Cassazione Civile, Ordinanza n. 05795/2026 del 13/03/2026
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Il ricorrente ha impugnato con un unico motivo l'ordinanza della Corte di cassazione n. 19792/2024. Dopo la proposizione del ricorso e la costituzione della controparte, il consigliere delegato ha depositato proposta di definizione anticipata ai sensi dell'art. 380-bis c.p.c. Successivamente, prima dell'adunanza camerale, il ricorrente ha depositato dichiarazione di rinuncia al ricorso e agli atti del procedimento ex art. 390 c.p.c., chiedendo la compensazione integrale delle spese. La controparte non ha aderito alla rinuncia. La Corte ha quindi esaminato gli effetti processuali della rinuncia e la regolazione delle spese.
La decisione
La Corte ha ritenuto rituale e valida la rinuncia al ricorso, anche se intervenuta dopo la comunicazione della proposta di definizione anticipata, e ha dichiarato estinto il giudizio di cassazione. Ha precisato che la mancata adesione della controricorrente non impedisce l'estinzione, perché la rinuncia determina il passaggio in giudicato della decisione impugnata e fa venir meno l'interesse a proseguire il contraddittorio. Ha inoltre condannato il rinunciante al pagamento delle spese del giudizio in favore della controricorrente, liquidandole in euro 5.000,00 oltre spese prenotate a debito. Ha escluso l'applicazione dell'art. 96, commi 3 e 4, c.p.c. e dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002.
Norme richiamate
art. 380-bis c.p.c.
La rinuncia intervenuta dopo la proposta di definizione anticipata è comunque rituale e idonea a produrre gli effetti estintivi, sottraendo il ricorso all'applicazione del comma 3.
art. 390 c.p.c.
La rinuncia al ricorso, ritualmente depositata e comunicata alla controparte, determina l'estinzione del giudizio di cassazione anche senza accettazione della parte controricorrente.
art. 391 c.p.c.
Il provvedimento che dichiara l'estinzione può condannare la parte che ha dato causa al giudizio al pagamento delle spese.
art. 391 c.p.c.
La condanna alle spese non è pronunciata solo se le altre parti hanno aderito alla rinuncia; in assenza di adesione, il rinunciante può essere condannato alle spese.
art. 96 c.p.c.
La legittimità della rinuncia rende inapplicabili le disposizioni sulla responsabilità aggravata richiamate dal provvedimento.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
Non si applica quando la declaratoria di estinzione consegue a rinuncia rituale e legittima al ricorso.
d.lgs. n. 149 del 2022
È richiamato come novella applicabile ratione temporis alle norme sul procedimento camerale e sulla rinuncia.
L. n. 228 del 2012
È richiamata quale fonte dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso per cassazione, se ritualmente depositata e comunicata alla controparte, è idonea a determinare l'estinzione del giudizio anche se interviene dopo la comunicazione di una proposta di definizione anticipata.
- L'estinzione del giudizio di cassazione per rinuncia non richiede l'accettazione della parte controricorrente, poiché la rinuncia determina il passaggio in giudicato della decisione impugnata e fa venir meno l'interesse alla prosecuzione del processo.
- In caso di rinuncia non accettata, il giudice può condannare la parte rinunciante al pagamento delle spese del giudizio; la condanna è esclusa solo se le altre parti aderiscano alla rinuncia.
- Quando l'estinzione deriva da rinuncia rituale al ricorso, non trovano applicazione le sanzioni processuali per responsabilità aggravata né il contributo unificato aggiuntivo previsto per il rigetto o l'inammissibilità dell'impugnazione.
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