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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 45217/2022 del 28/11/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del 23/02/2022 che rideterminava il trattamento sanzionatorio a carico di Giuseppe Pescetto (pena complessiva: 9 anni, 7 mesi, 15 giorni di reclusione e 40.500,00 euro di multa). Il ricorrente deduceva: 1) violazione di legge e vizio di motivazione per aver il Giudice dell'esecuzione quantificato un aumento per il reato satellite in misura superiore a quella stabilita dal giudice della cognizione (presunta violazione dei principi sulla continuazione); 2) violazione di legge e vizio di motivazione per mancata ed esaustiva motivazione circa le ragioni che giustificavano l'aumento di pena per il reato satellite (1 anno, 6 mesi e 10.000 euro di multa), rendendo il percorso decisionale inidoneo al controllo.

La decisione

La Corte ha ritenuto inammissibile il primo motivo: non risultava che il reato satellite rientrasse fra quelli per i quali la continuazione fosse già stata riconosciuta in sede di cognizione, quindi il principio richiamato dalla difesa non era applicabile. Ha invece accolto il secondo motivo: il Tribunale di Noia non ha fornito una motivazione adeguata e distinta sull'entità dell'aumento applicato per il reato satellite, in contrasto con la giurisprudenza che impone motivazioni specifiche per ciascun aumento in sede esecutiva. Per tali ragioni l'ordinanza impugnata è stata annullata e la causa rinviata al Tribunale di Noia per un nuovo giudizio conforme ai principi enunciati.

Norme richiamate

  • art. 671 cod. proc. pen.

    Disciplina il potere del giudice dell'esecuzione di rideterminare il trattamento sanzionatorio per l'esecuzione; è la norma formale richiamata come fondamento del provvedimento impugnato.

  • art. 81, comma secondo, cod. pen.

    Norma sulla continuazione che richiede il calcolo dell'aumento di pena per i reati-satellite; la giurisprudenza impone che l'aumento sia motivato distintamente per ciascun reato satellite.

  • art. 132 cod. pen.

    Fissa i criteri di determinazione della pena (proporzionalità, criteri di individualizzazione) che guidano il potere discrezionale del giudice nella quantificazione.

  • art. 133 cod. pen.

    Elenca i criteri di determinazione del quantum della pena (circostanze, modalità, personalità del reo) che il giudice deve considerare quando esercita la discrezionalità nella quantificazione.

  • Sez. U, n. 6296 del 24/11/2016 (Nocerino)

    Principio secondo cui il giudice dell'esecuzione, nell'applicare la disciplina del reato continuato, non può quantificare gli aumenti per i reati-satellite in misura superiore a quelli fissati dal giudice della cognizione quando la continuazione sia già stata riconosciuta nel procedimento di cognizione; principio ritenuto impropriamente invocato nel caso in esame perché la continuazione non era stata riconosciuta in sede di cognizione.

  • Sez. U, n. 47127 del 24/06/2021 (Pizzone)

    Giurisprudenza che richiede specifica motivazione quando, in sede esecutiva, per un reato satellite si applichi un aumento di pena prossima a quella già irrogata dal giudice di cognizione.

  • Sez. 1, n. 800 del 07/10/2020 (Bruzzaniti)

    Indica l'obbligo del giudice dell'esecuzione non solo di motivare l'individuazione della pena-base ma anche l'entità dei singoli aumenti per i reati-satellite, in modo da consentire il controllo dell'iter logico-giuridico seguito; il semplice rispetto del limite legale (triplo della pena-base) non è sufficiente.

Massime di principio

  • In sede esecutiva, quando si applica la disciplina della continuazione il giudice deve: individuare il reato più grave, stabilire la pena-base e calcolare e motivare distintamente l'aumento di pena per ciascun reato satellite.
  • Se la continuazione non è stata riconosciuta in sede di cognizione, le censure basate su limiti o quantificazioni fissate dal giudice di cognizione possono risultare inammissibili; tuttavia il giudice dell'esecuzione rimane tenuto a motivare adeguatamente ogni aumento.
  • Quando l'aumento applicato per un reato satellite è prossimo alla pena già inflitta in sede di cognizione per analoghi fatti, il giudice dell'esecuzione deve fornire motivazioni specifiche sulle ragioni di tale entità.
  • L'esercizio del potere discrezionale nella quantificazione della pena segue i criteri degli artt. 132 e 133 c.p., ma la discrezionalità non esclude l'obbligo di motivazione dettagliata e distinta per ciascun aumento.
  • La mancata motivazione sufficiente sull'entità degli aumenti in sede esecutiva può determinare l'annullamento del provvedimento e il rinvio per un nuovo giudizio.

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