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Ordinanza

Ordinanza n. 1122/2026 - Bologna, Sezione 2

per l'ottemperanza della sentenza n. 413/2024 pubblicata il 19.11.2024 del Tribunale di Ravenna.

Giustizia amministrativa202501894

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Emilia-Romagna - Bologna, Sez. IIOrdinanza istruttoriaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Ravenna n. 413/2024

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza nei confronti delle amministrazioni scolastiche per ottenere l'esecuzione della sentenza del Tribunale di Ravenna n. 413/2024, pubblicata il 19 novembre 2024. Il Ministero e gli uffici scolastici intimati non si sono costituiti. Il TAR ha rilevato d'ufficio, ai sensi dell'art. 73, comma 3, c.p.a., un possibile profilo di inammissibilità: la ricorrente ha affermato che la sentenza del giudice ordinario non è stata appellata, ma non ha depositato la prova del suo passaggio in giudicato, quale, ad esempio, il certificato della cancelleria competente.

La decisione

Il TAR non ha ancora definito la domanda di ottemperanza. Ha rilevato che l'esecuzione in sede amministrativa di una sentenza del giudice ordinario è ammissibile soltanto quando la sentenza sia passata in giudicato e che tale presupposto deve essere provato in giudizio. La mera affermazione dell'assenza di appello non è stata ritenuta sufficiente. In applicazione dell'art. 73, comma 3, c.p.a., il Collegio ha assegnato alle parti quindici giorni, decorrenti dalla comunicazione amministrativa dell'ordinanza, per il deposito di eventuali memorie sulla questione di inammissibilità, rinviando la trattazione alla camera di consiglio del 9 luglio 2026.

Norme richiamate

  • art. 73, comma 3, c.p.a.

    Il Collegio rileva d’ufficio ... un profilo di inammissibilità

    Consente al giudice di sottoporre alle parti una questione rilevata d'ufficio, assegnando un termine per il contraddittorio scritto prima della decisione.

  • art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.

    è possibile esperire il giudizio di ottemperanza avverso le sentenze del G.O solo se passate in giudicato

    Il giudizio di ottemperanza davanti al giudice amministrativo può essere promosso per l'esecuzione di sentenze del giudice ordinario soltanto se munite dell'autorità del giudicato.

  • art. 114, comma 2, c.p.a.

    come richiesto dall’articolo 114, comma secondo del C.P.A.

    Richiede, ai fini del giudizio di ottemperanza, la documentazione relativa al titolo giudiziale azionato, compresa la prova del passaggio in giudicato quando necessario.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza promosso davanti al giudice amministrativo per l'esecuzione di una sentenza del giudice ordinario, il passaggio in giudicato della sentenza costituisce un presupposto di ammissibilità ai sensi dell'art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
  • La parte che chiede l'ottemperanza di una sentenza del giudice ordinario deve fornire in giudizio la prova documentale del passaggio in giudicato; la mera dichiarazione che non è stato proposto appello non è sufficiente.
  • Quando rileva d'ufficio una possibile causa di inammissibilità, il giudice amministrativo deve sottoporla al contraddittorio delle parti ai sensi dell'art. 73, comma 3, c.p.a., assegnando un termine per il deposito di memorie prima della decisione.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanza
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaOnere della prova e principio dispositivo

Testo integrale

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