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Sentenza

Sentenza del 09/08/2017 n. 19808 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

A seguito di accertamenti bancari, l'Agenzia delle entrate aveva rettificato la dichiarazione IVA della società per il 1997, contestando violazioni degli obblighi di fatturazione, omessa autofatturazione di acquisti correlati a movimenti finanziari passivi e dichiarazione infedele, con una maggiore IVA, interessi e sanzioni pari complessivamente a Euro 134.159,80. La società ha impugnato la decisione della CTR sostenendo, da un lato, che il giudice non avesse applicato il principio di non contestazione alle giustificazioni e ai documenti prodotti per spiegare i movimenti bancari e, dall'altro, che precedenti sentenze favorevoli, relative all'IRPEG/ILOR dello stesso anno e all'IVA di altre annualità, avessero efficacia di giudicato esterno.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili il primo e il secondo motivo, ritenendo che la società avesse erroneamente denunciato come violazione degli articoli 112 e 115 c.p.c. una contestazione relativa alla valutazione dell'efficacia probatoria dei documenti, non alla loro esistenza o al loro effettivo utilizzo da parte del giudice. Ha inoltre dichiarato infondati il terzo e il quarto motivo: il giudicato formatosi su un'imposta diversa, come IRPEG/ILOR, non preclude il giudizio IVA, anche se fondato sui medesimi fatti e sulla stessa annualità; il giudicato relativo alla stessa imposta e ad altre annualità può rilevare solo per elementi fattuali o giuridici permanenti, non automaticamente per ogni diversa annualità. La legittimità dell'atto IVA è quindi rimasta ferma e la società è stata condannata al pagamento delle spese processuali, liquidate in Euro 5.000,00 oltre spese prenotate a debito.

Norme richiamate

  • Art. 112 cod. proc. civ.

    La dedotta omessa pronuncia non è stata ritenuta configurabile, poiché la richiesta di applicare il principio di non contestazione riguarda la prova dei fatti e non una domanda sostanziale sulla quale il giudice debba necessariamente pronunciarsi espressamente.

  • Art. 115 cod. proc. civ.

    "Il giudice deve porre a fondamento della decisione le prove proposte dalle parti".

    Il principio di non contestazione si applica anche al processo tributario, ma riguarda soltanto l'esistenza storica dei fatti non contestati sul piano probatorio. Non vincola il giudice quanto alla qualificazione giuridica del fatto o alla valutazione dell'efficacia dimostrativa dei documenti, che resta rimessa al suo prudente apprezzamento.

  • Art. 99 cod. proc. civ.

    Il principio della domanda opera nel processo tributario, ma non impone al giudice una risposta espressa a ogni sollecitazione concernente le modalità di valutazione della prova.

  • Art. 2909 cod. civ.

    Il giudicato esterno non si estende automaticamente da un rapporto d'imposta a un altro rapporto fondato su norme diverse, anche quando i fatti materiali o l'indagine fiscale siano gli stessi.

  • Art. 7 TUIR, D.P.R. n. 917 del 1986

    La disposizione è stata richiamata dalla contribuente in relazione all'efficacia del giudicato formatosi su altre annualità, ma la censura è stata respinta secondo i principi sull'autonomia dei periodi d'imposta.

  • D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 18, comma 2, lett. d)

    La norma conferma l'applicabilità del principio della domanda al processo tributario.

  • Principio dell'autonomia dei periodi d'imposta

    L'autonomia non impedisce in assoluto l'efficacia espansiva del giudicato tra annualità diverse quando si tratti di elementi costitutivi permanenti o di qualificazioni giuridiche stabili. Non si estende invece automaticamente a fatti variabili da periodo a periodo, come la capacità contributiva o specifiche movimentazioni bancarie, salvo che il giudicato accerti un elemento realmente comune e permanente.

Massime di principio

  • Nel processo tributario la mancata contestazione può rendere pacifica l'esistenza storica di un fatto, ma non obbliga il giudice ad accettare la qualificazione giuridica o il significato fiscale attribuito dalla parte.
  • Se l'amministrazione contesta l'efficacia probatoria dei documenti o il loro collegamento con le operazioni imponibili, la controversia riguarda la valutazione della prova e deve essere censurata in modo coerente con i limiti del giudizio di cassazione.
  • Una sentenza relativa a un'imposta diversa non produce normalmente giudicato vincolante per l'IVA, anche se riguarda la stessa annualità e gli stessi accertamenti bancari, perché i rapporti d'imposta sono disciplinati da norme differenti.
  • Il giudicato di un'altra annualità può rilevare in una controversia successiva solo quando accerta elementi giuridici o fattuali permanenti e comuni; non è sufficiente che l'accertamento derivi dallo stesso processo verbale.
  • Gli accertamenti bancari devono essere contestati con giustificazioni specifiche, documentate e riferite ai singoli movimenti: la mera produzione di documenti non impedisce al giudice di ritenerli insufficienti o non probanti.
  • In cassazione è essenziale qualificare correttamente il vizio denunciato: la contestazione della valutazione delle prove non può essere presentata impropriamente come violazione dell'articolo 115 c.p.c. o come error in iudicando.

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