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Ordinanza

Ordinanza n. 1310/2026 - Napoli, Sezione 6

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, del provvedimento di revoca del 15.01.2026 della Prefettura di Napoli di nulla osta all’ingresso per motivi di lavoro subordinato n. P-NA/L/Q/2023/113110; nonchè avverso e per la dichiarazione di illegittimità del silenzio inadempimento dell’Amministrazione, ai sensi dell'art. 31, D.L.vo 2 luglio 2010, n.104, cod. proc. amm. per come collegato all'art.16, co. 6 del D.Lgs. n. 206/2007 in ordine al rilascio del permesso in attesa occupazione per i nulla osta n. - P-NA/L/Q/2023/112387 e n. P NA/L/Q/2023/112728, quale stranieri beneficianti dei “decreti flussi” ai sensi del Decreto Flussi di cui alla Legge 21.06.2022 n.73, nonché di tutti gli atti conseguenti.

Giustizia amministrativa202602624

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. VIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: revoca del nulla osta all’ingresso per lavoro subordinato nei confronti di uno dei ricorrenti e silenzio-inadempimento sulle istanze relative al rilascio del permesso in attesa occupazione nei confronti degli altri due

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (cittadini stranieri)

Prevale il privato

La controversia

I ricorrenti hanno proposto, in via cumulativa, domanda di annullamento e domanda cautelare contro il provvedimento della Prefettura di Napoli del 15 gennaio 2026, con cui era stato revocato un nulla osta all’ingresso per motivi di lavoro subordinato. Hanno inoltre chiesto l’accertamento dell’illegittimità del silenzio-inadempimento dell’Amministrazione, ai sensi dell’art. 31 c.p.a. e dell’art. 16, comma 6, del d.lgs. n. 206/2007, in relazione al rilascio del permesso in attesa occupazione collegato ad altri due nulla osta rilasciati nell’ambito dei decreti flussi. Dalla motivazione dell’ordinanza emerge che la revoca era stata contestata anche sotto il profilo dell’inesistenza delle criticità riferite al rapporto di lavoro originario, poiché la documentazione prodotta, comprendente l’asseverazione e il modello Unilav, attestava l’effettivo inizio dell’attività lavorativa già il 9 giugno 2025. Quanto alle domande sul silenzio, il giudice ha rilevato che, per uno dei ricorrenti, era stato adottato un provvedimento espresso di revoca e, per l’altro, le parti erano state convocate per il 30 aprile 2026 ai fini della sottoscrizione del contratto di soggiorno.

La decisione

Il TAR, nella sommaria delibazione propria della fase cautelare, ha ritenuto sussistenti i presupposti per concedere la tutela interinale limitatamente alla domanda di annullamento della revoca del nulla osta. Ha valorizzato l’asseverazione e il modello Unilav prodotti dai ricorrenti, ritenendoli idonei ad attestare l’effettivo inizio dell’attività lavorativa già il 9 giugno 2025 e, conseguentemente, a far apparire non sussistenti le criticità riferite al rapporto di lavoro originario. Ha invece respinto le istanze cautelari collegate alle domande contro il silenzio-inadempimento, poiché l’adozione di un provvedimento espresso e la convocazione delle parti per la sottoscrizione del contratto di soggiorno privavano tali domande, già in radice, dell’interesse cautelare. Il merito del ricorso collettivo e cumulativo è stato fissato per l’udienza pubblica del 28 aprile 2027. Le spese della fase cautelare sono state integralmente compensate.

Norme richiamate

  • art. 31 c.p.a.

    per come collegato all'art.16, co. 6 del D.Lgs. n. 206/2007

    Disciplina l’azione contro il silenzio-inadempimento dell’Amministrazione; nel caso concreto, le domande cautelari collegate sono state ritenute prive di interesse per l’intervenuta adozione di un provvedimento espresso e per la convocazione delle parti.

  • art. 16, comma 6, d.lgs. n. 206/2007

    Richiamato quale fondamento normativo delle domande relative al rilascio del permesso in attesa occupazione.

  • art. 55 c.p.a.

    Richiamato quale disposizione regolatrice della domanda cautelare incidentale.

  • Legge 21 giugno 2022, n. 73

    Decreto Flussi di cui alla Legge 21.06.2022 n.73

    Richiamata quale disciplina nell’ambito della quale erano stati rilasciati i nulla osta all’ingresso per lavoro subordinato.

Massime di principio

  • In sede cautelare, la verifica della legittimità di una revoca può fondarsi sulle evidenze documentali prodotte dal ricorrente, qualora esse attestino fatti incompatibili con le criticità poste a base dell’atto, come l’effettivo inizio del rapporto di lavoro documentato da asseverazione e modello Unilav.
  • La domanda cautelare collegata all’azione contro il silenzio-inadempimento non può essere accolta quando, nelle more, l’Amministrazione abbia adottato un provvedimento espresso o abbia comunque convocato gli interessati per il compimento dell’attività richiesta, poiché tali sopravvenienze possono privare la domanda di interesse attuale.

Come è indicizzato

MateriePermesso di soggiornoEmersione, decreto flussi e nulla ostaTermini del procedimento e silenzioTutela cautelare
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareSilenzio della pubblica amministrazioneSopravvenuta carenza di interesseOnere della prova e principio dispositivo

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