Cassazione Penale, Sentenza n. 31911/2022 del 30/08/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse, perché al ricorrente era stata concessa la detenzione domiciliare il 28.07.2021 e la pena oggetto dell'esecuzione si era estinta il 16.09.2021, come risultante dalla certificazione del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria. Non sono state disposte condanne per spese o sanzioni accessorie in conformità alla giurisprudenza consolidata della Corte.
Esito
Favorevole al resistente
La controversia
Il difensore del condannato ha impugnato l'ordinanza del Tribunale di sorveglianza che aveva respinto la richiesta di rinvio dell'udienza motivata dall'impegno professionale concomitante del difensore, denunciando violazioni degli artt. 178, 179, 678, 666 e 420-quater c.p.p.
Norme richiamate
art. 178 cod. proc. pen.
Norma richiamata dal ricorrente nella censura relativa alla rappresentanza e alla tempestiva partecipazione del difensore; la Corte non ha valutato nel merito la presunta violazione perché ha dichiarato il ricorso inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse.
art. 179 cod. proc. pen.
Richiamato dal ricorrente in relazione a questioni difensive e di rinvio; la Corte non è intervenuta sull'interpretazione sostanziale della norma per effetto della sopravvenuta cessazione dell'interesse.
art. 678 cod. proc. pen.
Norma invocata relativa alla procedura per l'affidamento in prova al servizio sociale; la Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile senza entrare nel merito dell'applicazione della norma in concreto.
art. 666 cod. proc. pen.
Richiamata dal ricorrente nell'ambito delle garanzie procedurali; per la Corte il motivo non è stato esaminato nel merito a causa della sopravvenuta carenza di interesse.
art. 420-quater cod. proc. pen.
Invocato dal ricorrente in relazione a questioni di procedura esecutiva; la Corte non ha pronunciato un'interpretazione sostanziale dovendo dichiarare l'inammissibilità del ricorso.
art. 591, comma 1, cod. proc. pen.
Richiamato nel contesto della spiegazione che la dichiarazione di inammissibilità per sopravvenuta carenza di interesse non rientra nelle cause che comportano condanna alle spese; la Corte si è attenuta alla giurisprudenza che esclude provvedimenti accessori in tali ipotesi.
art. 606, comma 3, cod. proc. pen.
Evocato per spiegare le fattispecie che comportano responsabilità o sanzioni: la Corte ha precisato che la inammissibilità sopravvenuta non è da confondere con le cause di rigetto che comportano accessori, attenendosi alla giurisprudenza consolidata.
Massime di principio
- Se, nel corso del procedimento, sopravviene la cessazione dell'interesse (ad es. per concessione di misura alternativa o estinzione della pena), il ricorso può essere dichiarato inammissibile per carenza di interesse senza che il merito venga esaminato.
- La dichiarazione di inammissibilità per sopravvenuta carenza di interesse, quando non rientri nelle ipotesi previste dagli artt. 591, comma 1, e 606, comma 3, c.p.p., non comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali né l'applicazione di sanzioni pecuniarie, secondo la giurisprudenza consolidata della Corte di Cassazione.
- Le doglianze procedurali relative a presunte violazioni formali (ad es. rifiuto di rinvio per impegno del difensore) possono diventare irrilevanti se, nel frattempo, muta la situazione sostanziale del ricorrente; per preservare la tutela occorre agire tempestivamente e valutare misure cautelari o rimedi urgenti.
- In casi simili è utile documentare tempestivamente l'impossibilità del difensore e chiedere rinvii o forme alternative di partecipazione; tuttavia, la perdita di interesse sopravvenuta può rendere inefficace qualsiasi impugnazione tardiva.
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