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Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-539/19

Sentenza della Corte (Ottava Sezione) del 3 settembre 2020. — Bundesverband der Verbraucherzentralen und Verbraucherverbände - Verbraucherzentrale Bundesverband e.V. contro Telefónica Germany GmbH & Co. OHG. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landgericht München I. — Rinvio pregiudiziale – Roaming sulle reti pubbliche di comunicazioni mobili all’interno dell’Unione europea – Regolamento (UE) n. 531/2012 – Articolo 6 bis – Articolo 6 sexies, paragrafo 3 – Obbligo per i fornitori di roaming di applicare automaticamente la tariffa di roaming regolamentata – Applicazione ai consumatori che hanno optato per una tariffa di roaming specifica anteriormente all’entrata in vigore del regolamento (UE) n. 531/2012. — Causa C-539/19

Giurisprudenza europea62019CJ0539

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha chiarito che l’abolizione dei sovrapprezzi del roaming al dettaglio introdotta dal regolamento 2015/2120 comporta un passaggio automatico al roaming regolamentato per tutti i clienti dal 15 giugno 2017. La possibilità di mantenere una tariffa alternativa esiste solo se il cliente abbia scelto espressamente tale opzione prima della data limite, secondo la procedura prevista dal regolamento. La soluzione tutela la finalità di uniformare le tariffe nazionali e di roaming nel mercato interno.

Interpretazione del regolamento sul roaming: l’abolizione dei sovrapprezzi dal 15 giugno 2017 opera automaticamente per tutti i clienti, salvo espressa scelta precedente di mantenere una tariffa alternativa.

La questione giuridica

Se l’articolo 6 bis e l’articolo 6 sexies, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 531/2012 debbano essere interpretati nel senso che, dal 15 giugno 2017, la tariffa di roaming regolamentata debba applicarsi automaticamente a tutti i clienti, anche a quelli che prima di tale data avevano una tariffa di roaming speciale o alternativa, oppure se per questi ultimi sia richiesta una nuova manifestazione di volontà per passare al nuovo regime.

Principio di diritto

Dal 15 giugno 2017 i fornitori di roaming sono tenuti ad applicare automaticamente a tutti i clienti la tariffa di roaming regolamentata prevista dall’articolo 6 bis del regolamento n. 531/2012; l’unica eccezione riguarda i clienti che abbiano espresso, prima di tale data, una scelta deliberata e conforme alla procedura dell’articolo 6 sexies, paragrafo 3, primo comma, di mantenere una tariffa alternativa. Non è quindi necessario un opt-in per i clienti che beneficiavano di altre tariffe prima dell’entrata in vigore del nuovo regime.

Norme richiamate

  • Articolo 267 TFUE
  • Regolamento (UE) n. 531/2012
  • Articolo 2, paragrafo 2, lettera r), regolamento (UE) n. 531/2012
  • Articolo 6 bis, regolamento (UE) n. 531/2012
  • Articolo 6 ter, regolamento (UE) n. 531/2012
  • Articolo 6 quater, regolamento (UE) n. 531/2012
  • Articolo 6 sexies, paragrafo 3, regolamento (UE) n. 531/2012
  • Articolo 6 septies, regolamento (UE) n. 531/2012
  • Articolo 14, paragrafo 3, regolamento (UE) n. 531/2012
  • Regolamento (UE) 2015/2120

Interpretazione dell’obbligo di passaggio automatico alla tariffa di roaming regolamentata

La pronuncia, resa su rinvio pregiudiziale del Landgericht München I, riguarda l’interpretazione del regime del roaming nell’Unione dopo l’abolizione dei sovrapprezzi al dettaglio a decorrere dal 15 giugno 2017. La controversia oppone un’associazione di consumatori tedesca a Telefónica Germany (O2), in merito alle modalità con cui gli utenti avrebbero dovuto essere trasferiti alla nuova tariffa di roaming regolamentata.

Fatti e procedimento principale

O2 aveva pubblicato sul proprio sito informazioni sulle modalità di passaggio alla tariffa UE regolamentata, prevedendo che i clienti potessero aderirvi mediante SMS o tramite applicazione. Secondo il Bundesverband, tali modalità richiedevano ai clienti già titolari di una tariffa diversa dalla tariffa regolamentata di manifestare una nuova volontà per beneficiare del nuovo regime, in violazione degli articoli 6 bis e 6 sexies, paragrafo 3, del regolamento n. 531/2012.

