Cassazione Penale, Ordinanza n. 32338/2026 del 31/08/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione, depositando anche memoria, contro la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la sua responsabilità per reati in materia di stupefacenti. Il ricorso riproponeva i motivi già dedotti in appello e formulava censure dirette alla ricostruzione dei fatti, alla valutazione delle prove e all'apprezzamento del materiale probatorio. Il ricorrente deduceva inoltre la nullità della sentenza per violazione dell'art. 178, comma 1, lett. c), c.p.p., in relazione alla gestione della difesa tecnica dopo la rinuncia di un difensore e il decesso dell'altro; sosteneva l'assorbimento del reato contestato al capo B) in quello contestato al capo A); e invocava la qualificazione dei fatti ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990, quale ipotesi di lieve entità. La Corte ha ritenuto che tali doglianze fossero inammissibili perché reiterative, mirate a ottenere una nuova valutazione del merito e non riconducibili a un travisamento della prova rilevabile in sede di legittimità.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che la sentenza di merito era sorretta da motivazione congrua, adeguata e non manifestamente illogica, fondata su corretti criteri inferenziali e condivisibili massime di esperienza. Ha escluso la nullità dedotta ai sensi dell'art. 178, comma 1, lett. c), c.p.p., osservando che l'imputato, dopo avere avuto cognizione della rinuncia di un difensore, era rimasto disinteressato al procedimento e non aveva provveduto a supplire alla rinuncia né a contattare l'altro difensore; in ogni caso, la difesa tecnica era stata sempre assicurata mediante un difensore nominato ai sensi dell'art. 97, comma 4, c.p.p. La censura sull'assorbimento del reato di cui al capo B) in quello di cui al capo A) è stata ritenuta una richiesta di diversa interpretazione delle prove, non consentita in cassazione. È stata altresì confermata l'impossibilità di qualificare i fatti come di lieve entità, in ragione delle rilevanti somme provento delle cessioni e della consistente quantità di cocaina sequestrata. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 178, comma 1, lett. c), c.p.p.
La nullità relativa all'assistenza, rappresentanza o difesa dell'imputato è esclusa quando la difesa tecnica sia stata comunque assicurata e l'imputato, consapevole della rinuncia del difensore, non abbia provveduto a sostituirlo o a prendere contatti con l'altro difensore.
art. 97, comma 4, c.p.p.
La nomina di un difensore d'ufficio nei casi previsti assicura la continuità della difesa tecnica e, nel caso esaminato, ha escluso la sussistenza della nullità invocata.
art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990
La qualificazione del fatto come di lieve entità è stata esclusa dai giudici di merito in considerazione delle rilevanti somme provento delle cessioni e della consistente quantità di cocaina sequestrata; tale valutazione, adeguatamente motivata, non è stata ritenuta riesaminabile in cassazione.
art. 616 c.p.p.
La declaratoria di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in assenza di ragioni di esonero, di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- È inammissibile in cassazione il ricorso che reiteri i motivi già proposti in appello e solleciti una nuova ricostruzione dei fatti o una diversa valutazione delle prove, quando la motivazione della sentenza di merito sia congrua, adeguata e non manifestamente illogica.
- La censura di travisamento della prova non può essere utilizzata per ottenere una diversa interpretazione del materiale probatorio: la rivalutazione del significato delle prove resta riservata al giudice di merito, salvo il caso di effettivo e decisivo travisamento rilevabile nei limiti propri del giudizio di legittimità.
- Non sussiste la nullità prevista dall'art. 178, comma 1, lett. c), c.p.p. quando, nonostante la rinuncia o la mancata operatività di un difensore, la difesa tecnica dell'imputato sia stata comunque assicurata da un difensore nominato ai sensi dell'art. 97, comma 4, c.p.p.
- La qualificazione del fatto di stupefacenti come ipotesi di lieve entità richiede una valutazione complessiva delle concrete modalità del fatto; rilevanti somme provento delle cessioni e una consistente quantità di sostanza, se valorizzate con motivazione adeguata, possono escludere tale qualificazione. La relativa valutazione di merito non è riesaminabile in cassazione se non nei limiti del vizio motivazionale consentito.
- La richiesta di assorbimento di un reato in altro reato è inammissibile quando, per essere accolta, richieda una nuova interpretazione delle risultanze probatorie non riconducibile a un effettivo travisamento della prova.
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