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Sentenza

Sentenza n. 1185/2026 - Cagliari, Sezione 2

Giustizia amministrativa202600408

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il TAR ha preso atto della dichiarazione del ricorrente e della sopravvenuta carenza d’interesse, dichiarando il ricorso improcedibile. Non ha disposto sulle spese, in considerazione della mancata costituzione dell’Amministrazione e della richiesta del ricorrente; la sentenza ordina all’autorità amministrativa di eseguirla.

TAR Sardegna, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: Inadempimento del decreto ingiuntivo del Tribunale di Sassari n. 791/2025, dichiarato definitivamente esecutivo il 13 marzo 2026

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (azienda sanitaria)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il titolare di una ditta individuale ha proposto ricorso per ottemperanza al decreto ingiuntivo del Tribunale di Sassari n. 791/2025 del 21 novembre 2025, dichiarato definitivamente esecutivo il 13 marzo 2026, nei confronti dell’Azienda Socio Sanitaria Locale n. 1 di Sassari. Nel corso del giudizio il ricorrente ha dichiarato, con nota del 4 giugno 2026, di non avere più interesse alla sua prosecuzione, poiché la controversia era stata composta stragiudizialmente anche quanto alle spese, chiedendo la declaratoria di sopravvenuta carenza d’interesse e che nulla fosse disposto sulle spese.

Norme richiamate

  • art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.

    Ritenuto che di ciò il Collegio non possa che prendere atto, ai fini della dichiarazione di improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza d’interesse;

    La sopravvenuta carenza d’interesse, manifestata dal ricorrente dopo la composizione stragiudiziale della controversia, comporta la declaratoria di improcedibilità del ricorso.

  • art. 85, comma 9, c.p.a.

    Ritenuto che nulla debba disporsi in ordine alle spese di lite, stante la mancata costituzione dell’Amministrazione intimata e la richiesta in tal senso formulata da parte ricorrente;

    Nel caso concreto il giudice non ha disposto sulle spese, valorizzando la mancata costituzione dell’Amministrazione e la richiesta del ricorrente.

Massime di principio

  • Quando, nel corso del giudizio amministrativo, il ricorrente dichiara di non avere più interesse alla prosecuzione a seguito della composizione stragiudiziale della controversia, il ricorso è dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza d’interesse.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaEstinzione, perenzione e improcedibilitàSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

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