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Cassazione Civile, Ordinanza n. 03414/2024 del 06/02/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (agente riscossione)

La controversia

La controversia nasce dall'impugnazione, da parte di una società contribuente, di un'intimazione di pagamento e di venticinque cartelle prodromiche relative a tributi di varia natura. In appello la CTR aveva respinto l'impugnazione ritenendo infondata l'eccezione di prescrizione, perché la richiesta di rateizzazione presentata dalla contribuente valeva come riconoscimento del debito e quindi come atto interruttivo della prescrizione; aveva inoltre ritenuto regolare la notifica delle cartelle, compresa quella effettuata via PEC con allegato pdf. Con il ricorso per cassazione la società deduceva: 1) omesso esame di un fatto decisivo, lamentando che non fosse stata considerata l'assenza di una valida istanza di rateizzazione sottoscritta da soggetto legittimato; 2) violazione dell'art. 2944 c.c., sostenendo che la domanda di rateizzazione non potesse comunque valere come riconoscimento di debito interruttivo; 3) omesso esame della censura sulla nullità di talune notifiche PEC per mancata produzione degli allegati; 4) violazione delle norme sulla prescrizione, poiché la CTR avrebbe applicato indebitamente il termine decennale a tutti i tributi; 5) violazione di legge sulla ritualità di alcune notifiche, per asserita mancanza di allegati, di ricevuta di consegna o dell'originale della cartella.

La decisione

La Corte ha rigettato integralmente il ricorso, ritenendo il primo motivo inammissibile, il secondo infondato, il terzo inammissibile, il quarto infondato e il quinto non fondato. Ha confermato che la richiesta di rateizzazione, pur non equivalendo ad acquiescenza sulla pretesa tributaria, integra normalmente un riconoscimento del debito e quindi interrompe la prescrizione; ha ritenuto inoltre corretta la valutazione della CTR sulla ritualità delle notifiche e ha rilevato varie carenze di autosufficienza delle censure. La ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese di lite in favore dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione, liquidate in euro 9.000, oltre spese prenotate a debito, con applicazione dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    Il vizio è configurabile solo come omesso esame di un fatto storico decisivo, non come contestazione dell'apprezzamento delle prove o richiesta di diversa valutazione del materiale istruttorio.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    È la norma processuale invocata per le censure di violazione di legge sostanziale sollevate dalla ricorrente.

  • art. 2944 c.c.

    Il riconoscimento del debito può essere anche tacito, non recettizio e non negoziale; se proveniente da soggetto legittimato e con consapevolezza dell'esistenza del debito, interrompe la prescrizione.

  • art. 2946 c.c.

    Per i crediti erariali richiamati dalla Corte, in mancanza di espressa previsione di un termine più breve, opera il termine ordinario decennale.

  • art. 2948, primo comma, n. 4, c.c.

    Non si applica alle obbligazioni tributarie considerate dalla Corte, poiché il tributo ha carattere autonomo e unitario e non si tratta di prestazioni periodiche nel senso della norma.

  • art. 78 d.P.R. n. 131 del 1986

    Per l'imposta di registro è richiamato come base normativa dell'applicazione del termine decennale.

  • art. 19 d.lgs. n. 546 del 1992

    La prescrizione maturata dopo la regolare notifica delle cartelle andava fatta valere con tempestiva impugnazione di queste ultime, non con l'impugnazione dell'intimazione successiva.

  • art. 24 d.lgs. n. 546 del 1992

    Nel processo tributario i motivi aggiunti sono ammissibili solo in presenza di documenti non conosciuti dalle altre parti o depositati per ordine della commissione.

  • art. 26 d.P.R. n. 602 del 1973

    Ai fini della prova della notifica della cartella è sufficiente la produzione della matrice o della copia della cartella con la relativa relata, non occorrendo l'originale o la copia autentica.

  • art. 1, comma 2-ter, d.l. n. 78 del 1998

    È richiamato come disciplina delle modalità agevolate di estinzione del debito contributivo oggetto di precedenti arresti giurisprudenziali citati dalla Corte.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Viene applicato il raddoppio del contributo unificato nei casi previsti dalla legge, conseguentemente alla soccombenza.

Massime di principio

  • La richiesta di rateizzazione di un debito tributario, pur non comportando acquiescenza alla pretesa fiscale e quindi non precludendo in astratto la contestazione dell'an debeatur, integra normalmente un riconoscimento del debito idoneo a interrompere la prescrizione ai sensi dell'art. 2944 c.c.
  • Nel processo civile e tributario, il vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c. riguarda solo l'omesso esame di un fatto storico decisivo e non consente di censurare la mera valutazione delle prove o di sollecitare una diversa ricostruzione del materiale istruttorio.
  • Chi deduce la nullità o irregolarità della notificazione deve rispettare l'onere di specificità e autosufficienza del ricorso, indicando quando e come la contestazione sia stata proposta e producendo gli atti rilevanti.
  • In materia tributaria, una volta che la cartella sia stata ritualmente notificata, l'eventuale prescrizione del credito va fatta valere mediante impugnazione tempestiva della cartella stessa; non è di regola sufficiente farla valere contro l'intimazione di pagamento successiva.
  • Per la prova della notificazione della cartella esattoriale non è necessaria la produzione dell'originale: è sufficiente la produzione della matrice o di copia della cartella con la relata di notifica, salvo specifiche contestazioni sulla conformità o sulla ritualità della notifica.
  • La ricezione tramite PEC del messaggio di accettazione e di consegna comporta, in linea generale, il perfezionamento della notificazione, salvo prova rigorosa di un malfunzionamento non imputabile alla parte o al difensore.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioRiscossioneNotificazioniImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaPrescrizione

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