Cassazione Penale, Sentenza n. 45217/2022 del 28/11/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del 23/02/2022 che rideterminava il trattamento sanzionatorio a carico di Giuseppe Pescetto (pena complessiva: 9 anni, 7 mesi, 15 giorni di reclusione e 40.500,00 euro di multa). Il ricorrente deduceva: 1) violazione di legge e vizio di motivazione per aver il Giudice dell'esecuzione quantificato un aumento per il reato satellite in misura superiore a quella stabilita dal giudice della cognizione (presunta violazione dei principi sulla continuazione); 2) violazione di legge e vizio di motivazione per mancata ed esaustiva motivazione circa le ragioni che giustificavano l'aumento di pena per il reato satellite (1 anno, 6 mesi e 10.000 euro di multa), rendendo il percorso decisionale inidoneo al controllo.
La decisione
La Corte ha ritenuto inammissibile il primo motivo: non risultava che il reato satellite rientrasse fra quelli per i quali la continuazione fosse già stata riconosciuta in sede di cognizione, quindi il principio richiamato dalla difesa non era applicabile. Ha invece accolto il secondo motivo: il Tribunale di Noia non ha fornito una motivazione adeguata e distinta sull'entità dell'aumento applicato per il reato satellite, in contrasto con la giurisprudenza che impone motivazioni specifiche per ciascun aumento in sede esecutiva. Per tali ragioni l'ordinanza impugnata è stata annullata e la causa rinviata al Tribunale di Noia per un nuovo giudizio conforme ai principi enunciati.
Norme richiamate
art. 671 cod. proc. pen.
Disciplina il potere del giudice dell'esecuzione di rideterminare il trattamento sanzionatorio per l'esecuzione; è la norma formale richiamata come fondamento del provvedimento impugnato.
art. 81, comma secondo, cod. pen.
Norma sulla continuazione che richiede il calcolo dell'aumento di pena per i reati-satellite; la giurisprudenza impone che l'aumento sia motivato distintamente per ciascun reato satellite.
art. 132 cod. pen.
Fissa i criteri di determinazione della pena (proporzionalità, criteri di individualizzazione) che guidano il potere discrezionale del giudice nella quantificazione.
art. 133 cod. pen.
Elenca i criteri di determinazione del quantum della pena (circostanze, modalità, personalità del reo) che il giudice deve considerare quando esercita la discrezionalità nella quantificazione.
Sez. U, n. 6296 del 24/11/2016 (Nocerino)
Principio secondo cui il giudice dell'esecuzione, nell'applicare la disciplina del reato continuato, non può quantificare gli aumenti per i reati-satellite in misura superiore a quelli fissati dal giudice della cognizione quando la continuazione sia già stata riconosciuta nel procedimento di cognizione; principio ritenuto impropriamente invocato nel caso in esame perché la continuazione non era stata riconosciuta in sede di cognizione.
Sez. U, n. 47127 del 24/06/2021 (Pizzone)
Giurisprudenza che richiede specifica motivazione quando, in sede esecutiva, per un reato satellite si applichi un aumento di pena prossima a quella già irrogata dal giudice di cognizione.
Sez. 1, n. 800 del 07/10/2020 (Bruzzaniti)
Indica l'obbligo del giudice dell'esecuzione non solo di motivare l'individuazione della pena-base ma anche l'entità dei singoli aumenti per i reati-satellite, in modo da consentire il controllo dell'iter logico-giuridico seguito; il semplice rispetto del limite legale (triplo della pena-base) non è sufficiente.
Massime di principio
- In sede esecutiva, quando si applica la disciplina della continuazione il giudice deve: individuare il reato più grave, stabilire la pena-base e calcolare e motivare distintamente l'aumento di pena per ciascun reato satellite.
- Se la continuazione non è stata riconosciuta in sede di cognizione, le censure basate su limiti o quantificazioni fissate dal giudice di cognizione possono risultare inammissibili; tuttavia il giudice dell'esecuzione rimane tenuto a motivare adeguatamente ogni aumento.
- Quando l'aumento applicato per un reato satellite è prossimo alla pena già inflitta in sede di cognizione per analoghi fatti, il giudice dell'esecuzione deve fornire motivazioni specifiche sulle ragioni di tale entità.
- L'esercizio del potere discrezionale nella quantificazione della pena segue i criteri degli artt. 132 e 133 c.p., ma la discrezionalità non esclude l'obbligo di motivazione dettagliata e distinta per ciascun aumento.
- La mancata motivazione sufficiente sull'entità degli aumenti in sede esecutiva può determinare l'annullamento del provvedimento e il rinvio per un nuovo giudizio.
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