Sentenza n. 277/2026 - Palermo, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Delibera della Giunta regionale siciliana di approvazione della tariffa idrica di sovrambito per il periodo regolatorio 2016-2019 e dell’aggiornamento tariffario 2018-2019, con i relativi atti presupposti
Esito
Favorevole al resistente (regione)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato la delibera regionale e gli atti connessi deducendo, tra l’altro, l’illegittimità della determinazione tariffaria per violazione della disciplina statale e della regolazione ARERA, nonché per il mancato o irregolare perfezionamento del parere della Commissione idrica regionale. Il primo motivo, relativo alla pretesa retroattività della tariffa e all’illegittimità della riedizione del potere regionale, era già stato respinto con la sentenza non definitiva n. 953/2024. Con il quarto motivo era stata sollevata questione di legittimità costituzionale dell’art. 2, commi 1-bis, 1-ter, 1-quater e 1-quinquies, della legge regionale siciliana n. 19/2015, per violazione dell’art. 117, secondo comma, lettere e) e s), Cost.; la Corte costituzionale, con sentenza n. 59/2025, ha dichiarato inammissibile la questione relativa al comma 1-quinquies e non fondate quelle relative ai commi 1-bis, 1-ter e 1-quater. Il secondo motivo contestava la formazione del silenzio-assenso della Commissione idrica regionale, sostenendo che il termine non potesse decorrere prima della valida costituzione della Commissione e che la nota del Presidente dell’ATI di Palermo del 7 aprile 2023 costituisse un parere contrario tempestivo. Il terzo motivo deduceva la violazione dei termini previsti dalle deliberazioni ARERA n. 664/2015 e n. 918/2017 e dell’art. 154, comma 4, d.lgs. n. 152/2006, sostenendo che il ritardo avrebbe precluso l’esercizio del potere tariffario regionale.
La decisione
Il TAR ha definitivamente rigettato il ricorso. Ha preso atto del rigetto del primo motivo già disposto con la sentenza non definitiva n. 953/2024 e della sentenza della Corte costituzionale n. 59/2025, con conseguente rigetto del quarto motivo. Ha inoltre escluso che la normativa regionale impugnata costituisse una legge-provvedimento, poiché disciplinava in termini generali e astratti le modalità di determinazione della tariffa e dello schema regolatorio del servizio idrico di sovrambito, senza incidere su specifiche posizioni individuali. Il secondo motivo è stato ritenuto ammissibile, poiché il parere della Commissione idrica regionale è obbligatorio e vincolante e i suoi eventuali vizi possono riflettersi sull’atto finale. Nel merito, tuttavia, è stato ritenuto infondato: anche assumendo il 16 marzo 2023 quale dies a quo, il parere favorevole della Commissione si era formato per silenzio entro il 15 aprile 2023. La nota del Presidente dell’ATI di Palermo non poteva qualificarsi come parere contrario della Commissione, che delibera a maggioranza dei presenti, trattandosi della posizione isolata di un solo componente e di una controproposta non imputabile all’organo collegiale. Il terzo motivo è stato respinto perché il potere-dovere di determinare la tariffa non si era consumato. Dopo l’annullamento delle precedenti deliberazioni regionali per incompetenza, la Regione poteva rideterminarsi sulla base della nuova disciplina legislativa attributiva della competenza. Inoltre, secondo quanto già accertato dal CGARS, non si era formato il silenzio-assenso previsto dalla regolazione ARERA: mancavano gli elementi soggettivi e oggettivi della fattispecie, l’interlocuzione era avvenuta con un soggetto non competente e il gestore non aveva comunque assolto all’onere di trasmettere ad ARERA l’istanza decorso il termine assegnato con la diffida. La tardività della determinazione non comportava quindi la perdita del potere, ferma la possibilità di eventuali conguagli secondo la regolazione ARERA. Le spese sono state compensate tra le parti costituite; nulla è stato disposto per le parti non costituite.
