Ordinanza n. 4071/2026 - Napoli, Sezione 3
per l’ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza della Corte d’Appello di Napoli, sezione Lavoro, n. 1643 del 10 aprile 2025;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza della Corte d’Appello di Napoli, sezione Lavoro, n. 1643 del 10 aprile 2025
Esito
La controversia
Il ricorrente ha proposto ricorso per l’ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza della Corte d’Appello di Napoli, che aveva riconosciuto il suo diritto all’attribuzione di un incarico a tempo determinato dalle GPS di Avellino, con condanna del Ministero al pagamento delle retribuzioni non percepite per la mancata assegnazione della supplenza spettante nel periodo da settembre 2022 al 12 ottobre 2022, nonché della maggiore retribuzione spettante dalla successiva assegnazione di una supplenza fino al 30 giugno 2023, oltre interessi legali e rivalutazione. Il TAR ha rilevato che, insieme al ricorso per ottemperanza, non erano state depositate né la copia autentica della sentenza della cui esecuzione si chiedeva l’adempimento né la prova della sua notificazione al Ministero intimato. La carenza documentale è stata ritenuta potenzialmente idonea a determinare l’inammissibilità del ricorso. Il Collegio ha inoltre richiamato il termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo entro il quale le amministrazioni statali devono completare le procedure per l’esecuzione dei provvedimenti giudiziari comportanti il pagamento di somme di denaro.
La decisione
Il TAR non ha definito il giudizio né ha dichiarato immediatamente l’inammissibilità del ricorso. Ha rilevato d’ufficio, ai sensi dell’art. 73, comma 3, c.p.a., i possibili profili di inammissibilità derivanti dalla mancata produzione della copia autentica della sentenza e della prova della sua notificazione al Ministero. Ha assegnato al ricorrente trenta giorni dalla comunicazione amministrativa dell’ordinanza per depositare la documentazione pertinente o presentare memorie sulle carenze rilevate. La trattazione è stata rinviata alla camera di consiglio del 19 novembre 2026.
Norme richiamate
art. 114, comma 2, c.p.a.
unitamente al ricorso [per l’ottemperanza] è depositato in copia autentica il provvedimento di cui si chiede l’ottemperanza, con l’eventuale prova del suo passaggio in giudicato
La norma impone al ricorrente per ottemperanza di depositare la copia autentica del provvedimento giudiziale di cui chiede l’esecuzione e, ove occorra, la prova del suo passaggio in giudicato.
art. 73, comma 3, c.p.a.
In presenza di una possibile questione rilevata dal giudice, la parte deve essere posta in condizione di interloquire mediante memorie o produzione documentale prima della decisione.
art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997
le amministrazioni dello Stato [...] completano le procedure per l’esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva e comportanti l’obbligo di pagamento di somme di danaro entro il termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo
Il termine dilatorio di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo opera in via generalizzata per le amministrazioni statali e impedisce, durante tale periodo, il ricorso a strumenti esecutivi o ad atti propedeutici all’esecuzione forzata.
art. 73, comma 3, c.p.a.
La disposizione è stata utilizzata per assegnare al ricorrente un termine di trenta giorni per controdedurre o regolarizzare la documentazione mancante.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza il ricorrente deve depositare, ai sensi dell’art. 114, comma 2, c.p.a., la copia autentica del provvedimento giudiziale di cui chiede l’esecuzione e, ove necessario, la prova del suo passaggio in giudicato; la mancanza di tali documenti può determinare l’inammissibilità del ricorso.
- Quando il giudice rileva d’ufficio una possibile causa di inammissibilità, deve assegnare alla parte interessata un termine per presentare memorie o depositare documenti prima di definire la questione, in applicazione dell’art. 73, comma 3, c.p.a.
- Il termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996 decorre dalla notificazione del titolo esecutivo all’amministrazione statale e si applica indipendentemente dallo strumento esecutivo concretamente utilizzato dal creditore.
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