La società resistente sosteneva invece che l’automaticità del passaggio valesse solo per i clienti già soggetti a una tariffa regolamentata, mentre i titolari di tariffe alternative avrebbero dovuto optare per il nuovo regime. Il giudice del rinvio ha ritenuto decisiva la questione per risolvere la controversia e ha chiesto se, dal 15 giugno 2017, l’operatore dovesse applicare automaticamente la tariffa regolamentata a tutti i clienti, a prescindere dalla tariffa precedentemente scelta.

Normativa rilevante

La Corte richiama principalmente il regolamento (UE) n. 531/2012, come modificato dal regolamento (UE) 2015/2120, in particolare:

  • l’articolo 6 bis, che abolisce, dal 15 giugno 2017, i sovrapprezzi al dettaglio per il roaming regolamentato;
  • l’articolo 6 ter, sulla politica di utilizzo corretto;
  • l’articolo 6 quater, sulla sostenibilità dell’abolizione dei sovrapprezzi;
  • l’articolo 6 sexies, paragrafo 3, che disciplina l’offerta di tariffe diverse e l’applicazione automatica della tariffa regolamentata a tutti i clienti, nuovi o esistenti;
  • l’articolo 14, paragrafo 3, sulla trasparenza e sulle informazioni da fornire ai clienti.

Sono inoltre richiamati i considerando 21 e 25 del regolamento 2015/2120, che spiegano la ratio dell’abolizione dei sovrapprezzi e del periodo transitorio.

Ragionamento della Corte

La Corte interpreta le disposizioni secondo il testo, il contesto e gli obiettivi della normativa. Sul piano letterale, osserva che l’articolo 6 bis impone l’abolizione dei sovrapprezzi nei confronti di tutti i clienti in roaming, senza eccezioni legate al tipo di tariffa precedentemente in vigore. Le uniche deroghe sono quelle espressamente previste dagli articoli 6 ter e 6 quater.

Quanto all’articolo 6 sexies, paragrafo 3, la Corte evidenzia che il primo comma configura un regime di deroga basato sull’opt-out: il cliente può scegliere deliberatamente una tariffa diversa, ma deve farlo espressamente e deve essere informato della rinuncia ai vantaggi del roaming regolamentato. Il secondo comma conferma poi che i fornitori applicano automaticamente la tariffa regolamentata a tutti i clienti in roaming, nuovi o esistenti, senza distinzione.

Sul piano sistematico, la Corte rileva che il regolamento 2015/2120 ha introdotto il nuovo regime per realizzare, in prospettiva, un mercato interno dei servizi mobili senza differenze tra tariffe nazionali e tariffe di roaming. Il considerando 25 mostra che il legislatore ha voluto un passaggio generale e automatico al nuovo regime, mentre il precedente sistema dell’"eurotariffa" si fondava su una logica diversa e su una disciplina poi abrogata.

La Corte sottolinea inoltre che il ricorso a un opt-in, ossia alla necessità di una nuova scelta del cliente per ottenere la tariffa regolamentata, sarebbe incompatibile con la finalità perseguita dal legislatore, perché rischierebbe di perpetuare differenze tariffarie non più volute dal diritto dell’Unione. Il sistema previsto è quindi quello dell’opt-out: la tariffa regolamentata si applica automaticamente, salvo scelta espressa e preventiva di mantenere una tariffa alternativa.

Decisione e dispositivo

La Corte conclude che, dal 15 giugno 2017, i fornitori di roaming erano tenuti ad applicare automaticamente a tutti i clienti la tariffa di roaming regolamentata prevista dall’articolo 6 bis del regolamento n. 531/2012, indipendentemente dal fatto che prima di tale data i clienti avessero una tariffa regolamentata o una tariffa alternativa.

L’unica eccezione riguarda i clienti che abbiano espressamente manifestato, prima della data limite del 15 giugno 2017, la volontà di mantenere una tariffa diversa, secondo la procedura prevista dall’articolo 6 sexies, paragrafo 3, primo comma. In tal caso la tariffa alternativa può essere conservata; in difetto, opera l’applicazione automatica del regime regolamentato.

Principio affermato

Il principio di diritto è che l’abolizione dei sovrapprezzi del roaming al dettaglio comporta un’applicazione automatica generalizzata del roaming regolamentato a tutti i clienti, con meccanismo di opt-out limitato alle sole ipotesi di scelta espressa e preventiva della tariffa alternativa.

Come è indicizzato

Materieroaming sulle reti mobilitelecomunicazionitutela dei consumatorimercato internocontratti di telefonia mobile

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