrebbe dovuto rilevarne l'effetto sull'inammissibilità dell'appello.
art. 651‑bis cod. proc. pen.
Stabilisce l'efficacia di giudicato della decisione irrevocabile di proscioglimento per particolare tenuità in ordine all'accertamento del fatto e della sua illiceità nei giudizi civili/ amministrativi; la difesa aveva fatto leva su tale effetto per sostenere l'interesse all'impugnazione.
artt. 157 e 161, comma 2, cod. pen.
art. 157 e art. 161, comma 2, c.p.
Norme che regolano i termini e gli effetti della prescrizione; la Cassazione ha ritenuto estinto il reato alla data del 20/03/2021 per maturata prescrizione secondo tali disposizioni.
Massime di principio
- La proscioglimento per particolare tenuità (art. 131‑bis) e l'estinzione per prescrizione sono istituti distinti: il primo esclude la punibilità ma non cancella la materialità dell'illecito; la prescrizione estingue il reato e costituisce esito più favorevole per l'imputato.
- Quando la sentenza di primo grado è un proscioglimento per reato punito con la sola pena pecuniaria, occorre verificare l'inappellabilità ex art. 593, comma 3, c.p.p.; l'appello può essere dichiarato inammissibile per tale motivo anche se la Corte territoriale non lo rileva d'ufficio.
- L'interesse ad impugnare sussiste, in linea di principio, quando l'esito favorevole alternativo (es. prescrizione) è possibile: il difensore può proporre impugnazione anche per ottenere una statuizione più favorevole rispetto al proscioglimento per tenuità.
- La Corte di Cassazione può annullare senza rinvio quando rileva che il reato è già estinto per prescrizione sulla base degli elementi processuali, pronunciando la decisione definitiva sull'estinzione.
- Prima di proporre o decidere sull'appello, è necessario calcolare con attenzione i termini di prescrizione (artt. 157 e 161 c.p.) e valutare se la pronuncia impugnata sia tecnicamente inappellabile per ragioni processuali (in particolare per reati puniti solo con pena pecuniaria).
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