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Sentenza

Sentenza n. 878/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7

Giustizia amministrativa202505194

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. VIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: sentenza del TAR Puglia che aveva annullato, nella parte di interesse, la disciplina regolamentare provinciale e le tariffe CUP applicate alle occupazioni del sottosuolo pubblico mediante opere elettriche di connessione di impianti eolici

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (operatori economici)

Prevale il privato

La controversia

Le società titolari di autorizzazioni per impianti eolici avevano impugnato la modifica del regolamento provinciale sul canone unico patrimoniale e la conseguente approvazione delle tariffe per il 2023, nella parte in cui la Provincia aveva assoggettato le occupazioni permanenti del sottosuolo pubblico, effettuate mediante cavi e condutture funzionali agli impianti, a un criterio tariffario fondato sulla tariffa standard provinciale di 7,50 euro, senza applicazione dei coefficienti, anziché al canone minimo e forfettario di 800 euro previsto dall'art. 1, comma 831, della l. n. 160/2019, come interpretato dall'art. 5, comma 14-quinquies, lett. b), del d.l. n. 146/2021. Il TAR aveva accolto il ricorso principale e annullato gli atti, dichiarando invece inammissibili per difetto di interesse i motivi aggiunti contro una nota dirigenziale priva di natura provvedimentale. La Provincia ha proposto appello deducendo, tra l'altro, ultrapetizione e violazione degli artt. 817, 826, 831 e 831-bis della l. n. 160/2019, dell'art. 5, comma 14-quinquies, del d.l. n. 146/2021 e degli artt. 3, 97 e 119 Cost. Ha sostenuto che gli 800 euro costituissero soltanto una soglia minima elevabile dall'ente locale, che il principio di invarianza del gettito consentisse la disciplina regolamentare adottata e che il comma 831-bis confermasse la possibilità di una tariffazione diversa. In via subordinata ha riproposto la questione di legittimità costituzionale dell'art. 5, comma 14-quinquies, lett. b), per asserita violazione dei principi di uguaglianza, ragionevolezza, buon andamento e autonomia finanziaria degli enti locali. Le società hanno resistito e proposto appello incidentale condizionato contro una parte della motivazione della sentenza di primo grado.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha respinto integralmente l'appello principale. Quanto alla censura di ultrapetizione, ha rilevato che i profili relativi alla specialità della disciplina e all'assenza di utenze direttamente servite erano già stati dedotti in primo grado e, comunque, ha affermato che l'eventuale ultrapetizione non avrebbe comportato il rinvio al primo giudice ai sensi dell'art. 105 c.p.a.: in applicazione dell'effetto devolutivo dell'appello, il giudice di secondo grado avrebbe dovuto esaminare nel merito la censura effettivamente proposta. Nel merito, richiamando precedenti conformi della stessa Sezione, ha stabilito che la produzione privata di energia elettrica, comprensiva del trasporto ai distributori, costituisce attività strumentale alla fornitura di un servizio di pubblica utilità anche in assenza di allacci diretti con gli utenti finali. Ha ritenuto che l'importo di 800 euro previsto dalla disciplina statale costituisca il canone annuo minimo fisso e forfettario dovuto per tale particolare occupazione, e non una mera base di calcolo liberamente aumentabile dall'ente locale. Tale criterio ha carattere speciale rispetto al metodo ordinario di determinazione del CUP e non può essere derogato mediante regolamento provinciale invocando il principio di invarianza del gettito. Il comma 831-bis riguarda un settore diverso e non costituisce parametro utile per modificare la disciplina applicabile alle occupazioni funzionali alla produzione e trasmissione di energia da fonti rinnovabili. È stata inoltre respinta, perché manifestamente infondata, la questione di legittimità costituzionale riproposta dalla Provincia. L'appello incidentale condizionato delle società è stato dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, poiché il rigetto dell'appello principale ha reso non attuale l'interesse alla sua decisione. Le spese del giudizio di appello sono state integralmente compensate per la novità della questione.

Norme richiamate

  • art. 1, comma 817, l. 27 dicembre 2019, n. 160

    principio di invarianza del gettito

    Il principio generale di invarianza del gettito non consente di derogare alla disciplina speciale statale che determina in modo forfettario il canone per le occupazioni funzionali alla fornitura di servizi di pubblica utilità.

  • art. 1, comma 831, l. 27 dicembre 2019, n. 160

    per le occupazioni permanenti di suolo pubblico con impianti direttamente funzionali all'erogazione del servizio a rete devono essere applicate le tariffe previste per le occupazioni permanenti del sottosuolo e del soprassuolo

    La disposizione detta una disciplina speciale per le occupazioni permanenti mediante impianti direttamente funzionali all'erogazione di servizi a rete; l'importo di 800 euro opera come misura minima fissa e forfettaria per la particolare categoria individuata dalla norma interpretativa.

