Sentenza n. 1617/2026 - Palermo, Sezione 3
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione, da parte del Ministero, della sentenza civile che imponeva l'emissione della carta del docente e l'accredito di somme per specificati anni scolastici
Esito
Favorevole al ricorrente (dipendente pubblico)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha proposto giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione della sentenza del Tribunale civile di Palermo, passata in giudicato, che aveva condannato il Ministero all'emissione della carta del docente e all'assegnazione sulla stessa di euro 1.500,00 per gli anni scolastici 2019/20, 2020/21 e 2022/23, oltre agli interessi maturati sino al saldo. La ricorrente ha documentato il passaggio in giudicato del titolo e la notifica dello stesso al Ministero il 9 luglio 2025, nonché l'inutile decorso del termine previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996. Ha inoltre chiesto l'applicazione della penalità di mora e il riconoscimento della rivalutazione monetaria.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo sussistenti i presupposti dell'ottemperanza ai sensi dell'art. 114 c.p.a., in particolare il passaggio in giudicato della sentenza civile e l'inadempimento dell'amministrazione dopo la notifica del titolo e il decorso del termine dilatorio. Ha ordinato al Ministero di provvedere, entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza, al puntuale e integrale pagamento delle somme dovute in esecuzione del giudicato. Per l'eventuale ulteriore inadempimento ha nominato commissario ad acta il Direttore generale competente del Ministero, con facoltà di delega a un dirigente o funzionario della stessa Direzione, per un ulteriore termine di sessanta giorni. Ha disposto, a titolo di penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., il pagamento degli interessi legali sulle somme dovute, decorrenti dalla comunicazione o notificazione dell'ordine di pagamento fino all'effettivo soddisfo o, in mancanza, fino alla scadenza del termine assegnato per adempiere. Ha escluso la rivalutazione monetaria, perché non prevista dal titolo esecutivo e perché, per le somme dovute a dipendenti pubblici relative al periodo successivo al 31 dicembre 1994, opera il divieto di cumulo con gli interessi legali, salvo che la rivalutazione ecceda gli interessi e tale eccedenza sia documentata. Ha condannato il Ministero alla rifusione delle spese di lite, liquidate in euro 552,00 oltre accessori e contributo unificato.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Consente di accogliere la domanda di ottemperanza e di imporre, quale misura coercitiva, una penalità di mora per ogni violazione o inosservanza successiva ovvero per ogni ritardo nell'esecuzione del giudicato.
art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996
Il decorso del termine previsto dalla disposizione, dopo la notifica del titolo esecutivo all'amministrazione, costituisce nella fattispecie presupposto per procedere all'esecuzione nei confronti della pubblica amministrazione.
art. 5-sexies, comma 8, legge n. 89/2001
La disciplina relativa all'assenza di compenso per il commissario ad acta, prevista per i giudizi di ottemperanza relativi ai decreti ex legge n. 89/2001, è ritenuta applicabile per analogia anche alle condanne al pagamento di somme di denaro; l'incarico rientra nell'onnicomprensività della retribuzione dirigenziale quando è conferito a un dirigente dell'amministrazione resistente.
art. 22, comma 36, legge n. 724/1994
Esclude, in materia retributiva e per il periodo successivo al 31 dicembre 1994, il cumulo tra rivalutazione monetaria e interessi legali; la rivalutazione può essere riconosciuta solo nei limiti dell'eventuale eccedenza rispetto agli interessi, purché documentata.
Massime di principio
- Il giudizio di ottemperanza è esperibile quando il titolo giudiziale passato in giudicato contiene un obbligo puntuale a carico della pubblica amministrazione e l'amministrazione non vi adempie dopo la notifica del titolo e il decorso del termine dilatorio previsto dalla legge.
- In caso di persistente inerzia dell'amministrazione nell'esecuzione di una condanna al pagamento di somme di denaro, il giudice dell'ottemperanza può assegnare un termine per adempiere e nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, destinato a operare in via sostitutiva dopo l'inutile scadenza del termine.
- L'incarico di commissario ad acta conferito a un dirigente o funzionario dell'amministrazione resistente è obbligatorio e non può essere rifiutato né neutralizzato da disposizioni interne dell'amministrazione di appartenenza; quando l'incarico è svolto da un dirigente della stessa amministrazione, esso non comporta un compenso autonomo se rientra nell'onnicomprensività della retribuzione dirigenziale.
- La penalità di mora prevista dall'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. può essere quantificata negli interessi legali sulle somme dovute, con decorrenza dall'ordine di pagamento e fino all'effettivo soddisfo o, in mancanza, fino alla scadenza del termine assegnato per adempiere.
- Nel giudizio di ottemperanza il giudice non può riconoscere somme ulteriori rispetto a quelle risultanti dal titolo esecutivo; per i crediti retributivi dei dipendenti pubblici maturati dopo il 31 dicembre 1994, rivalutazione monetaria e interessi legali non sono cumulabili, salvo il riconoscimento dell'eventuale eccedenza della rivalutazione debitamente documentata.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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