Cassazione Civile, Ordinanza n. 22329/2023 del 25/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
La controversia riguarda la legittimità dell’uso reiterato di contratti a tempo determinato da parte di un ente locale per personale educativo/scolastico addetto ad asili nido e scuole dell’infanzia, nonché il conseguente diritto al risarcimento del danno per abuso del termine. L’ente ricorrente sosteneva, in sintesi, che la disciplina speciale escludesse o limitasse l’applicazione dei vincoli del d.lgs. n. 165/2001 e che, in ogni caso, i contratti fossero stati stipulati per esigenze organizzative legate al servizio scolastico. Con il primo motivo denunciava violazione di legge, sostenendo che la Corte territoriale avrebbe errato nel ritenere applicabili i limiti dell’art. 36 d.lgs. n. 165/2001 e nel qualificare come abusiva la reiterazione dei contratti; con il secondo motivo deduceva omesso esame di fatti decisivi, in particolare: l’espletamento di nuove selezioni con graduatorie biennali, la mancata prosecuzione dei contratti oltre il triennio e la natura non obbligatoria del servizio; con il terzo motivo lamentava violazione dell’art. 115 c.p.c., assumendo che non si fosse considerato che i lavoratori avevano poi trovato impiego presso scuole statali grazie ai punteggi maturati presso l’ente locale, circostanza che, secondo il ricorrente, avrebbe escluso o ridotto il danno risarcibile.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha affermato che, per il periodo considerato, la legittimità dei contratti a termine nel settore in questione va valutata alla luce dell’art. 36 d.lgs. n. 165/2001, nella versione applicabile ratione temporis, che consente il ricorso al lavoro flessibile solo per esigenze temporanee ed eccezionali e non per far fronte a fabbisogni ordinari e stabili. Ha ritenuto accertata la reiterazione di contratti analoghi in un arco temporale tale da integrare abuso del termine, anche prima delle modifiche normative del 2013 e del 2017. Ha inoltre escluso che la successiva indizione di nuove procedure selettive, la non coincidenza delle cattedre, la variazione delle ore di insegnamento o la natura non obbligatoria del servizio fossero fatti idonei a escludere l’illecito. Quanto al terzo motivo, ha osservato che la deduzione relativa al successivo impiego presso altro ente era tardiva e comunque irrilevante, perché l’eventuale assunzione da parte di terzi non elide l’illecito già consumato dall’ente locale; la c.d. stabilizzazione rileva solo se vi è un nesso eziologico diretto tra il precariato e il rapporto a tempo indeterminato sopravvenuto. Conseguentemente, il ricorso è stato respinto e il ricorrente condannato alle spese di legittimità.
Norme richiamate
art. 36 d.lgs. n. 165/2001
Le pubbliche amministrazioni devono soddisfare il fabbisogno ordinario mediante assunzioni a tempo indeterminato e possono ricorrere a contratti flessibili solo per esigenze temporanee ed eccezionali; per il settore scolastico l’esclusione dall’ambito applicativo è intervenuta solo con la modifica del 2017, ma non incide sul periodo precedente.
art. 5, comma 4-bis, d.lgs. n. 368/2001
La disposizione risulta esclusa per i contratti a termine relativi alle supplenze del personale docente e ATA, secondo il quadro richiamato dalla Corte.
art. 10, comma 4-bis, d.lgs. n. 368/2001
come modificato dal d.l. n. 101/2013, art. 4, comma 11
La deroga per asili nido e scuole dell’infanzia degli enti locali opera solo dal 1° settembre 2013 e non elimina la necessità delle condizioni dell’art. 36 d.lgs. n. 165/2001 per il periodo precedente.
d.l. n. 101 del 31 agosto 2013, art. 4, comma 11
intervento modificativo dell'art. 10, comma 4-bis, d.lgs. n. 368/2001
È richiamato come conferma indiretta del fatto che l’esonero per il personale scolastico degli enti locali decorre solo dal 1° settembre 2013.
d.lgs. n. 75/2017, art. 36, comma 5-quinquies
"Il presente articolo, fatto salvo il comma 5, non si applica al reclutamento del personale docente, educativo e amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA), a tempo determinato presso le istituzioni scolastiche ed educative statali e degli enti locali..."
L’esclusione dal regime generale per il reclutamento del personale scolastico è successiva e non incide sulla valutazione della legittimità dei rapporti oggetto di causa per il periodo anteriore.
art. 360, n. 5, c.p.c.
Il motivo è infondato perché i fatti dedotti come omessi erano irrilevanti o comunque già considerati dalla Corte territoriale.
art. 115 c.p.c.
La non contestazione presuppone una rituale e tempestiva allegazione dei fatti; non possono assumere rilievo deduzioni tardive formulate nelle memorie finali o in discussione orale.
art. 366 c.p.c.
Il motivo di ricorso era carente di specificità perché non indicava in modo puntuale tempi e modalità delle deduzioni asseritamente non contestate.
clausola 5, lett. a, Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE
La reiterazione di contratti a termine per coprire esigenze stabili viola la regola eurounitaria posta a prevenzione dell’abuso del ricorso a rapporti a termine.
art. 33 d.lgs. n. 165/2001
Richiamato incidentalmente per osservare che anche la P.A. dispone di strumenti di gestione delle eccedenze di personale.
artt. 259, comma 6, e 260 d.lgs. n. 267/2000
Richiamati incidentalmente come norme che contemplano modalità di governo delle eccedenze di personale negli enti locali.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
È dato atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- Nelle controversie sul lavoro a termine pubblico, la legittimità del contratto va verificata in base alla disciplina vigente nel periodo di stipulazione: il ricorso al tempo determinato è consentito solo per esigenze temporanee ed eccezionali, non per coprire fabbisogni stabili e ordinari.
- La reiterazione sistematica di contratti a termine per la medesima professionalità, anche se accompagnata da nuove selezioni o da variazioni nell’assegnazione concreta delle ore o delle cattedre, può integrare abuso quando resti invariata l’esigenza strutturale di personale.
- La successiva assunzione del lavoratore presso un diverso datore di lavoro pubblico non elimina, di per sé, l’illecito già consumato dall’ente che ha abusato della contrattazione a termine; la eventuale stabilizzazione rileva solo se esiste un nesso eziologico diretto tra il precariato e il rapporto a tempo indeterminato sopravvenuto.
- Ai fini della non contestazione ex art. 115 c.p.c., la parte deve allegare tempestivamente i fatti rilevanti nelle difese introduttive; deduzioni tardive formulate nelle fasi finali del giudizio non sono idonee a fondare il fatto non contestato.
- Nel giudizio di legittimità, la censura per omesso esame di un fatto decisivo è infondata se il fatto dedotto è irrilevante ai fini della ratio decidendi o se la corte di merito lo ha già sostanzialmente considerato.
- La tutela contro l’abuso del termine nel settore pubblico si coordina con la disciplina eurounitaria, che mira a prevenire l’utilizzazione reiterata e ingiustificata di rapporti a tempo determinato per esigenze permanenti.
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