  • art. 1, commi 826, 828 e 829, l. 27 dicembre 2019, n. 160

    tariffa standard applicabile dalle Province pari a 7,50 euro per le occupazioni di sottosuolo

    Le disposizioni regolano il criterio ordinario di calcolo del CUP per le Province, ma tale criterio non prevale sulla disciplina speciale del comma 831.

  • art. 1, comma 831-bis, l. 27 dicembre 2019, n. 160

    La disposizione riguarda un settore diverso, relativo agli operatori di reti e infrastrutture di comunicazione elettronica, e non può essere utilizzata come elemento di raffronto per interpretare la disciplina del comma 831 applicabile alle attività energetiche.

  • art. 5, comma 14-quinquies, lett. b), d.l. 21 ottobre 2021, n. 146, conv. dalla l. 17 dicembre 2021, n. 215

    per occupazioni permanenti di suolo pubblico con impianti direttamente funzionali all'erogazione del servizio a rete devono intendersi anche quelle effettuate dalle aziende esercenti attività strumentali alla fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la trasmissione di energia elettrica e il trasporto di gas naturale. Per tali occupazioni il canone annuo è dovuto nella misura minima di 800 euro

    La norma di interpretazione autentica include tra le occupazioni soggette alla disciplina speciale anche quelle realizzate da aziende che svolgono attività strumentali alla fornitura di servizi di pubblica utilità. La misura minima di 800 euro è un importo fisso e forfettario normativamente determinato, non una soglia liberamente elevabile dall'ente locale.

  • art. 105 c.p.a.

    L'eventuale ultrapetizione della sentenza di primo grado non determina automaticamente il rinvio al primo giudice; il giudice d'appello deve esaminare nel merito la censura effettivamente proposta, in applicazione dell'effetto devolutivo dell'appello.

  • art. 74 c.p.a.

    la motivazione della sentenza può consistere in un sintetico riferimento al punto di fatto o di diritto ritenuto risolutivo ovvero, se del caso, ad un precedente conforme

    È ammissibile il richiamo sintetico a precedenti conformi quando questi affrontino in modo risolutivo le questioni oggetto del giudizio.

  • art. 88, comma 2, lett. d), c.p.a.

    la concisa esposizione dei motivi in fatto e in diritto della decisione, anche con rinvio a precedenti cui intende conformarsi

    La sentenza può motivare mediante rinvio a precedenti conformi, purché il rinvio consenta di comprendere l'iter logico e giuridico della decisione.

  • artt. 3, 97 e 119 Cost.

    I dubbi di costituzionalità prospettati in relazione a uguaglianza, ragionevolezza, buon andamento e autonomia finanziaria degli enti locali sono stati ritenuti manifestamente infondati.

Massime di principio

  • Quando una norma statale speciale stabilisce per una determinata categoria di occupazioni permanenti del suolo pubblico un canone annuo minimo e forfettario, l'ente locale non può sostituire tale criterio con un metodo ordinario di calcolo né elevare liberamente l'importo mediante regolamento, invocando il principio generale di invarianza del gettito.
  • Rientra tra le attività strumentali alla fornitura di un servizio di pubblica utilità la produzione privata di energia elettrica destinata al trasporto ai distributori, anche quando l'operatore non abbia allacci diretti con gli utenti finali.
  • L'importo di 800 euro previsto per le occupazioni permanenti con impianti funzionali all'erogazione di servizi a rete opera come misura fissa e forfettaria normativamente determinata, e non come mera soglia minima utilizzabile quale base per ulteriori aumenti tariffari da parte dell'amministrazione.
  • La disciplina speciale relativa alle occupazioni funzionali ai servizi energetici non può essere interpretata mediante analogia o raffronto con la diversa disciplina prevista per le reti e infrastrutture di comunicazione elettronica.
  • In caso di dedotta ultrapetizione della sentenza di primo grado, il giudice d'appello, anche qualora ravvisi il vizio, deve decidere nel merito la censura effettivamente proposta in primo grado; l'ultrapetizione non comporta di per sé il rinvio al primo giudice ai sensi dell'art. 105 c.p.a.
  • È conforme agli artt. 74 e 88, comma 2, lett. d), c.p.a. una motivazione che rinvii a precedenti conformi della stessa Sezione, quando tali precedenti esaminino in modo esaustivo le medesime questioni e consentano di ricostruire il percorso logico-giuridico della decisione.

Come è indicizzato

MaterieOccupazione di suolo pubblicoRegolamenti e atti amministrativi generaliAppello
RamiDemanio e patrimonio pubblicoEnti locali e organizzazione amministrativaProcesso amministrativo
IstitutiPrincipio di legalità e tipicitàProporzionalità e ragionevolezzaEffetto conformativo e riedizione del potere

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