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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 47382/2022 del 15/12/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Ricorso per cassazione articolato in tre motivi: 1) violazione di legge e vizio di motivazione nella determinazione della pena, contestando che la Corte territoriale abbia inflitto la pena di due anni, superiore alla media edittale, senza indicare quali indicatori dell'art. 133 cod. pen. abbiano condotto a tale commisurazione; 2) carenza di motivazione sulla mancata concessione del beneficio della non menzione, nonostante la concessione della sospensione condizionale della pena; 3) mancata considerazione, nella liquidazione del risarcimento del danno in favore della parte civile (50.000 euro), della riqualificazione del fatto in una fattispecie meno grave e della riduzione della provvisionale.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile nel resto e fondato limitatamente al secondo motivo. Ha ritenuto infondati il primo motivo (la motivazione sul maggior trattamento sanzionatorio è adeguata e desumibile dal complesso della motivazione della Corte d'appello) e il terzo motivo (la modifica dell'imputazione non ha comportato un cambiamento oggettivo del danno che giustifichi la rideterminazione del "quantum"). Quanto al secondo motivo, la Corte ha accertato l'omessa motivazione sul diniego della non menzione (necessaria quando si concede la sospensione condizionale ma si nega la non menzione) e ha annullato la sentenza impugnata limitatamente a tale punto, con rinvio per nuovo esame ad altra Sezione della Corte d'appello di Roma. Ha anche condannato l'imputato alla rifusione delle spese per la parte civile per l'istruttoria di legittimità (liquidate in euro 3.500,00 oltre accessori di legge).

Norme richiamate

  • decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, art. 23, comma 8

    disciplina della richiesta di discussione orale

    Richiamata solo per attestare che le parti non hanno richiesto la discussione orale; principio procedurale di ammissione della discussione

  • decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, art. 16

    proroga della disciplina processuale

    Richiamato come norma di durata/efficacia della disciplina processuale emergenziale

  • art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.

    Limiti nella formulazione dei motivi di ricorso alla Corte di cassazione; il ricorso è stato enunciato nei limiti di tale disposizione

  • art. 582, 585, 576 n.1 cod. pen.

    Norme richiamate nella ricostruzione del fatto (titoli di reato originariamente contestati e successiva riqualificazione)

  • art. 133 cod. pen.

    Criteri di determinazione della pena: la Corte ricorda che l'aumento rispetto alla media edittale richiede motivazione sui criteri soggettivi e oggettivi, ma tale enucleazione può risultare dal corpo complessivo della motivazione

  • art. 164 cod. pen.

    Giudizio prognostico sulla pericolosità e recidiva: la Corte di cassazione non può sostituirsi al giudice di merito nella valutazione di merito e prognostica quando rimette la causa

Massime di principio

  • La determinazione della pena superiore alla media edittale richiede motivazione rispetto ai criteri dell'art. 133 cod. pen., ma tale motivazione può essere desunta dal corpo complessivo della sentenza senza ripetizione formale degli indicatori nel punto della commisurazione
  • Quando la corte concede la sospensione condizionale della pena ma nega la non menzione, è obbligata a motivare specificamente perché gli elementi favorevoli alla concessione della sospensione non giustifichino la concessione della non menzione, o a indicare elementi contrari a quest'ultima: la mancata motivazione comporta annullamento e rinvio
  • La cassazione non può valutare nuovamente questioni di merito (es. giudizio prognostico sul pericolo di recidiva) al posto del giudice di merito; in tali casi ordina il rinvio per nuovo esame
  • La liquidazione del danno risarcitorio non viene automaticamente ridotta in seguito a una dedubricazione dell'imputazione: la modifica incide sul "quantum" solo se la diversa qualificazione determina ex se un danno oggettivamente diverso per la persona offesa
  • Gli oneri di motivazione procedurale (es. benefici della non menzione) sono vincolanti e la loro omissione può valere più dell'assenza di vizio nella commisurazione della pena

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