Sentenza n. 816/2026 - Napoli, Sezione 5
per l'ottemperanza al giudicato formatosi a seguito della emissione della sentenza n. 14311/2013 del Tribunale di Napoli, non opposta e passata in cosa giudicata, relativa alla causa recante R.G. 9568/2012, con la quale si condannava il Dicastero al pagamento delle somme oggetto della sentenza, ovvero provvedere alla nomina di un commissario ad acta che ottemperi al pagamento, nonché accertare e dichiarare il diritto della ricorrente alla penalità di mora ex art. 114, co. 4, lett. e) c.p.a. per ogni ulteriore ritardo del Ministero della Salute nell'eseguire la sentenza; con vittoria di spese, diritti ed onorari, oltre accessori come per legge, in favore dei procuratori distrattari.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Napoli n. 14311/2013, passata in giudicato, recante condanna al pagamento di somme a titolo di rivalutazione dell'indennizzo previsto dalla l. n. 210/1992
Esito
Favorevole al ricorrente (creditore privato)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha proposto ricorso ex artt. 112 e 114 c.p.a. per ottenere l'esecuzione della sentenza del Tribunale di Napoli n. 14311/2013, che aveva condannato il Ministero della Salute al pagamento di euro 3.130,20, oltre interessi e spese, quale rivalutazione dell'indennizzo previsto dall'art. 2, comma 1, l. n. 210/1992 per il periodo dal 1° giugno 2010 al 31 dicembre 2011. La sentenza era stata notificata in forma esecutiva al Ministero il 20 agosto 2013 ed era divenuta irrevocabile, come attestato dalla cancelleria il 10 ottobre 2025. Il ricorrente ha dedotto la perdurante inerzia dell'Amministrazione e ha chiesto l'ordine di esecuzione, la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inadempimento e la penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. Ha inoltre prodotto una costituzione in mora del 13 dicembre 2016, deducendo l'interruzione della prescrizione. Il Ministero ha eccepito la prescrizione del credito e ha sostenuto, senza produrre documentazione contabile, che parte delle somme sarebbe stata pagata dalla Regione, riservandosi di verificare il pagamento delle restanti mensilità.
La decisione
Il TAR ha ritenuto il ricorso ricevibile e ammissibile, poiché il ricorrente aveva depositato il titolo giudiziale, la prova della notificazione in forma esecutiva e la certificazione del passaggio in giudicato, assolvendo all'onere probatorio previsto dall'art. 114, comma 2, c.p.a. È stata inoltre ritenuta rispettata la condizione di proponibilità prevista dall'art. 14 d.l. n. 669/1996, essendo decorso il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo. L'eccezione di prescrizione è stata respinta: l'actio iudicati si prescrive in dieci anni dal passaggio in giudicato, ma la richiesta di pagamento e costituzione in mora del 13 dicembre 2016, contenente una chiara intimazione, ha interrotto la prescrizione ai sensi degli artt. 2943 e 2945 c.c., facendo decorrere un nuovo termine decennale. Nel merito, il TAR ha accertato l'inadempimento del Ministero. Il ricorrente aveva provato la fonte del diritto e allegato l'inadempimento, mentre gravava sull'Amministrazione l'onere di provare l'avvenuto pagamento. Le generiche affermazioni relative a pagamenti regionali e la riserva di ulteriori verifiche sono state ritenute insufficienti. Il Ministero è stato quindi ordinato a dare piena esecuzione al giudicato entro 60 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza. È stato nominato sin d'ora commissario ad acta il Segretario generale del Ministero della Salute, o un funzionario delegato, con ulteriore termine di 60 giorni dopo la comunicazione della scadenza del termine assegnato al Ministero. Il commissario dovrà compiere anche gli atti contabili necessari, inclusi stanziamento, impegno, liquidazione, ordinazione e pagamento; l'assenza di fondi di bilancio o di cassa non costituisce impedimento legittimo all'esecuzione del giudicato. È stata accolta anche la domanda di penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., da calcolarsi in misura pari agli interessi legali sull'importo complessivamente dovuto in base al giudicato, al netto degli interessi già dovuti, con decorrenza dal sessantesimo giorno dalla notificazione o comunicazione della sentenza e fino all'adempimento spontaneo, anche se successivo all'insediamento del commissario. La penalità è stata assoggettata al limite massimo del 10% dell'importo dovuto. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio, liquidate in euro 500, oltre accessori, con distrazione in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.
