Cassazione Penale, Sentenza n. 505/2023 del 10/01/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato la conferma in appello delle condanne per violenza privata aggravata dall'uso di una pistola scacciacani (art. 610 c.p.), contestando altresì, nel caso di Carmelo Milazzo, la sussistenza del reato previsto dall'art. 75 D.Lgs. n.159/2011 (violazione degli obblighi della sorveglianza speciale, "vivere onestamente"), nonché il diniego delle circostanze attenuanti generiche e la determinazione della pena. Si sono altresì sollevate questioni sulla qualificazione della scacciacani come arma (riferimento all'art. 697 c.p. e art. 38 R.D. n. 773/1931).
La decisione
I ricorsi sono stati dichiarati inammissibili. Tuttavia, in applicazione della declaratoria di incostituzionalità (Corte costituzionale, sent. n.25/2019) relativa alla punibilità dell'obbligo di "vivere onestamente" nella misura di prevenzione, la Corte di Cassazione ha annullato senza rinvio la condanna di Carmelo Milazzo per l'art. 75 D.Lgs. n.159/2011 (eliminando la pena di 2 mesi di reclusione) e ha rideterminato la pena complessiva di Carmelo togliendo quella frazione. Per il resto le condanne per violenza privata (art. 610 c.p.) sono state confermate; il ricorso di Tindaro è dichiarato inammissibile e questi viene condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 alla cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 610 cod. pen.
La Corte ha ritenuto integrata la violenza privata: le minacce verbali congiunte al gesto di puntare e scarrellare una pistola a salve sono state interpretate come condotte dirette a costringere la vittima a lasciare il domicilio, caratterizzando il "quid pluris" rispetto alla semplice minaccia.
art. 75 D. Lgs. n. 159/2011 (codice antimafia)
La Corte costituzionale (sent. n.25/2019) ha dichiarato l'incostituzionalità della norma nella parte che puniva come delitto l'inosservanza dell'obbligo di "vivere onestamente" e "rispettare le leggi"; conseguentemente la Cassazione ha annullato senza rinvio la condanna fondata su tale previsione.
art. 697 cod. pen. e art. 38 R.D. n. 773/1931
La difesa aveva sostenuto che la pistola scacciacani non rientrerebbe nella nozione di arma ai fini di certi reati; la Corte, tuttavia, ha ritenuto irrilevante ai fini dell'art.75 la qualificazione della scacciacani come arma quando la pena relativa all'art.75 viene annullata per incostituzionalità, richiamando che la scacciacani può assumere rilievo solo se mancante del tappo rosso (circostanza non accertata).
art. 133 cod. pen.
Riguarda i criteri per il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche: la Corte ha ritenuto legittimo il diniego delle attenuanti basandosi su elementi prevalenti (es. "esecrabilità del gesto" e la qualità di sorvegliato), spiegando che il giudice di merito può motivare il diniego anche richiamando un solo elemento ritenuto decisivo.
Sentenza Corte Costituzionale n. 25/2019
Ha dichiarato l'incostituzionalità dell'art.75, comma 2, e, in parte, del comma 1, nella misura in cui punivano il non meglio definito obbligo di "vivere onestamente" e "rispettare le leggi", per violazione del principio di prevedibilità e per duplicazione sanzionatoria.
Giurisprudenza CEDU (De Tommaso c. Italia)
La Corte EDU aveva censurato la vaghezza degli obblighi come "vivere onestamente", rilevando la carenza di "prevedibilità" delle condotte punite, orientamento richiamato nella decisione costituzionale e dalla giurisprudenza di legittimità.
Sez. U., n. 33040 del 26/02/2015 (principio "Jazouli")
Principio secondo cui la Cassazione, anche in presenza di ricorso inammissibile, può rilevare d'ufficio la depenalizzazione o l'illegittimità costituzionale della norma che abbia determinato la condanna, salvo il caso di ricorso tardivo.
art. 616 cod. proc. pen.
Prevede la condanna alle spese processuali per il ricorrente in caso di inammissibilità del ricorso; la Corte ha applicato tale disposizione condannando Tindaro al pagamento delle spese e imponendo una somma alla cassa delle ammende.
Massime di principio
- La distinzione fra minaccia e violenza privata dipende dall'elemento intenzionale: se la condotta è diretta a costringere la vittima a compiere/evitare qualcosa si configura violenza privata, anche se materialmente l'azione può sembrare identica alla minaccia.
- Dopo la sentenza della Corte costituzionale n.25/2019 e la giurisprudenza CEDU, le condanne fondate esclusivamente sulla violazione dell'obbligo di "vivere onestamente" nella sorveglianza speciale non sono più punibili: tali aspetti vanno sempre valutati alla luce della declaratoria di incostituzionalità.
- La qualificazione di oggetti come "armi" (es. pistola a salve) può essere rilevante, ma la loro incidenza è secondaria se la norma aggravante o sanzionatoria viene eliminata per incostituzionalità; in ogni caso occorre accertare elementi specifici (p.es. mancanza del tappo rosso).
- Il giudice di merito può legittimamente negare le circostanze attenuanti generiche richiamando anche un solo elemento ritenuto preponderante ex art. 133 c.p.; il ricorso in Cassazione per vizio di motivazione su questo punto è difficilmente prospettabile se la motivazione del merito è congrua e non contraddittoria.
- In Cassazione l'inammissibilità del ricorso non impedisce che la Corte rilevi d'ufficio l'abolitio criminis o l'illegittimità costituzionale della norma applicata, e provveda all'annullamento parziale della sentenza quando occorra (salvo ricorso tardivo).
- In ipotesi simili, valutare sempre (1) la legittimità della norma che aggrava la posizione del ricorrente, (2) l'elemento intenzionale della condotta per distinguere minaccia/violenza privata, e (3) l'eventuale qualificazione dell'oggetto usato come arma con riferimento a fatti di causa.
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