Cassazione Penale, Sentenza n. 12905/2022 del 06/04/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che ha confermato in parte la custodia cautelare in carcere. Il ricorrente deduceva violazione di legge e vizio di motivazione (artt. 273, 274 e 275 n.3 c.p.p.) sostenendo che mancassero gravi indizi della sua partecipazione alla associazione di stampo mafioso e all'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti (art. 73 e art. 74 DPR 309/1990), che non risultava rituale affiliazione né specifici reati-fine a lui imputabili, e che le esigenze cautelari (pericolo di fuga, inquinamento e reiterazione) non erano concretamente dimostrate alla luce delle modifiche normative (legge 47/2015 su art. 274 lett. c).
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso ritenendolo infondato. Ha ritenuto congrua e sufficientemente motivata la valutazione del Tribunale circa la gravità indiziaria: intercettazioni ambientali e telefoniche, la partecipazione del ricorrente al summit del 4 marzo 2021 (pianificazione dello spaccio e impulso alle estorsioni), i riferimenti alla gestione della "cassa comune" per detenuti e l'indicazione di compiti concreti (reperimento di soggetti per la cessione di stupefacenti, disponibilità a compiere viaggi per approvvigionamento) costituiscono elementi logici idonei a fondare l'affectio societatis e la partecipazione stabile al sodalizio. Analoga valutazione è stata confermata per l'associazione finalizzata al narcotraffico: la struttura può essere anche rudimentale e gli elementi raccolti indicano attivazione concreta e distribuzione di compiti. Le esigenze cautelari (art. 274 c.p.p.) sono state ritenute sussistenti, anche alla luce della presunzione relativa ex lege nei reati di tipo mafioso. Il ricorrente è stato anche condannato al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
art. 273 cod. proc. pen.
nessuno può essere sottoposto a misure cautelari se a suo carico non sussistono "gravi indizi di colpevolezza"
La gravità degli indizi va intesa in chiave prognostica come elemento che renda ragionevolmente prevedibile la qualificata probabilità di condanna; il giudice cautelare deve valutare il valore probatorio degli elementi alla luce delle regole del futuro giudizio.
art. 274 cod. proc. pen.
Disciplina le esigenze cautelari (fuga, inquinamento, reiterazione). Nel caso di reati di stampo mafioso opera una presunzione relativa che può giustificare l'applicazione della misura se non confutata da circostanze concrete.
art. 275 n. 3 cod. proc. pen.
Prevede i mezzi di impugnazione avverso le misure cautelari; il ricorso per cassazione deduceva vizi di motivazione relativi all'applicazione delle norme cautelari.
art. 416-bis cod. pen.
Norma che punisce l'associazione di tipo mafioso; applicata come aggravante in relazione alle condotte di associazione finalizzata al narcotraffico e alle estorsioni, giustificando la presunzione di pericolosità.
art. 73 DPR n.309/1990
Riguarda i reati di produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti; richiamato nelle sue parti (commi 1,4,6) come titolo cautelare originario per specifiche contestazioni
art. 74 DPR n.309/1990
Norma che punisce l'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti; la Corte ha ritenuto che la struttura, anche se rudimentale, e la concreta attribuzione di compiti possano configurarla.
art. 56 cod. pen.
Riferito dalla difesa per sostenere l'inidoneità di mere manifestazioni di intenzione a costituire tentativo; la Corte ha ritenuto invece che vi siano stati atti attivatori concreti nel periodo considerato.
legge 47/2015 (modifica art. 274 lett. c) cod. proc. pen.)
Richiama l'onere di dimostrare la concretezza e attualità del pericolo di reiterazione; la Corte ha ritenuto però che, nel caso di reati di stampo mafioso, la presunzione relativa e gli elementi raccolti soddisfino tale requisito.
Massime di principio
- La partecipazione a un sodalizio mafioso può essere desunta anche in assenza di un rito di affiliazione formale: la presenza e il ruolo in momenti significativi (pianificazioni, discussioni sulla spartizione dei proventi, riunioni operative) costituiscono indici logici di "affectio societatis".
- Intercettazioni ambientali e telefoniche, se chiaramente riferibili ai soggetti e contenuti inequivoci, hanno elevato valore probatorio in sede cautelare e possono giustificare la custodia se inserite in un quadro indiziario coerente.
- Per l'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti non è necessaria una struttura sofisticata: anche organizzazioni rudimentali con ripartizione di compiti e attivazioni concrete possono integrare il reato dell'art. 74 DPR 309/1990.
- Nella valutazione della gravità indiziaria il giudice cautelare deve operare una valutazione prognostica ragionata proiettando il valore degli elementi raccolti sulla probabilità di condanna, senza trasformare il controllo di legittimità in rivalutazione integrale delle prove.
- Nei delitti di stampo mafioso sussiste una presunzione relativa di pericolo (pericolo di reiterazione e di inquinamento probatorio) che può giustificare misure cautelari se non vengono fornite circostanze concrete e specifiche a confutarla.
- La difesa che contesti la custodia dovrà evidenziare fatti concreti che interrompano la presunzione legale (es. stabile estraneità, assenza di ruoli operativi, impossibilità di collegamento diretto con vertici, mancata partecipazione ad attività criminose nel periodo rilevante).
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