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Sentenza

Sentenza n. 12744/2026 - Roma, Sezione 4B

per l'annullamento - del Decreto del Ministro della Salute, di concerto con quello dell’Economia e delle Finanze, del 6 luglio 2022, pubblicato nella G.U.R.I. del 15 settembre 2022, che certifica il superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 quantificando la quota di ripiano a livello regionale da porre a carico delle imprese fornitrici dei dispositivi medici; - del Decreto del 6 ottobre 2022 del Ministro della Salute pubblicato nella G.U.R.I. del 26 ottobre 2022 di “Adozione delle linee guida propedeutiche all’emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del superamento del tetto dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018”; - dell’Accordo Rep. Atti n. 181 del 7 novembre 2019 sottoscritto tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano sulla proposta del Ministero della Salute di attuazione dell’art.9-ter del D.l. 78/2015, convertito con modificazioni dalla L. 125/2015, che individua i criteri di definizione del tetto di spesa regionale per l’acquisto di dispositivi medici nella misura del 4,4% del fabbisogno sanitario regionale standard per gli anni 2015-2016-2017 e 2018; - della Circolare del Ministero della Salute prot. n. 22413 del 29 luglio 2019, recante “Indicazioni operative per l’applicazione delle disposizioni previste dall’articolo 9-ter, commi 8 e 9, del decreto-legge 18 giugno 2015, n. 78, come modificato dall’articolo 1, comma 557 della legge 30 dicembre 2018, n. 145”; - dell’intesa raggiunta dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome del 14 settembre 2022; - dell’intesa sancita dalla Conferenza Permanente Stato, Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 28 settembre 2022; - della Determina Dirigenziale n. 10/2022 del Dipartimento Promozione Della Salute del Benessere Animale della Regione Puglia del 12 dicembre 2022, e relativa allegazione, nella parte in cui ha inserito la MEDLINE nell’elenco delle imprese tenute teoricamente al ripiano dello sforamento per gli anni 2015/2018 un importo di € 663.183,49 nonché di qualsiasi altro atto presupposto, connesso e/o conseguente a quelli sopra indicati, finalizzato direttamente o indirettamente a richiedere alla MEDLINE di ripianare pro quota il predetto superamento dei tetti di spesa.

Giustizia amministrativa202305213

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III QuaterSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: provvedimenti ministeriali e regionali di determinazione e ripartizione degli oneri di payback per il superamento dei tetti di spesa dei dispositivi medici negli anni 2015-2018, con quantificazione a carico dell'impresa di € 663.183,49

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (amministrazioni resistenti)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società fornitrice di dispositivi medici ha impugnato il decreto interministeriale del 6 luglio 2022, il decreto ministeriale del 6 ottobre 2022, l'accordo Stato-Regioni del 7 novembre 2019, la circolare ministeriale del 29 luglio 2019, le intese della Conferenza delle Regioni e della Conferenza Stato-Regioni del settembre 2022 e la determina dirigenziale della Regione Puglia del 12 dicembre 2022, nella parte in cui hanno dato attuazione al meccanismo di payback previsto dall'art. 9-ter del d.l. 78/2015 e dall'art. 18 del d.l. 115/2022, accertando il superamento dei tetti di spesa per dispositivi medici relativi agli anni 2015-2018 e ponendo a carico dell'impresa una quota di ripiano pari a € 663.183,49. Nel corso del giudizio la ricorrente ha dichiarato di avere versato alle Regioni gli oneri di ripiano nella misura prevista dall'art. 7, comma 1, del d.l. 95/2025, convertito dalla l. 119/2025, e il difensore ha dichiarato il sopravvenuto difetto di interesse alla decisione nel merito.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, ai sensi dell'art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a. Il Collegio ha rilevato che l'integrale versamento della quota del 25% degli importi indicati nei provvedimenti regionali, previsto dall'art. 7, comma 1, del d.l. 95/2025, determina l'estinzione dell'obbligazione delle aziende fornitrici per gli anni di riferimento e preclude ogni ulteriore azione giurisdizionale connessa. Poiché la ricorrente ha dichiarato di avere effettuato il versamento e di non avere più interesse alla definizione nel merito, il giudice, in applicazione del principio dispositivo, ha preso atto della dichiarazione e non ha esaminato le censure rivolte agli atti impugnati. Le spese di giudizio sono state integralmente compensate tra tutte le parti per la peculiarità delle sopravvenienze e la definizione in rito.

Norme richiamate

  • art. 9-ter, comma 9, d.l. 78/2015, convertito dalla l. 125/2015

    Base normativa del meccanismo di accertamento del superamento dei tetti di spesa per dispositivi medici e della ripartizione degli oneri di ripiano a carico delle imprese fornitrici.

  • art. 18 d.l. 115/2022, convertito dalla l. 142/2022

    Richiamato quale fondamento normativo dei provvedimenti adottati per gli anni 2015-2018 in materia di payback dei dispositivi medici.

  • art. 7, comma 1, d.l. 95/2025, convertito dalla l. 119/2025

    Prevede che il versamento integrale della quota del 25% degli importi indicati nei provvedimenti regionali e provinciali estingua l'obbligazione delle aziende fornitrici per gli anni di riferimento e precluda ulteriori azioni giurisdizionali connesse.

  • art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.

    Consente di dichiarare l'improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.

  • art. 85, comma 9, c.p.a.

  • art. 87, comma 4-bis, c.p.a.

Massime di principio

  • Quando, nel corso del giudizio, una sopravvenienza normativa estingue l'obbligazione sostanziale oggetto della controversia e preclude ulteriori azioni giurisdizionali connesse, il ricorrente che dichiari di non avere più interesse alla decisione nel merito determina, in applicazione del principio dispositivo, l'improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse.
  • Il versamento integrale della quota agevolata prevista dalla disciplina sopravvenuta per il payback dei dispositivi medici estingue l'obbligazione delle imprese fornitrici relativa agli anni di riferimento e rende improcedibili le impugnazioni ancora pendenti concernenti i relativi atti di determinazione e riparto.
  • In presenza di una dichiarazione espressa di sopravvenuta carenza di interesse, il giudice amministrativo deve prendere atto della volontà processuale della parte e definire il giudizio in rito, senza esaminare nel merito le censure contro gli atti impugnati.

Come è indicizzato

MaterieFarmaci e dispositiviEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiSanitàProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

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