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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 20201/2022 del 24/05/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugna la sentenza per due motivi principali: (1) vizio di motivazione e erronea applicazione dell'art. 217, comma 1, n. 4 della legge fallimentare, contestando il travisamento della prova circa lo stato di insolvenza della società (sostenendo che lo stato di dissesto sia sorto nel 2010 e che furono intrapresi tentativi di risanamento e che egli fu vittima di reati); (2) erronea valutazione dell'elemento soggettivo (dolo o colpa grave): sostiene di aver operato in buona fede, di aver tentato piani di risanamento e di essere stato raggirato da terzi, perciò la sua condotta, se colposa, non sarebbe da ritenersi di grave colpa richiesta dalla norma.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza e per censure non consentite in sede di legittimità. La Corte ha ritenuto corretta la valutazione del merito secondo la quale lo stato di insolvenza era emerso già nel 2008-2009 (sulla base della relazione del curatore e azioni esecutive), che il ricorrente era consapevole del dissesto e che la mancata tempestiva richiesta di fallimento, unita a scelte imprenditoriali rischiose (anche ricorso a prestiti usurari), costituisce grave negligenza configurante il reato previsto dall'art. 217. Condanna alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • R.D. n. 267 del 16 marzo 1942 (Legge fallimentare) - art. 217, comma 1, n. 4

    Punisce la bancarotta semplice per omissione della tempestiva richiesta di fallimento quando dal ritardo deriva l'aggravamento del dissesto; non sono richiesti comportamenti ulteriori oltre al ritardo consapevole e grave omissione.

  • R.D. n. 267 del 16 marzo 1942 (Legge fallimentare) - art. 216, comma 2

    Norma collegata sui reati fallimentari; nel caso di specie era stata fornita assoluzione per il fatto non sussiste (richiamata in motivazione), quindi non applicata per la specifica fattispecie.

  • R.D. n. 267 del 16 marzo 1942 (Legge fallimentare) - art. 33

    Prevede la relazione del curatore; la Corte ha fatto riferimento alla relazione ex art. 33 come fonte probatoria per l'emersione dello stato di insolvenza nei bilanci 2009.

  • Disposizioni di attuazione del codice di procedura penale - art. 173

    Limiti di devoluzione in Cassazione: il ricorso deve rispettare i limiti di cui all'art. 173 disp. att.; la Corte ha ritenuto che il ricorrente sollevasse in gran parte questioni di riesame del merito non consentite in sede di legittimità.

  • Decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, art. 23, comma 8 (convertito) e successive disposizioni processuali

    Rinvio alle regole procedurali eccezionali (emerse nel procedimento) relative alla discussione orale; il Procuratore generale ha chiesto la declaratoria di inammissibilità non essendo stata richiesta la discussione.

  • Sentenza Corte Costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000

    Richiamata in tema di condizioni per l'esonero dal pagamento di somme a favore della Cassa delle ammende; la Corte ha ritenuto che non sussistessero le condizioni per evitarne la condanna.

Massime di principio

  • La mancata tempestiva richiesta di fallimento, quando il titolare o amministratore fosse consapevole dello stato di insolvenza, può integrare il reato di bancarotta semplice per aggravamento del dissesto: non è necessario un comportamento ulteriormente concorrenziale oltre al ritardo consapevole.
  • La valutazione dello stato di insolvenza si basa su elementi oggettivi (bilanci, relazioni del curatore, azioni esecutive) e sul complesso probatorio: tentativi di risanamento autocertificati dal debitore possono non essere sufficienti a escludere la responsabilità se emergono prove che l'insolvenza era percepibile anteriormente.
  • Gli atti di buona fede o il fatto di essere stati vittima di reati da parte di terzi possono costituire argomentazioni difensive, ma devono essere provati e non sono automaticamente esimenti dalla responsabilità quando permangono evidenze di consapevolezza del dissesto e scelte imprenditoriali imprudenti.
  • La Cassazione non è sede per rivalutare integralmente le prove di merito o sostenere una ricostruzione alternativa dei fatti: i motivi che chiedono rinnovata valutazione del fatto sono inammissibili.
  • Il ricorso a canali di credito non istituzionali o a operazioni estremamente rischiose (es. prestiti a tassi usurari) può essere valutato come indice di grave negligenza nella gestione dell'impresa in stato di dissesto.
  • In sede di impugnazione è importante documentare compiutamente i tentativi di risanamento, i tempi e le cause esterne (es. truffe subite), perché tali elementi sono decisivi per escludere il carattere consapevole e grave dell'omissione.

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