Ordinanza n. 738/2026 - Napoli, Sezione 6
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, del provvedimento di revoca emesso dallo Sportello Unico per l'immigrazione della Prefettura di Napoli cod. pratica P-NA/L/Q/2023/310157, con cui veniva disposto la revoca del nulla osta all'ingresso rilasciato in favore del lavoratore Sig. HAMROUN Lazhar in data 04.02.2024, su istanza del richiedente Sig.ra SALDANA ROSARIO Crispin Miguelina prodotta in data 02.12.2023, nonché tutti gli atti antecedenti, preordinati, consequenziali e comunque connessi al relativo procedimento.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: revoca del nulla osta all'ingresso in Italia per lavoro subordinato rilasciato a favore del lavoratore straniero
Esito
Favorevole al ricorrente (lavoratore e datore di lavoro)
Prevale il privato
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato, chiedendone l’annullamento previa sospensione, il provvedimento dello Sportello Unico per l’immigrazione della Prefettura di Napoli che aveva revocato il nulla osta all’ingresso del lavoratore straniero, rilasciato nell’ambito della procedura avviata su istanza della datrice di lavoro. Il testo non espone analiticamente i singoli motivi di ricorso, ma evidenzia censure concernenti l’effettiva sussistenza dei requisiti necessari per il positivo esito della procedura, con particolare riferimento alla documentazione relativa al datore di lavoro e alla cosiddetta asseverazione.
La decisione
In sede cautelare il TAR ha ritenuto sussistenti i presupposti per la tutela richiesta. In particolare, ha giudicato dotate di sostanziale significanza le censure dedotte, rilevando che gli elementi documentali depositati dai ricorrenti erano suscettibili di orientare diversamente la decisione dell’Amministrazione. Ha inoltre ritenuto fornito un principio di prova circa l’effettiva esistenza dei requisiti condizionanti il positivo esito della procedura, anche alla luce delle evidenze documentali riguardanti il datore di lavoro e l’asseverazione. Ha quindi accolto la domanda cautelare e sospeso l’efficacia del provvedimento di revoca. La trattazione del merito è stata fissata per il 16 dicembre 2026. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
La domanda cautelare è stata esaminata secondo i presupposti della tutela cautelare nel processo amministrativo; il TAR ha ritenuto sufficientemente significative le censure e il principio di prova offerto dai ricorrenti, disponendo la sospensione dell’efficacia dell’atto impugnato.
Massime di principio
- In sede cautelare, la sospensione di un provvedimento amministrativo può essere concessa quando le censure dedotte presentino una sostanziale significanza e la documentazione prodotta offra un principio di prova idoneo a mettere in discussione la ricostruzione posta a fondamento dell’atto.
- Nelle procedure relative al nulla osta all’ingresso per lavoro, la documentazione concernente il datore di lavoro e l’asseverazione può assumere rilievo cautelare ai fini della prova, anche sommaria, della sussistenza dei requisiti necessari per il positivo esito della procedura.
- Quando gli elementi documentali prodotti in giudizio siano suscettibili di orientare diversamente il processo decisionale dell’Amministrazione, il giudice cautelare può sospendere l’efficacia dell’atto impugnato in attesa della definizione del merito.
Come è indicizzato
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