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Sentenza

Sentenza n. 6401/2026 - Roma, Sezione 5

per l'accertamento del diritto dei ricorrenti all’inclusione nella base di calcolo dell’indennità di buonuscita del beneficio dei sei scatti stipendiali ex artt. 6 bis d.l. 21 settembre 1987 n. 387 e 1911, c. 3, d. lgs. 15 marzo 2010 n. 66; nonché per la condanna dell’Istituto Nazione della Previdenza Sociale al pagamento a favore dei ricorrenti delle somme loro dovute all’esito del ricalcolo del trattamento di fine servizio, con inclusione nella base di calcolo del beneficio dei sei scatti stipendiali ex art. 6 bis d.l. 21 settembre 1987 n. 387, oltre interessi e rivalutazione dal giorno della debenza all’effettivo pagamento;

Giustizia amministrativa202512505

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. VSentenzaAzione di accertamento

Atto impugnato: Mancato riconoscimento dei sei scatti stipendiali nella base di calcolo dell'indennità di buonuscita e conseguente mancato ricalcolo del trattamento di fine servizio

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (ex appartenenti Forze di polizia)

Prevale il privato

La controversia

I ricorrenti hanno chiesto l'accertamento del diritto all'inclusione, nella base di calcolo dell'indennità di buonuscita, del beneficio dei sei scatti stipendiali previsto dall'art. 6-bis del d.l. n. 387/1987 e dall'art. 1911, comma 3, del d.lgs. n. 66/2010, nonché la condanna dell'INPS al ricalcolo e al pagamento delle maggiori somme, oltre interessi e rivalutazione. Hanno dedotto la violazione e falsa applicazione dell'art. 6-bis del d.l. n. 387/1987, dell'art. 1, comma 15-bis, della l. n. 231/1990, dell'art. 1911 del d.lgs. n. 66/2010 e dell'art. 12 delle preleggi. La controversia riguardava soggetti in possesso dei requisiti anagrafici e di servizio previsti dalla disciplina: almeno 55 anni di età e 35 anni di servizio utile. L'INPS ha contestato il diritto, sostenendo anche la rilevanza decadenziale del termine del 30 giugno per la presentazione della domanda di collocamento in quiescenza e l'inapplicabilità del beneficio al calcolo dell'indennità di buonuscita. È stata inoltre chiesta la rivalutazione monetaria cumulativamente con gli interessi legali. In via preliminare, il TAR ha rilevato il proprio difetto di competenza territoriale inderogabile nei confronti dei ricorrenti residenti fuori dal Lazio, ritenendo applicabile il criterio della residenza del dipendente in quiescenza, anziché quello della sede di servizio. La competenza è stata declinata in favore dei TAR territorialmente competenti, con possibilità di riassunzione entro trenta giorni dalla comunicazione della sentenza.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso limitatamente ai tre ricorrenti residenti nel Lazio, accertando il loro diritto all'inclusione dei sei scatti stipendiali nella base di calcolo dell'indennità di buonuscita e imponendo all'INPS di procedere al ricalcolo e al pagamento delle somme dovute quando il diritto sarà esigibile. Ha ritenuto che il termine del 30 giugno previsto dall'art. 6-bis, comma 2, del d.l. n. 387/1987 non abbia natura decadenziale: il suo mancato rispetto non esclude il beneficio, poiché la norma non contiene una previsione chiara in tal senso e il collocamento a riposo a domanda può avvenire anche in anni successivi. Ha inoltre escluso che l'art. 4 del d.lgs. n. 165/1997 incida sul calcolo dell'indennità di buonuscita, poiché tale disposizione riguarda la base pensionabile e non il trattamento di fine servizio. Il beneficio è stato riconosciuto anche agli ex appartenenti all'Arma dei Carabinieri e alla Guardia di Finanza in forza del combinato disposto dell'art. 6-bis del d.l. n. 387/1987 e dell'art. 1911, comma 3, del d.lgs. n. 66/2010. Il TAR ha invece accolto l'eccezione dell'INPS sul divieto di cumulo tra rivalutazione monetaria e interessi legali, riconoscendo soltanto gli interessi legali ove maturati. Per gli altri ricorrenti ha declinato la competenza territoriale in favore dei TAR della regione di residenza, disponendo che il giudizio possa proseguire mediante riassunzione entro trenta giorni. L'INPS è stato condannato alle spese di lite, liquidate in euro 1.000, oltre oneri di legge e rimborso del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 6-bis d.l. 21 settembre 1987 n. 387

