Cassazione Civile, Ordinanza n. 08880/2023 del 29/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (convenuto)
La controversia
La controversia nasce da una domanda di pagamento di € 20.918,99 proposta per lavori di ristrutturazione di un immobile di proprietà della convenuta. Il Tribunale accoglieva la domanda in contumacia della convenuta. In appello, la convenuta deduceva: 1) la tardiva iscrizione a ruolo della causa da parte dell’attore, con conseguente estinzione del giudizio di primo grado, sostenendo che la notifica ex art. 140 c.p.c. si fosse perfezionata il 19.12.2014 e che l’iscrizione a ruolo del 9.1.2015 fosse oltre il termine; 2) la nullità della citazione per mancato avvertimento ex art. 163, n. 7, c.p.c. e per indeterminatezza dell’editio actionis; 3) la violazione del contraddittorio, perché la Corte d’appello, pur avendo dichiarato la nullità del giudizio di primo grado, aveva deciso nel merito fondandosi su documenti prodotti dall’attore in primo grado, senza consentire all’appellante di svolgere le difese e di utilizzare la documentazione rimasta nel fascicolo dell’attore, ritirato e non ridepositato. In cassazione la ricorrente riproponeva, con tre motivi, la violazione degli artt. 165, 171 e 307 c.p.c. e dell’art. 2697 c.c. in relazione al principio del contraddittorio ex art. 101 c.p.c.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il primo e il secondo motivo, ritenendo comunque tardiva la costituzione dell’attore in primo grado e affermando che la prosecuzione del giudizio non rientrava tra le ipotesi di rimessione al primo giudice. Ha invece accolto il terzo motivo, rilevando che, una volta dichiarata la nullità del giudizio di primo grado, la Corte d’appello non poteva decidere nel merito sulla base di documenti prodotti dalla parte vittoriosa in primo grado ma non disponibili all’appellante, che era stata contumace involontaria e non aveva potuto esaminare quel materiale documentale. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d’appello di Firenze in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 140 c.p.c.
notifica ex art.140 c.p.c.
La notificazione perfezionata con questa modalità è stata considerata comunque maturata, al più tardi, entro il termine calcolato dalla Corte, con conseguente tardività dell’iscrizione a ruolo.
art. 163, n. 7, c.p.c.
avvertimento di cui all'articolo 163 n 7 c.p.c.
La mancanza dell’avvertimento è stata considerata causa di nullità del giudizio di primo grado.
art. 165 c.p.c.
Richiamato per sostenere la tardività della costituzione dell’attore e le conseguenze processuali della mancata iscrizione tempestiva a ruolo.
art. 171 c.p.c.
Richiamato insieme agli artt. 165 e 307 c.p.c. per l’asserita estinzione del giudizio di primo grado.
art. 307 c.p.c.
Richiamato per sostenere la richiesta di estinzione del giudizio per tardiva costituzione dell’attore.
art. 2697 c.c.
Richiamato nel motivo relativo alla ripartizione dell’onere probatorio in appello, rispetto alla documentazione non accessibile all’appellante.
art. 101 c.p.c.
Richiamato come presidio del principio del contraddittorio, violato secondo la ricorrente dalla decisione nel merito senza consentire la piena difesa.
art. 354 c.p.c.
La Corte ha affermato che i casi di rimessione al primo giudice sono tassativi e non estensibili analogicamente; la nullità rilevata non imponeva la rimessione.
art. 76 disp. att. c.p.c.
Richiamato come facoltà dell’appellante di ottenere copia degli atti del fascicolo delle altre parti, principio ritenuto non estensibile quando l’appellante sia stato contumace involontario in primo grado.
Massime di principio
- La tardiva iscrizione a ruolo della causa, quando la notificazione dell’atto introduttivo si sia perfezionata oltre il termine utile, determina una nullità processuale che non integra automaticamente un’ipotesi di rimessione della causa al primo giudice, essendo tassativi i casi previsti dall’art. 354 c.p.c.
- Quando il giudice d’appello dichiara la nullità del giudizio di primo grado ma non ricorrono i presupposti per la rimessione, deve comunque assicurare il pieno contraddittorio alle parti, consentendo la rinnovazione delle difese e l’esercizio delle attività processuali precluse dalla nullità.
- Il principio secondo cui l’appellante deve produrre o ripristinare in appello i documenti posti a fondamento del gravame non si applica automaticamente se la parte sia stata contumace involontaria in primo grado e non abbia potuto esaminare i documenti prodotti dalla controparte vittoriosa e poi rimasta contumace in appello.
- La decisione nel merito del giudice d’appello, dopo aver rilevato una nullità del primo grado che incide sulle preclusioni difensive, è illegittima se avviene utilizzando materiale documentale non accessibile all’appellante, con conseguente violazione del principio del contraddittorio.
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