Sentenza del 28/05/2020 n. 10116 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
L'Agenzia delle Entrate contestava a V. spa la deduzione/amministrazione delle quote di ammortamento del marchio V. nell'anno 2005 sostenendo che il valore iniziale del marchio, indicato in bilancio a 245 milioni di euro all'atto dell'acquisto tramite E. srl nel 2003, era stato in precedenza rettificato dall'Agenzia stessa a 62.881.630 euro con avviso relativo al 2003; pertanto riteneva che le quote di ammortamento calcolate su base 245 milioni fossero eccessive e procedeva al recupero a fini Ires e Irap.
La decisione
I giudici di merito (CTP e CTR Lombardia) accolsero il ricorso della società, ritenendo congruo il valore attribuito al marchio (richiamando la cessione del 2002 attribuita allo stesso marchio per 220 milioni e numerose perizie successive con valori superiori). La CTR escludeva inoltre l'abuso del diritto, considerando legittima l'operazione di ricomposizione della titolarità del marchio in capo a una società italiana per ragioni economiche. La Cassazione ha rigettato il ricorso dell'Agenzia delle Entrate, dichiarandolo inammissibile e condannando l'Amministrazione al pagamento delle spese, confermando così la vittoria di V. spa.
Norme richiamate
legge n.266 del 2005 art.1 commi 469 e 471
Norma che consente la determinazione del valore dei beni immateriali e il pagamento di una imposta sostitutiva per riallineare valori fiscali e contabili; la società aveva esercitato la facoltà di versare imposta sostitutiva sul maggior valore del marchio.
codice di procedura civile art.360 primo comma n.5
La riforma restrittiva dell'art.360 ha limitato il sindacato in Cassazione sui motivi di doglianza motivazionale: oggi è consentita la censura per omesso esame di un fatto controverso e decisivo (o per motivazione gravemente mancante/assente), riducendo la possibilità di sindacare il merito della valutazione di fatto.
Costituzione art.111 comma 6
Richiama il principio della motivazione adeguata delle sentenze; la Corte ha però ritenuto che la motivazione della CTR non fosse carente o apparente.
codice di procedura civile art.132
Norme processuali richiamate nella censura sulla motivazione; la Corte ha ritenuto non sussistere il vizio lamentato.
disposizioni di attuazione cod. proc. civ. art.118
Rinvio procedurale citato nella doglianza; non ha inciso sull'accoglimento del ricorso di merito perché la motivazione della CTR è stata ritenuta adeguata.
decreto legislativo n.546 del 1992 art.1 comma 2 e art.36 comma 2 nn.2) e 4)
art.1 comma 2; art.36 comma 2 nn.2) e 4) d.lgs. n.546/1992
Norme sulla giurisdizione e sul rito tributario richiamate nella contestazione; la sentenza di merito è stata valutata nella sua congruità alla luce delle regole del processo tributario.
Massime di principio
- Le valutazioni dei beni immateriali fondate su operazioni tra parti indipendenti e su perizie tecniche terze hanno forte valore probatorio in sede tributaria e possono legittimare il valore iscritto in bilancio anche se l'Amministrazione aveva operato rettifiche precedenti.
- Le riorganizzazioni societarie finalizzate a ragioni economiche documentabili (es. concentrazione della titolarità del marchio in una società soggetta a imposizione in Italia) sono un argomento valido per escludere l'abuso del diritto.
- In Cassazione i motivi che attaccano la motivazione della sentenza sono oggi molto limitati: è possibile censurare solo l'assenza o la manifesta incongruità/contraddittorietà della motivazione ovvero l'omesso esame di fatti controversi e decisivi. Non è consentito un libero sindacato di merito sulle valutazioni probatorie dei giudici di merito.
- Per difendersi efficacemente da rettifiche fiscali sul valore degli intangibles è strategico conservare e produrre documentazione di mercato (compravendite comparabili), perizie indipendenti e motivazioni economiche dell'operazione di riorganizzazione.
- Una rettifica amministrativa precedente non elimina automaticamente la possibilità per il contribuente di dimostrare in sede giurisdizionale un valore superiore, quando supportato da elementi probatori convincenti.
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