Norme richiamate
art. 2, commi 1-bis, 1-ter, 1-quater e 1-quinquies, l.r. Sicilia n. 19/2015
Il parere si intende favorevolmente acquisito ove non sia stato reso nel termine di trenta giorni dalla trasmissione della proposta del profilo tariffario e dello schema regolatorio ai componenti della Commissione idrica regionale.
Il parere della Commissione idrica regionale è obbligatorio e vincolante; il silenzio-assenso si forma decorso il termine previsto, mentre il parere della Commissione deve essere espresso a maggioranza dei presenti e non può essere sostituito dalla posizione isolata di un singolo componente.
art. 117, secondo comma, lettere e) e s), Cost.
La Corte costituzionale ha dichiarato non fondate le questioni riferite ai commi 1-bis, 1-ter e 1-quater dell’art. 2 l.r. Sicilia n. 19/2015 e inammissibile quella riferita al comma 1-quinquies.
art. 154, comma 4, d.lgs. n. 152/2006
La disposizione è stata invocata per contestare il superamento dei termini di determinazione tariffaria, ma il TAR ha ritenuto che il ritardo non avesse consumato il potere-dovere dell’autorità competente di provvedere.
art. 7, commi 7.3 e 7.6, deliberazione ARERA n. 664/2015/R/IDR
Il meccanismo di approvazione tariffaria mediante silenzio-assenso richiede la sussistenza di tutti gli elementi soggettivi e oggettivi previsti dalla regolazione, compreso l’intervento del soggetto competente e, a carico del gestore, la trasmissione dell’istanza ad ARERA dopo l’inutile decorso del termine assegnato.
art. 9, commi 9.1 e 9.2, deliberazione ARERA n. 664/2015/R/IDR
La determinazione tariffaria successiva può comportare l’applicazione di componenti a conguaglio dopo l’approvazione da parte dell’Autorità.
art. 2, l.r. Sicilia n. 19/2015
La disciplina regionale individua le modalità e l’organo competente per la determinazione della tariffa e dello schema regolatorio relativi al servizio idrico di livello sovrambito.
Massime di principio
- Quando una disciplina regionale attribuisce a un organo collegiale un parere obbligatorio e vincolante, il parere deve essere imputabile all’organo secondo le regole legali di funzionamento e di maggioranza; la posizione individuale di uno soltanto dei componenti non può sostituire il parere collegiale, neppure se esprime una valutazione contraria o una controproposta.
- Il silenzio-assenso previsto dalla legge si forma quando decorre il termine stabilito senza che l’organo competente abbia espresso un parere contrario validamente imputabile all’organo collegiale; il termine può essere computato dalla trasmissione della documentazione richiesta, anche qualora si assuma la decorrenza più favorevole alla parte privata, se comunque il parere contrario non è stato validamente adottato entro il termine.
- L’annullamento di un precedente atto tariffario per incompetenza non determina, di per sé, la consumazione del potere-dovere di provvedere quando la competente autorità non abbia ancora adottato una nuova determinazione e una successiva disposizione legislativa abbia validamente individuato l’organo competente.
- Il superamento dei termini procedimentali previsti dalla regolazione tariffaria non comporta automaticamente la perdita del potere di provvedere quando la stessa disciplina preveda specifici presupposti per la formazione del silenzio-assenso e tali presupposti non risultino integrati.
- Il silenzio-assenso regolatorio richiede la presenza di tutti gli elementi costitutivi previsti dalla disciplina applicabile, sia soggettivi sia oggettivi; non può perfezionarsi sulla base dell’interlocuzione con un soggetto privo della competenza prevista dalla legge e, ove la regolazione lo imponga, il gestore deve adempiere agli oneri procedurali successivi, inclusa la trasmissione dell’istanza all’autorità di regolazione.
- Una legge regionale non è qualificabile come legge-provvedimento quando disciplina in termini generali e astratti le modalità di determinazione di tariffe e schemi regolatori, senza riferirsi puntualmente a singoli destinatari o incidere direttamente su specifiche posizioni individuali.
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