Sentenza del 18/12/2015 n. 461 - Comm. Trib. Prov. Teramo
IVA- Detrazione- Obbligo di rettifica- Forza Maggiore- Nozione-
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato l’avviso di accertamento con cui l’Agenzia delle Entrate aveva recuperato 8.500 euro di IVA detratta per l’anno d’imposta 2009. Ha sostenuto, da un lato, la decadenza dell’Amministrazione dal potere di accertamento e il difetto di motivazione dell’atto; dall’altro, ha contestato l’obbligo di rettifica della detrazione, sostenendo che la mancata destinazione dell’immobile a studio professionale fosse stata resa impossibile dagli eventi sismici che avevano colpito L’Aquila nel 2009.
La decisione
La Commissione Tributaria Provinciale ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto l’avviso adeguatamente motivato e tempestivo, poiché il primo effettivo utilizzo dell’immobile era avvenuto con la destinazione abitativa e la locazione a terzi. Il contribuente non aveva mai destinato il bene all’esercizio della professione, non aveva dedotto ammortamenti e aveva dichiarato i canoni come redditi fondiari. La successiva locazione e vendita dell’immobile dimostravano l’assenza di inerenza all’attività professionale. La Commissione ha inoltre escluso che il sisma integrasse forza maggiore, rilevando che non era stata provata un’impossibilità oggettiva, assoluta, imprevedibile e inevitabile; gli eventi dedotti si erano invece tradotti in scelte o impedimenti rientranti nella sfera personale del contribuente. Il ricorrente è stato condannato al pagamento di 1.400 euro di spese di giudizio.
Norme richiamate
D.P.R. n. 633 del 1972, art. 19-bis2, commi 2, 8 e 9
Obbligo di rettifica della detrazione IVA in caso di diversa destinazione o utilizzo del bene rispetto a quello dichiarato.
Quando il bene acquistato con detrazione IVA non viene destinato all’attività dichiarata o viene utilizzato diversamente, il contribuente deve rettificare la detrazione secondo le regole previste per i beni ammortizzabili e i beni immobili.
D.P.R. n. 633 del 1972, art. 57, comma 1
Gli accertamenti devono essere notificati entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione.
Il termine di decadenza è stato calcolato con riferimento all’annualità in cui è sorto l’obbligo di rettifica, individuata nel primo utilizzo del bene con destinazione diversa da quella dichiarata.
Art. 45 c.p.
Non è punibile chi ha commesso il fatto per caso fortuito o per forza maggiore.
In assenza di una disciplina tributaria autonoma, la forza maggiore può assumere rilievo anche in materia fiscale quando un fatto esterno, imprevedibile e inevitabile renda oggettivamente inesigibile il comportamento richiesto al contribuente.
Codice civile, artt. 1206, 1256 e 1258
I principi sull’impossibilità della prestazione non esonerano il contribuente quando l’impedimento è soggettivo, imputabile o riconducibile a una scelta personale; l’impossibilità liberatoria deve essere oggettiva e non superabile.
D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 24
I motivi aggiunti sono ammessi nei casi e nei limiti previsti dalla norma, tra cui la derivazione da documenti non conosciuti prodotti dalle altre parti o acquisiti per ordine della commissione.
Una censura nuova formulata solo in udienza è inammissibile se non costituisce un motivo aggiunto validamente introdotto secondo le regole processuali.
Massime di principio
- La detrazione IVA collegata a una specifica destinazione del bene deve essere rettificata quando il bene viene concretamente utilizzato per finalità diverse o estranee all’attività dichiarata.
- Per invocare la forza maggiore non basta allegare una difficoltà, un evento generale o una scelta divenuta sconveniente: occorre provare un fatto esterno, oggettivo, imprevedibile e inevitabile che renda realmente impossibile adempiere.
- Gli impedimenti personali, le valutazioni economiche, le decisioni di locare o vendere il bene e la mancata attivazione delle procedure necessarie per il cambio di destinazione non costituiscono normalmente forza maggiore.
- La tempestività dell’accertamento può essere valutata a partire dall’anno in cui si verifica l’utilizzo incompatibile con la detrazione, anziché dalla data originaria di acquisto del bene.
- Il contribuente che invoca un evento eccezionale deve documentare il nesso causale concreto tra l’evento e l’impossibilità di rispettare la destinazione o l’obbligo fiscale; la mera coincidenza temporale non è sufficiente.
- Le nuove contestazioni formulate per la prima volta in udienza possono essere dichiarate inammissibili se non sono state introdotte come motivi aggiunti nei termini e secondo le modalità processuali previste.
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