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Cassazione Civile, Ordinanza n. 05676/2023 del 23/02/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore dell’agente della riscossione, liquidate in euro 1.500 oltre spese prenotate a debito e accessori di legge, e ha dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato ex art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/2002.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (agente riscossione)

La controversia

Il soggetto destinatario di sette cartelle di pagamento, relative a crediti iscritti a ruolo per sanzioni amministrative derivanti da violazioni del codice della strada, aveva proposto opposizione all’esecuzione ex art. 615 c.p.c. dinanzi al giudice di pace. L’opposizione era stata accolta solo in parte, con riguardo a tre cartelle, e le spese di primo grado erano state compensate per la reciproca soccombenza parziale. Il tribunale, quale giudice d’appello, aveva confermato integralmente la decisione. In cassazione il ricorrente ha dedotto un unico motivo, denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 2935 c.c. e 112 c.p.c., nonché omesso esame di fatti decisivi e motivazione apparente/perplessa, sostenendo che la sentenza impugnata non avesse esaminato la prescrizione, i vizi di notifica delle cartelle e la regolamentazione delle spese del primo grado. La Corte ha ritenuto il ricorso inammissibile perché le censure non erano specifiche e non erano supportate dalla riproduzione, neppure sommaria, del contenuto degli atti e dei documenti su cui si fondavano; in particolare, non erano stati trascritti o localizzati nel fascicolo l’atto di appello, le relazioni di notificazione contestate e le parti rilevanti dei documenti. Inoltre, la decisione del tribunale risultava aver espressamente affrontato la regolarità delle notifiche e l’insussistenza della prescrizione, con motivazione congrua e non apparente.

Norme richiamate

  • art. 615 c.p.c.

    Indicato come base dell’opposizione all’esecuzione proposta contro le cartelle di pagamento.

  • art. 360 n. 3 c.p.c.

    Richiamato dal ricorrente come vizio di violazione e falsa applicazione di legge.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    Richiamato dal ricorrente per denunciare omesso esame di fatto decisivo e motivazione apparente.

  • art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.

    La Corte lo applica come norma che impone al ricorrente l’onere di specifica indicazione e trascrizione dei documenti su cui fonda le censure; la sua violazione comporta inammissibilità.

  • art. 2935 c.c.

    Richiamato dal ricorrente in relazione alla doglianza sulla prescrizione.

  • art. 112 c.p.c.

    Richiamato dal ricorrente in relazione alla dedotta omessa pronuncia.

  • artt. 375 e 380 bis.1 c.p.c.

    Indicati come base della trattazione in camera di consiglio.

  • art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115

    Richiamato per dare atto dell’obbligo di versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato nei casi di rigetto o inammissibilità dell’impugnazione.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione, la censura che investe l’omessa o erronea valutazione di un documento è ammissibile solo se il ricorrente adempie al duplice onere di indicare esattamente dove il documento si trovi nel fascicolo e di trascriverne o riassumerne il contenuto rilevante.
  • La violazione anche di uno solo degli oneri di specifica indicazione e riproduzione dei documenti ex art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c. rende il ricorso inammissibile.
  • Non è ammissibile in cassazione una doglianza che, in sostanza, miri a contestare direttamente la pronuncia di primo grado senza confrontarsi con la decisione di appello impugnata.
  • Quando la sentenza di merito abbia espressamente affrontato e motivato la regolarità delle notificazioni e la conseguente esclusione della prescrizione, la censura di omessa pronuncia o motivazione apparente non può essere accolta se non si confronta specificamente con tale motivazione.
  • La censura sulle spese di primo grado richiede la puntuale indicazione del motivo di gravame che la abbia investita e del contenuto della relativa questione processuale; in difetto, la doglianza è inammissibile.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniOpposizioni esecutive
RamiProcesso civileEsecuzioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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