Cassazione Civile, Ordinanza n. 05901/2023 del 27/02/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (concessionario riscossione)
La controversia
La controversia nasce dall’impugnazione di numerose iscrizioni a ruolo e cartelle di pagamento, che il contribuente assumeva in parte mai notificate e in parte notificate invalidamente. In primo grado la CTP aveva: dichiarato il difetto di giurisdizione per una cartella relativa a contributi INPS; dichiarato inammissivo il ricorso contro alcune cartelle per tardività rispetto alla notifica; e, per le altre cartelle non risultanti notificate, aveva escluso la legittimazione passiva del concessionario. In appello la CTR aveva accolto solo sulla legittimazione passiva del concessionario, mentre aveva confermato il resto, ritenendo rituale la notifica delle cartelle in base alle relate prodotte come fotocopie e reputando generico il disconoscimento ex art. 2712 c.c., con conseguente tardività del ricorso. In cassazione il contribuente deduceva: 1) omessa pronuncia sul giudicato esterno formatosi in altro giudizio che avrebbe annullato intimazioni di pagamento e le cartelle ivi indicate, in parte coincidenti con quelle odierne; 2) violazione degli artt. 2697, 2700, 2712 e 2719 c.c. per avere la CTR ritenuto inefficace il disconoscimento della conformità agli originali delle copie delle relate di notifica; 3) nullità per motivazione apparente o per relationem, con rinvio acritico alla sentenza di primo grado; 4) omessa pronuncia su tutte le questioni relative alla notifica delle cartelle; 5) omessa decisione sulla mancata sottoscrizione dei ruoli da parte di soggetto legittimato.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto decisiva la sopravvenienza dell’art. 12, comma 4-bis, del d.P.R. n. 602 del 1973, come interpretato dalle Sezioni Unite n. 26283 del 2022, secondo cui l’estratto di ruolo non è impugnabile e il ruolo/cartella invalidamente notificata sono direttamente impugnabili solo se il debitore dimostri uno specifico e concreto pregiudizio nelle ipotesi tipizzate dalla norma (partecipazione a procedure di appalto, riscossione di crediti da soggetti pubblici, perdita di benefici nei rapporti con la PA). Nel caso concreto il ricorrente si era limitato a dedurre l’omessa o invalida notifica dei ruoli e delle cartelle, senza allegare o provare alcun interesse specifico ad agire secondo i requisiti della novella. La Corte ha inoltre affermato che la norma sopravvenuta incide sull’interesse ad agire, condizione dell’azione che deve sussistere al momento della decisione, e si applica ai processi pendenti. Le spese sono state compensate per la sopravvenienza normativa; è stato inoltre dato atto dell’obbligo dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 112 c.p.c.
richiamato per i motivi di omessa pronuncia; la Corte non accoglie tali doglianze perché assorbite dal difetto di interesse ad agire in base allo ius superveniens.
art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
norma sul vizio di nullità della sentenza/procedimento invocata per omessa pronuncia e motivazione apparente.
art. 2697 c.c.
richiamato quale norma sull’onere della prova in relazione al disconoscimento delle copie delle relate di notifica.
art. 2700 c.c.
richiamato per la valenza probatoria dell’atto pubblico e delle attestazioni ivi contenute.
art. 2712 c.c.
richiamato per il valore probatorio delle riproduzioni fotografiche e per il disconoscimento effettuato dal contribuente.
art. 2719 c.c.
richiamato in tema di copie fotografiche e conformità all’originale.
art. 132, comma 2, c.p.c.
richiamato per il vizio di motivazione della sentenza.
art. 118 disp. att. c.p.c.
richiamato in tema di contenuto della motivazione.
art. 36, comma 2, d.lgs. n. 546 del 1992
richiamato per l’obbligo motivazionale nelle sentenze tributarie.
art. 12, comma 4-bis, d.P.R. n. 602 del 1973
"L'estratto di ruolo non è impugnabile"; "Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio"
la disposizione è applicabile ai processi pendenti; incide sull’interesse ad agire, che deve sussistere al momento della decisione, e consente l’impugnazione diretta solo nei casi tipizzati e previo concreto pregiudizio.
art. 3-bis del d.l. n. 146 del 2021
norma introduttiva del comma 4-bis dell’art. 12 del d.P.R. n. 602 del 1973.
L. n. 215 del 2021
legge di conversione del d.l. n. 146 del 2021.
art. 80, comma 4, d.lgs. n. 50 del 2016
richiamato quale ipotesi tipizzata di pregiudizio rilevante ai fini dell’impugnazione diretta.
art. 1, comma 1, lett. a), del d.m. 18 gennaio 2008, n. 40
richiamato quale riferimento per i pagamenti da parte di soggetti pubblici che possono fondare il pregiudizio rilevante.
art. 48-bis d.P.R. n. 602 del 1973
richiamato quale ulteriore ipotesi di pregiudizio tipizzato.
art. 6 CEDU
la Corte, richiamando le Sezioni Unite, osserva che le questioni di legittimità costituzionale in rapporto a tale parametro sono state ritenute manifestamente infondate.
art. 1 Protocollo addizionale n. 1 CEDU
richiamato, insieme all’art. 6 CEDU, nel vaglio di costituzionalità della norma sopravvenuta.
art. 363, comma 3, c.p.c.
richiamato per il principio enunciato nell’interesse della legge dalle Sezioni Unite.
art. 372 c.p.c.
indicato come mezzo per il deposito documentale in cassazione ai fini della prova dello specifico interesse ad agire.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato per il raddoppio/ulteriore importo del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
art. 1, comma 17, L. n. 228 del 2012
norma che ha inserito il comma 1-quater nell’art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002.
Massime di principio
- In tema di riscossione mediante ruolo, la sopravvenienza normativa che limita l’impugnazione diretta dell’estratto di ruolo e delle cartelle invalide si applica anche ai giudizi pendenti, perché incide sull’interesse ad agire, che deve esistere fino alla decisione.
- L’impugnazione diretta del ruolo o della cartella asseritamente non notificata o invalidamente notificata è ammissibile solo se il debitore dimostra uno specifico e concreto pregiudizio rientrante nelle ipotesi tipizzate dalla legge.
- La mera allegazione dell’omessa o invalida notificazione non è sufficiente, di per sé, a fondare l’interesse ad agire nei casi disciplinati dalla novella.
- Le questioni di nullità della sentenza per omessa pronuncia o motivazione diventano irrilevanti quando difetti comunque la condizione dell’azione, costituita dall’interesse ad agire nella formulazione richiesta dalla norma sopravvenuta.
- Nel processo tributario, la prova dello specifico interesse ad agire può essere fornita anche in sede di legittimità mediante deposito documentale nei limiti consentiti dal codice di procedura civile.
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