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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 25304/2026 del 06/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il condannato ha chiesto al giudice dell'esecuzione il riconoscimento della continuazione ex art. 81 c.p. tra più sentenze definitive per furti consumati o tentati, commessi in un arco temporale molto ampio (dal 2014 al 2023), in parte a Rovigo e in parte a Milano. Il Tribunale ha rigettato l'istanza ritenendo insussistente un unico originario disegno criminoso, valorizzando la distanza temporale tra i fatti, la diversità delle vittime e delle modalità esecutive e la mancanza di elementi specifici idonei a dimostrare una programmazione unitaria. La difesa ha proposto ricorso deducendo: 1) violazione di legge per omessa valutazione della richiesta subordinata di riconoscimento parziale della continuazione almeno tra i fatti della stessa area geografica; 2) vizio di motivazione, perché il giudice non avrebbe considerato adeguatamente il certificato SerD e lo stato di tossicodipendenza, che avrebbe dovuto incidere sulla valutazione della continuazione, almeno per i reati più recenti.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché la richiesta subordinata era formulata solo in modo generico e finale, senza specifici elementi a sostegno; quindi il giudice dell'esecuzione non era tenuto a una risposta autonoma e analitica. Ha ritenuto infondato anche il secondo motivo, ribadendo che la continuazione richiede la prova di una programmazione unitaria, desumibile da elementi concreti, e che la tossicodipendenza non determina automaticamente il riconoscimento del vincolo ma può rilevare solo come fattore probatorio, se accompagnata da ulteriori indici significativi. Nel caso concreto il lungo intervallo temporale tra i reati, l'assenza di altri elementi sintomatici e la genericità delle deduzioni difensive escludevano il riconoscimento della continuazione. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 81 c.p.

    medesimo disegno criminoso

    La continuazione presuppone una originaria programmazione unitaria di più violazioni, non una mera abitualità delinquenziale o una generica tendenza a commettere reati.

  • art. 671 c.p.p.

    Il riferimento alla tossicodipendenza opera sul piano probatorio quale possibile indice dell'ideazione comune, senza modificare i presupposti sostanziali della continuazione fissati dall'art. 81 c.p.

  • art. 442 co. 2-bis c.p.p.

    Richiamato solo per indicare la riduzione della pena in una delle sentenze pregresse; non incide sulla decisione in esame.

  • art. 624 c.p.

    Norma incriminatrice richiamata nelle sentenze pregresse per furto.

  • art. 625 n. 2 c.p.

    Circostanza aggravante richiamata nelle sentenze pregresse per furto aggravato.

  • art. 625 n. 7 c.p.

    Circostanza aggravante richiamata in una delle sentenze pregresse.

  • art. 61 n. 5 c.p.

    Circostanza aggravante richiamata in una delle sentenze pregresse.

  • art. 4 l. 110/1975

    Norma richiamata in una delle sentenze pregresse; il testo non consente ulteriori specificazioni.

Massime di principio

  • Ai fini del riconoscimento della continuazione in sede esecutiva non basta l'identità astratta dei reati o del bene giuridico offeso: occorre allegare e dimostrare elementi concreti da cui desumere un unico originario disegno criminoso.
  • La ricaduta nel reato, l'abitualità a delinquere o una generica scelta di vita criminale non equivalgono al medesimo disegno criminoso e non giustificano, da sole, il trattamento sanzionatorio più mite previsto per il reato continuato.
  • Il giudice deve valorizzare, in una valutazione complessiva, indici quali distanza temporale, modalità esecutive, causalità concreta e condizioni di tempo e luogo; un lungo intervallo tra i fatti è normalmente indice contrario alla continuazione, salvo una specifica ragione che giustifichi la scansione temporale.
  • Lo stato di tossicodipendenza può essere considerato come elemento sintomatico favorevole alla continuazione solo se la difesa allega in modo specifico gli ulteriori elementi concreti richiesti; esso non comporta alcuna automatica applicazione dell'art. 81 c.p.
  • Se la richiesta subordinata di riconoscimento parziale della continuazione è formulata in modo generico e senza specifici elementi fattuali, il giudice non è tenuto a una motivazione autonoma puntuale su tale profilo, purché la decisione principale dia conto in modo coerente del rigetto complessivo.

Come è indicizzato

MateriePena e commisurazioneImpugnazioni
RamiParte generaleProcesso penale
IstitutiContinuazione

Testo integrale

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