Ordinanza n. 137/2026 - Catania, Sezione 4
per l’annullamento previa sospensione dell’efficacia, Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - del decreto n. 183 del 18.3.2026, di aggiudicazione della gara avente ad oggetto “Sorveglianza attrezzata interventi urgenti ed assistenza al traffico lungo le tratte autostrade siciliane A/18 ME-CT, A/18 SR-Gela, A/20 ME-PA, comprensivo del servizio neve per un periodo di mesi 24”; - del disciplinare di gara, nella parte relativa alla valutazione dei requisiti di capacità economica e finanziaria e tecnico-professionali; - dei verbali della Commissione di gara n. 2 del 30.6.2025, n. 3 del 23.7.2025-6.8.2025, n. 4 del 9.9.2025, n. 5 del 18.12.2025; Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 27/4/2026: - dei verbali della Commissione di gara n. 2 del 30.6.2025, n. 3 del 23.7.2025-6.8.2025, n. 4 del 9.9.2025 e n. 5 del 18.12.2025;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto di aggiudicazione di una gara per servizi di sorveglianza attrezzata, interventi urgenti, assistenza al traffico e servizio neve sulle autostrade siciliane, oltre agli atti di gara e ai verbali della commissione
Esito
La controversia
L'impresa ricorrente ha impugnato l'aggiudicazione della gara e, con il ricorso introduttivo, il disciplinare nella parte relativa alla valutazione dei requisiti di capacità economica e finanziaria e tecnico-professionali, nonché i verbali della commissione di gara. Con motivi aggiunti ha nuovamente impugnato i verbali della commissione. Il testo dell'ordinanza non espone in dettaglio le specifiche censure di legittimità dedotte né le contestazioni rivolte alla valutazione delle offerte o dei requisiti.
La decisione
Il TAR non ha deciso nel merito la legittimità dell'aggiudicazione, del disciplinare o dei verbali. Ha ritenuto che le esigenze cautelari della ricorrente potessero essere adeguatamente tutelate mediante la sollecita definizione del giudizio di merito, ai sensi dell'art. 119, comma 3, c.p.a., senza adottare una misura cautelare sospensiva. Ha fissato l'udienza pubblica per la trattazione nel merito al 9 luglio 2026 e ha rinviato ogni statuizione sulle spese alla decisione definitiva.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
Richiamato quale base normativa generale della domanda cautelare, senza una specifica interpretazione nel testo.
art. 119, comma 3, c.p.a.
le esigenze cautelari di parte ricorrente siano suscettibili di adeguata tutela con la sollecita definizione del giudizio nel merito
Il giudice può assicurare la tutela cautelare mediante la fissazione sollecita dell'udienza di merito, quando tale definizione ravvicinata è idonea a proteggere adeguatamente la posizione cautelare del ricorrente.
Massime di principio
- Quando le esigenze cautelari possono essere adeguatamente soddisfatte dalla rapida definizione del giudizio di merito, il giudice amministrativo può evitare di adottare una misura cautelare sospensiva e fissare sollecitamente l'udienza pubblica ai sensi dell'art. 119, comma 3, c.p.a.
- L'ordinanza che rinvia la tutela cautelare alla sollecita trattazione del merito non definisce le questioni di legittimità relative agli atti impugnati e rinvia la regolazione delle spese alla decisione definitiva.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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