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Sentenza

Sentenza del 28/05/2020 n. 10116 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale il privato

La controversia

L'Agenzia delle Entrate contestava a V. spa la deduzione/amministrazione delle quote di ammortamento del marchio V. nell'anno 2005 sostenendo che il valore iniziale del marchio, indicato in bilancio a 245 milioni di euro all'atto dell'acquisto tramite E. srl nel 2003, era stato in precedenza rettificato dall'Agenzia stessa a 62.881.630 euro con avviso relativo al 2003; pertanto riteneva che le quote di ammortamento calcolate su base 245 milioni fossero eccessive e procedeva al recupero a fini Ires e Irap.

La decisione

I giudici di merito (CTP e CTR Lombardia) accolsero il ricorso della società, ritenendo congruo il valore attribuito al marchio (richiamando la cessione del 2002 attribuita allo stesso marchio per 220 milioni e numerose perizie successive con valori superiori). La CTR escludeva inoltre l'abuso del diritto, considerando legittima l'operazione di ricomposizione della titolarità del marchio in capo a una società italiana per ragioni economiche. La Cassazione ha rigettato il ricorso dell'Agenzia delle Entrate, dichiarandolo inammissibile e condannando l'Amministrazione al pagamento delle spese, confermando così la vittoria di V. spa.

Norme richiamate

  • legge n.266 del 2005 art.1 commi 469 e 471

    Norma che consente la determinazione del valore dei beni immateriali e il pagamento di una imposta sostitutiva per riallineare valori fiscali e contabili; la società aveva esercitato la facoltà di versare imposta sostitutiva sul maggior valore del marchio.

  • codice di procedura civile art.360 primo comma n.5

    La riforma restrittiva dell'art.360 ha limitato il sindacato in Cassazione sui motivi di doglianza motivazionale: oggi è consentita la censura per omesso esame di un fatto controverso e decisivo (o per motivazione gravemente mancante/assente), riducendo la possibilità di sindacare il merito della valutazione di fatto.

  • Costituzione art.111 comma 6

    Richiama il principio della motivazione adeguata delle sentenze; la Corte ha però ritenuto che la motivazione della CTR non fosse carente o apparente.

  • codice di procedura civile art.132

    Norme processuali richiamate nella censura sulla motivazione; la Corte ha ritenuto non sussistere il vizio lamentato.

  • disposizioni di attuazione cod. proc. civ. art.118

    Rinvio procedurale citato nella doglianza; non ha inciso sull'accoglimento del ricorso di merito perché la motivazione della CTR è stata ritenuta adeguata.

  • decreto legislativo n.546 del 1992 art.1 comma 2 e art.36 comma 2 nn.2) e 4)

    art.1 comma 2; art.36 comma 2 nn.2) e 4) d.lgs. n.546/1992

    Norme sulla giurisdizione e sul rito tributario richiamate nella contestazione; la sentenza di merito è stata valutata nella sua congruità alla luce delle regole del processo tributario.

Massime di principio

  • Le valutazioni dei beni immateriali fondate su operazioni tra parti indipendenti e su perizie tecniche terze hanno forte valore probatorio in sede tributaria e possono legittimare il valore iscritto in bilancio anche se l'Amministrazione aveva operato rettifiche precedenti.
  • Le riorganizzazioni societarie finalizzate a ragioni economiche documentabili (es. concentrazione della titolarità del marchio in una società soggetta a imposizione in Italia) sono un argomento valido per escludere l'abuso del diritto.
  • In Cassazione i motivi che attaccano la motivazione della sentenza sono oggi molto limitati: è possibile censurare solo l'assenza o la manifesta incongruità/contraddittorietà della motivazione ovvero l'omesso esame di fatti controversi e decisivi. Non è consentito un libero sindacato di merito sulle valutazioni probatorie dei giudici di merito.
  • Per difendersi efficacemente da rettifiche fiscali sul valore degli intangibles è strategico conservare e produrre documentazione di mercato (compravendite comparabili), perizie indipendenti e motivazioni economiche dell'operazione di riorganizzazione.
  • Una rettifica amministrativa precedente non elimina automaticamente la possibilità per il contribuente di dimostrare in sede giurisdizionale un valore superiore, quando supportato da elementi probatori convincenti.

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