Cassazione Penale, Sentenza n. 33989/2023 del 02/08/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione straordinaria per errore di fatto avverso la sentenza della Corte di cassazione n. 5646/2023 che aveva rigettato il ricorso per cassazione contro l'ordinanza della Corte d'appello di Venezia che aveva dichiarato inammissibile l'istanza di revisione della condanna emessa dal Tribunale di Brescia (reato: dichiarazione fraudolenta mediante utilizzo di fatture per operazioni inesistenti). Il ricorrente deduceva che la decisione avesse trascurato la rilevanza di una nuova prova costituita da una missiva inviata dal carcere da Trombetta Davide alla sua allora segretaria Fanciulli Cristina, nella quale Trombetta chiedeva perdono e dichiarava l'effettività delle prestazioni indicate nelle fatture; inoltre contestava un presunto errore di fatto per avere la Corte anticipato il giudizio rescissorio basandosi su elementi di riscontro (intercettazioni e incontri monitorati) non pertinenti al Piccoli.
La decisione
Il ricorso straordinario è stato dichiarato inammissibile per difetto di legittimazione soggettiva e per mancanza di procura speciale: il ricorso era stato proposto dal difensore senza procura speciale ex art. 122 c.p.p., in violazione del requisito imposto dall'art. 625-bis c.p.p. e dalla giurisprudenza delle Sezioni Unite (principio consolidato dalla sentenza Zangari e confermato dopo le modifiche della legge n. 103/2017). Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e, in via equitativa e considerando la giurisprudenza costituzionale, a versare euro 3.000,00 alla Cassa delle Ammende.
Norme richiamate
art. 625-bis cod. proc. pen.
Stabilisce i requisiti per il ricorso straordinario per correzione di errore di fatto; richiede che il ricorso sia proposto personalmente dal condannato o con il ministero di un procuratore speciale; la mancata procura speciale rende il ricorso inammissibile
art. 122 cod. proc. pen.
Disciplina la procura speciale necessaria per compiere atti processuali in materia penale; invocata quale fondamento dell'obbligo di procura speciale per il ricorso
legge n. 103 del 23/06/2017
Le modifiche agli artt. 571 e 613 c.p.p. hanno confermato e rafforzato l'obbligo che il ricorso sia sottoscritto da un difensore munito di procura speciale e, per taluni atti, iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione
Sez. Un., n. 32744 del 27/11/2014 (Zangari)
Principio di diritto secondo cui il ricorso straordinario ai sensi dell'art. 625-bis non è proponibile dal difensore privo di procura speciale; la legittimazione soggettiva del difensore è essenziale
Sez. 5, n. 18315 del 25/03/2019 (Manfreda)
Conferma la necessità, dopo le modifiche del 2017, che il ricorso sia sottoscritto da difensore munito di procura speciale e iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione a pena di inammissibilità
art. 630 cod. proc. pen.
Citato dal ricorrente come norma violata in relazione alla rilevanza della prova nuova e alla revisione; nella decisione di merito tale aspetto non è stato esaminato per sopravvenuta inammissibilità formale
Sentenza Corte costituzionale n. 186 del 13/06/2000
Richiamata in relazione alla determinazione equitativa degli importi da versare alla Cassa delle Ammende e alla valutazione dell'assenza di colpa grave nella proposizione dell'impugnazione
Massime di principio
- Per i ricorsi straordinari ex art. 625-bis c.p.p. la legittimazione soggettiva è essenziale: il ricorso deve essere proposto dal condannato personalmente o da un difensore munito di procura speciale; l'assenza di tale procura comporta l'inammissibilità del ricorso a prescindere dal merito
- Le modifiche legislative del 2017 hanno rafforzato i requisiti di forma e rappresentanza per atti diretti alla Corte di cassazione; verificare sempre che il difensore sia iscritto nell'albo speciale quando richiesto
- La presenza di nuova prova di fatto (es. missive o confessioni di terzi) deve essere valutata nel corretto procedimento di revisione e non può supplire a vizi formali del ricorso; i vizi procedurali gravi impediscono l'esame del merito
- Prima di proporre un ricorso straordinario per correzione di errore di fatto, assicurarsi che tutta la documentazione di potestà (procura speciale, iscrizione all'albo speciale se necessaria) sia regolare per evitare il rigetto per inosservanza formale
- Le sanzioni per ricorsi inammissibili possono prevedere spese e somme a favore della Cassa delle Ammende; l'assenza di colpa grave può comunque ridurre l'entità della somma equitativamente determinata
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