    Il beneficio dei sei scatti spetta al personale della Polizia di Stato e delle forze di polizia con qualifiche equiparate che cessa dal servizio per età o perché divenuto permanentemente inabile al servizio o perché deceduto; spetta anche al personale che chieda di essere collocato in quiescenza a condizione che abbia compiuto 55 anni di età e 35 anni di servizio utile.

    Il beneficio dei sei scatti rileva anche ai fini della liquidazione dell'indennità di buonuscita. Il termine del 30 giugno per la presentazione della domanda di collocamento in quiescenza non ha natura decadenziale, sicché il suo mancato rispetto non determina la perdita del beneficio.

  • art. 1911, comma 3, d.lgs. 15 marzo 2010 n. 66

    Al personale delle Forze di Polizia a ordinamento militare continua ad applicarsi l’art. 6-bis, del decreto legge 21 settembre 1987, n. 387, convertito con modificazioni, dalla legge 20 novembre 1987, n. 472.

    La disposizione mantiene l'applicabilità del beneficio dei sei scatti al personale delle Forze di polizia a ordinamento militare, compresi gli appartenenti all'Arma dei Carabinieri e alla Guardia di Finanza.

  • art. 4 d.lgs. n. 165/1997

    Sono attribuiti, in aggiunta alla base pensionabile...

    La disposizione riguarda la maggiorazione della base pensionabile e non modifica il regime di calcolo dell'indennità di buonuscita in relazione ai sei scatti.

  • art. 16, comma 6, l. n. 412/1991

    Esclude il cumulo tra rivalutazione monetaria e interessi legali sulle somme dovute a titolo previdenziale.

  • art. 22, comma 36, l. n. 724/1994

    Concorre a escludere il cumulo tra rivalutazione monetaria e interessi legali sulle prestazioni previdenziali.

  • art. 13, commi 1 e 2, c.p.a.

    Per le controversie dei dipendenti pubblici in quiescenza, la competenza territoriale è individuata, secondo la decisione, in base agli effetti diretti e alla residenza dell'interessato, non più in base alla sede di servizio.

Massime di principio

  • Il beneficio dei sei scatti previsto dall'art. 6-bis del d.l. n. 387/1987 spetta, ai fini del calcolo dell'indennità di buonuscita, anche al personale che acceda al collocamento a riposo a domanda dopo aver maturato 55 anni di età e 35 anni di servizio utile.
  • Il termine del 30 giugno previsto dall'art. 6-bis, comma 2, del d.l. n. 387/1987 non ha natura decadenziale; il suo mancato rispetto non può determinare la perdita del beneficio in assenza di una previsione legislativa chiara e perspicua.
  • L'art. 4 del d.lgs. n. 165/1997, riferito alla maggiorazione della base pensionabile, non modifica il regime di calcolo dell'indennità di buonuscita né esclude l'inclusione dei sei scatti nella base del trattamento di fine servizio.
  • L'art. 6-bis del d.l. n. 387/1987 continua ad applicarsi al personale delle Forze di polizia a ordinamento militare in forza dell'art. 1911, comma 3, del d.lgs. n. 66/2010.
  • Nelle controversie promosse da dipendenti pubblici in quiescenza rientranti nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, la competenza territoriale inderogabile spetta al TAR nella cui circoscrizione l'interessato risiede, in ragione del criterio degli effetti diretti, anziché al TAR individuato dalla sede di servizio.
  • Per le somme dovute a titolo previdenziale non è ammesso il cumulo tra rivalutazione monetaria e interessi legali; possono essere riconosciuti gli interessi legali nei limiti in cui siano maturati.

Come è indicizzato

MaterieTrattamento economico e previdenzialeCompetenza
RamiPubblico impiego e concorsiProcesso amministrativo
IstitutiRiparto di giurisdizioneLegittimazione e interesse a ricorrere

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