Norme richiamate
art. 112 d.lgs. 104/2010 (c.p.a.)
Costituisce la base dell'azione di ottemperanza per ottenere l'esecuzione del giudicato.
art. 114, comma 1, d.lgs. 104/2010 (c.p.a.)
L'actio iudicati si prescrive nel termine di dieci anni decorrente dal passaggio in giudicato della sentenza da eseguire.
art. 114, comma 2, d.lgs. 104/2010 (c.p.a.)
Impone al ricorrente di fornire la prova del titolo giudiziale, della sua notificazione e degli altri presupposti dell'ottemperanza.
art. 114, comma 4, lett. e), d.lgs. 104/2010 (c.p.a.)
Consente di imporre una penalità di mora, determinata secondo un criterio non manifestamente iniquo e con funzione compulsiva dell'adempimento.
art. 14 d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla l. 28 febbraio 1997, n. 30
Le amministrazioni dello Stato devono completare le procedure esecutive relative a obblighi pecuniari entro 120 giorni dalla notificazione del titolo; il termine dilatorio è applicabile anche al giudizio di ottemperanza.
art. 2, comma 1, l. 25 febbraio 1992, n. 210
È la disposizione sostanziale cui si riferiva il credito riconosciuto dal giudicato, relativo alla rivalutazione dell'indennizzo, comprensivo dell'indennità integrativa speciale.
art. 2943 c.c.
La richiesta formale di pagamento contenente una chiara intimazione interrompe la prescrizione.
art. 2945 c.c.
A seguito dell'interruzione, decorre un nuovo periodo di prescrizione decennale.
art. 93 c.p.c.
Consente la distrazione delle spese in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza relativo a una condanna pecuniaria contro un'amministrazione statale, il ricorso è proponibile solo dopo il decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo previsto dall'art. 14 d.l. n. 669/1996; tale termine trova applicazione anche all'azione di ottemperanza.
- L'actio iudicati si prescrive in dieci anni dal passaggio in giudicato della sentenza, ma una richiesta di pagamento formalmente intimatoria e validamente ricevuta dall'amministrazione interrompe la prescrizione e fa decorrere un nuovo termine decennale.
- Nel giudizio di ottemperanza per l'esecuzione di una condanna pecuniaria, il creditore deve provare la fonte del diritto e allegare l'inadempimento, mentre spetta all'amministrazione dimostrare l'avvenuto pagamento quale fatto estintivo; mere dichiarazioni o riserve di verifica non sono sufficienti.
- L'esaurimento degli stanziamenti di bilancio o la mancanza di disponibilità di cassa non costituiscono una causa legittima di impedimento all'esecuzione di un giudicato pecuniario da parte dell'amministrazione; il commissario ad acta deve adottare tutte le iniziative contabili necessarie al pagamento.
- La penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. può essere determinata in misura pari agli interessi legali sull'importo dovuto in base al giudicato, con decorrenza dalla scadenza del termine assegnato per l'adempimento, fino al pagamento spontaneo anche successivo all'insediamento del commissario, e con un tetto massimo diretto a evitare una locupletazione sproporzionata.
- La nomina del commissario ad acta non priva l'amministrazione del potere di adempiere spontaneamente: fino all'effettivo pagamento sussiste un esercizio concorrente del potere tra l'amministrazione titolare e il commissario nominato dal giudice.
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